NORME PER L'ISTITUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DI SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA

Art. l. La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini da tre a sei anni, l'iscrizione è facoltativa, la frequenza è gratuita.

Art. 2. Al fine di garantire a tutti i bambini/e il diritto alla scuola dell'infanzia, in ogni Comune devono essere istituite sezioni di scuola per l'infanzia, statali o comunali, in misura adeguata al numero dei bambini/e per i quali è prevista la frequenza. La scuola pubblica dell'infanzia non può rifiutare l'iscrizione di nessun bambino/a del Comune di residenza.

Art 3. Ogni Comune, nei termini e con le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 5, è tenuto ogni anno a comunicare al competente Ufficio scolastico provinciale l'elenco dei bambini/e da tre a sei anni residenti nel Comune.

I Comuni, ove non ritengano di istituire scuote comunali dell'infanzia, sono tenuti, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art.5, a richiedere all'Ufficio scolastico provinciale l'istituzione di sezioni di scuole statali dell'infanzia necessarie a consentire la frequenza di tutti i bambini/e da tre a sei anni.

Ove il Comune non provveda in tal senso, sono legittimati a formulare la richiesta i Consigli di quartiere o di Circoscrizione del Comune medesimo. nonchè i genitori dei bambini/e o le loro associazioni.

In ogni caso lo Stato deve provvedere a istituire scuole dell'infanzia per tutti, indipendentemente da una specifica richiesta.

Art. 4. Le Regioni ogni anno adeguano il piano regionale delle Istituzioni scolastiche in modo da garantire a tutti i bambini/e il diritto alla frequenza della scuola pubblica dell'infanzia nei Comuni di residenza.

Art. 5. Il ministro della Pubblica Istruzione, sentiti la Commissione Stato-Regioni ed il Cnpi, dovrà emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per disciplinare i tempi e le modalità di tutti gli adempimenti per L'istituzione delle sezioni di scuola dell'infanzia in ogni Comune in misura corrispondente all'evoluzione.

Art. 6 All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli per l'importo di £.347 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a £. 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a £. 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; per l'importo pari a £. 250 miliardi per l'anno 2000 e £. 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Tondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l~anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a £. 100 miliardi per l'anno 2000 e £. 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a £. 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, quanto a £. 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantona incrito relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.

A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive inodificazioni. Il Ministro dei Tesoro, dei Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio pubblico per garantire il diritto di tutti a frequentare sin dall'età di tre anni la scuola pubblica dell'infanzia.