Legge Quadro in materia di
Riordino dei Cicli dell’Istruzione Testo definitivo
approvato dal Senato il 2
febbraio 2000
Articolo 1.
(Sistema educativo di istruzione e di
formazione).
1. Il sistema educativo di istruzione e di
formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e
dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica
assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si
articola nella scuola dell’infanzia, nel ciclo primario, che assume la
denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la
denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si
realizza secondo le modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n.144
del ~I999.
3. L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e
termina al quindicesimo anno di età.
4. L’obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le
disposizioni di cui all’articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di
formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap a
norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e Bolzano e
la regione Valle d’Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l’attuazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico anche mediante percorsi
integrati di istruzione e formazione, fermo restando la responsabilità delle
istituzioni scolastiche.
Articolo 2.
(Scuola dell’infanzia).
1. La scuola dell’infanzia, di durata
triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e
sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni,
promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e
operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative
nel rispetto dell’orientamento edu9ativo dei genitori, concorre alla
formazione integrale dei bambini.
2. La
Repubblica assicura la generalizzazione dell’offerta formativa di cui al comna
1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i
sei anni, la poss.ibilità di frequentare la scuola dell’infanzia
3. La scuola dell’infanzia nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un
lato con il complesso dei servizi all’infanzia, dall’altro con la scuola di
base.
Articolo 3.
(Disposizioni relative alla scuola di base).
1. La scuola di base ha la durata di sette
anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in
rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla
scuola dell’infanzia e dall’altro al ciclo dell’istruzione secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un
progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e
delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della
convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità
di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle
opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne dalla scuola di
base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame
di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non
vincolante per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo.
Articolo 4.
(Disposizioni relative alla scuola secondaria).
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque
anni e si articola nelle aree classico—umanistica, scientifica, tecnica e
tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo
primario, sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti,
di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro
conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione superiore
universitaria e non universitaria ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del
numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli
attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la
denominazione di «licei».
3. Nei primi due anni fatte salve la
caratterizzazione specifica dell’indirizzo e l’obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da
un modulo all’altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante
l’attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta..
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto
dai genitori e previsto nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per
collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali,
culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano
anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale
accreditatidalle
regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell’obbligo
scolastico di cui al comma 3 dell’articolo i è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le
discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages
possono essere realizzati in Italia o all’estero anche con brevi periodi di
inserimento nelle.realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.
Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con IFTS e
università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento
della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l’acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un’area o da un
indirizzo di studi all’altro o nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l’acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per
l’accesso al sistema dell’istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli
studenti sostengono l’esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n.
425, che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.
Articolo 4-bis.
(Formazione superiore non universitaria e
educazione degli adulti).
1. L’istruzione e formazione tecnica superiore
è disciplinata a norma dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si
realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel
rispetto delle disposizioni dì cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Articolo 5.
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene
indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il
programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la
congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione
degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Esso comprende,
tra l’altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente,
finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire
l’attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni
scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della
scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la
valorizzazione dello studio delle lingue e per 1’ impiego delle tecnologie
didattiche; un piano per l’adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della
presente legge. L’operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri
aggiuntivi, è subordinata all’approvazione dello specifico provvedimento
legislativo recante l’indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la
relativa copertura.
2—bis. Le somme
che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono
riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma i
anche ai finì dell’istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione
degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2—ter Disposizioni
correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma i possono essere
emanate durante la progressiva attuazione del programma.
3. L’effettiva attuazione della presente legge
è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data
della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata
dal Ministro della pubblica istruzione.
4. All’attuazione della presente legge si
provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti
da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma
,di. cui al comma i, nell’ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di
regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere
e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun
regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti
di cui all’articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le
modalità di cui all’articolo 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo n. 297 del 1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data
di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano
l’organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della
sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in
via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle
professionalità di ciascuno.
6. I titoli universitari ed i curricoli
richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
individuati, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1.
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL SENATO
(Seduta del 27.01.2000)
Il Senato, in
sede di esame del disegno di legge n. 4216, premesso che:
il comma 2
dell’articolo 9 della legge 25 marzo 1995, n. 121, recante "Ratifica ed
Esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 18
febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" sancisce che la
Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano
impegna il Governo:
a emanare norme
attuative della riforma della scuola che non risultino in contrasto con questo
principio.
Il Senato, in
sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il
riordino dei cicli di istruzione, considerato:
a) che
nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui all’articolo 3)
alla scuola secondaria (di cui all’articolo 4) appare segnato, da netta cesura;
b) che
nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la possibilità di passaggio da un’area
all’altra e, nell’ambito di ciascuna area, da un indirizzo all’altro fra le
aree e gli indirizzi in cui si articola la scuola secondaria risulterebbe assai
limitata e in contraddizione con l’indicata necessità di un avvio fortemente
caratterizzato alle aree del triennio;
c)
che la funzione di
un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche nella prospettiva
dell’elevamento dell’obbligo a sedici anni e come cerniera fra la scuola di
base e il triennio della scuola secondaria, anche ai finì di un più preciso
orientamento per le scelte successive di studio, senza peraltro dar luogo ad un
biennio unico e indistinto,
impegna il Governo:
a definire, nella
redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma
previsto dall’articolo 6, comma 1, un quadro curricolare del biennio che
realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed
indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni
successivi; impegna altresì il Governo a predisporre aree concorsuali
specifiche per l’insegnamento delle discipline presenti nei trienni delle
scuole secondarie superiori. (Riferito all’articolo 4)
Il Senato, considerato: che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999
sull’elevamento dell’obbligo scolastico, si prevede un obbligo all’istruzione
di durata decennale che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale
esigenza di elevare il livello di formazione medio dei giovani al fine di
fornire loro gli indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere,
assumere criticamente la realtà; che alla fondamentale esigenza di rendere più
rispondente la scuola alla realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei
giovani per il loro futuro lavorativo, non si corrisponde con le scelte di
avviamento precoce al lavoro; che l’attuale legge sulla riforma dei cicli
prevede un obbligo all’istruzione novennale e non decennale; dell’assolvimento
dell’obbligo e della sua certificazione al fine di potenziare le capacità di
scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell’obbligo, eventuali
passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione
professionale — progettano
e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore,
interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di
formazione professionale riconosciuti»,
impegna
il Governo:
a far sì che
negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei cicli le attività ivi
previste in forme collaborative con la formazione professionale nell’ultimo
anno dell’obbligo scolastico, siano finalizzate all ‘orientamento.
Il Senato, preso atto dell’ampio dibattito
politico, favorito anche dall’iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione
nell’ambito europeo, volto a Considerare la nuova prospettiva culturale del
riordino -dei cicli in relazione alla ristrutturazione dei curricoli, dei
contenuti e dei metodi nella scuola di ogni fascia di età, in stretta
correlazione alla competenza professionale dei docenti,
impegna il Governo:
a porre i docenti
e le loro rappresentanze culturali e professionali quale punto di riferimento
fondamentale nella costituzione delle commissioni per la nuova struttura
organizzativa e didattica del sapere per aree tematiche; ad evitare ogni
frattura tra tipologie scolastiche del ciclo secondario, precisando che’
l’istruzione professionale dello Stato resti nell’ambito degli indirizzi
tecnici e tecnologici, con peculiari curricoli efficaci ed efficienti e non
subisca trasferimenti impropri nell’area della formazione professionale di
matrice regionale;
a finalizzare
interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio dell’entrata in vigore della
riforma ad investimenti per il miglioramento della qualità dell’istruzione, per
il rilancio della funzione docente nella scuola, per l’ampliamento ed il
sostenimento dei processi di eccellenza didattica e di aggiornamento e
perfezionamento professionale.
Il Senato, premesso che è stata indetta la
procedura finalizzata all’assegnazione del trattamento economico accessorio di
cui ai succitati articoli di lire 6.000.000 annue a 150.000 unità di personale
docente, con almeno, 10 anni di anzianità, a decorrere dal 1 gennaio 2001
mediante l’emanazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 in attuazione
dell’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di” lavoro del comparto
scuola, integrato dall’articolo 38 del contratto collettivo nazionale di
lavoro;
considerato che il provvedimento in esame, all’articolo 6 introduce il
principio del riutilizzo dei risparmi al fine del pieno successo della riforma;
verificata l’opportunità di incentivare una piena e completa attuazione
dei nuovi ordinamenti didattici, in via di imminente definizione;
ritenuta, altresì, la necessità che le incentivazioni economiche previste
per il personale docente vadano attribuite anche in riferimento alla
preparazione acquisita a seguito di aggiornamento ed autoaggiornamento ed ai
nuovi impegni che governeranno sul personale della scuola, in conseguenza delle
innovazioni previste dal presente provvedimento,
impegna il Governo:
a dare puntuale
corso alla copertura degli impegni finanziari collegati ad una graduale e
sistematica applicazione ed estensione a tutto il personale docente di ruolo
nella scuola del riconoscimento di trattamento di sviluppo della professione e
quindi della maggiorazione retributiva accessoria di cui all’istituto normativo
previsto dal citato articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola.