Privacy


Legge sulla tutela della privacy e sul rispetto della vita privata


L’8 gennaio 1997, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, con il n. 675, il testo della legge del 31-12-1996 sulla tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’approvazione di questo provvedimento di legge è un passo avanti a favore della tutela della privacy delle persone ed è stato necessario  per adeguarsi agli altri paesi della UE.

Il termine “vita privata” è il termine più corretto per esprimere ciò che si intende per  privacy.Il concetto di privacy ha origine recente.  Inizialmente significava  diritto a essere lasciato solo ed era legato alla proprietà privata e ai mezzi per tutelare tale diritto. Negli ultimi anni, con lo sviluppo tecnologico e la presenza di elaboratori elettronici, la privacy assume un doppio significato e cioè quello di diritto a essere lasciati soli , inteso come diritto esclusivo di conoscere le vicende private, e quello di diritto-interesse per il controllo dei propri dati personali.

L’avvento dell’informatica  e la possibilità di acquisire, trattare, incrociare e diffondere milioni o miliardi di dati ha posto con evidenza il problema di evitare che attraverso la facile accessibilità e l’uso non corretto di dati, si  potesse violare la privacy dei cittadini .

Tra il 1968 e il 1980 il Consiglio d’Europa ha adottato varie risoluzioni a sostegno  del problema  e nel  settembre del 1990, la allora Comunità Economica Europea (CEE), poi divenuta Unione Europea (UE) con il trattato di Maastricht, ha presentato una proposta sulla protezione della persona, relativamente al trattamento dei dati personali, modificata nel 1992 e poi approvata dopo cinque anni. La Direttiva è formalmente adottata dal 24 ottobre 1995  e  nasce così il diritto europeo alla riservatezza, una tutela dei dati personali assicurata a livello nazionale e europeo.

L’Italia ha provveduto ad adeguare la propria legislazione abbastanza prontamente con questa legge che è tesa a proteggere la libertà nel senso più ampio della parola. Infatti, nell’attuale società informatica esistono due diversi aspetti del diritto del cittadino che sono meritevoli di tutela giuridica:

1)  il diritto di libertà d’uso dei mezzi  informatici per la raccolta di dati  nell’ambito delle attività private , professionali ed imprenditoriali .

2)  il diritto di libertà delle persone, i cui dati sono oggetto di raccolta e di elaborazione, che devono essere tutelate da intrusioni nella loro sfera privata (diritto alla riservatezza) . Per risolvere il problema è necessario considerare entrambi i diritti  e qualunque soluzione  deve necessariamente scaturire da un equilibrio delle due esigenze.

La disciplina normativa della raccolta di dati dovrebbe mirare, da un lato, ad assicurare il massimo di libertà possibile nell'uso dei mezzi informatici; dall'altro, tuttavia, dovrebbe garantire un'adeguata tutela dai pericoli che possono derivarne, in una società in cui  lo strumento informatico è, ormai, di uso comune in tutte le attività pubbliche e private.

La banca dati è un insieme di informazioni di dati personali raccolte e conservate secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento.

I dati personali sono tutte le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche o enti e associazioni, che permettono l’identificazione diretta o indiretta  degli stessi soggetti.

 I dati sensibili  sono  dati personali  attinenti alla sfera personalissima dei singoli (informazioni su opinioni  religiose o politiche, abitudini sessuali, ecc...) , per i quali la legge prevede una tutela più forte rispetto agli altri dati.

Tale raccolta può essere effettuata da chiunque sul territorio dello Stato  con o senza mezzi elettronici e non è soggetto alla legge il trattamento di dati per fini personali quali agende e elenchi che non vengono diffusi. L’interessato deve dare esplicita autorizzazione per iscritto  e liberamente per il  trattamento dei suoi dati personali.

I soggetti del trattamento sono :

1)  il titolare , cioè la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi ente, associazione o organismo che decide circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, compresa la sicurezza dei dati

2)  il responsabile , cioè la persona fisica o giuridica preposti dal titolare al trattamento dei dati personali

3)  l’incaricato, cioè colui che compie le operazioni del trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.

Il titolare dell’azienda che intende procedere al trattamento dei dati personali deve comunicarlo , mediante una notifica,all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante è un’autorità pubblica che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e che  ha specifiche funzioni di controllo per la tutela dei dati personali.

I dati raccolti devono essere trattati in modo corretto, devono essere esatti e pertinenti  rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati   in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato. Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere , mediante il Garante, l’esistenza di trattamento che lo  può riguardare , di essere informato per quali motivi esso è stato effettuato  e di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati.

Considerando la continua  crescita della telematica, le esigenze che rendono necessaria una valutazione equilibrata del problema sono valutabili sotto due profili:

1. la raccolta e la conservazione di dati devono rimanere oggettivamente riservati.
2. l'interconnessione tra gli archivi  e le elaborazioni di dati personali consentono all'utilizzatore di acquisire qualcosa di nuovo  sui soggetti  interessati. L’introduzione all’interno di archivi di un sistema informatico può avvenire per mezzo dei collegamenti telefonici, anche a distanze intercontinentali.

Le reti telematiche  come Internet contengono molti sistemi che immettono in siti di libero accesso come gli archivi dell’università  e in siti privati come le caselle di posta elettronica o a pagamento. Ci sono anche aree riservate alle quali si può accedere solo se autorizzati e  non solo se  abbonati.

In particolare, la possibilità di correlare una grande quantità di informazioni, aventi la più diversa origine, effettuando il trattamento di dati relativi a singole persone, consente la realizzazione di veri e propri profili della personalità dei singoli e tutto ciò potrebbe avvenire anche all'insaputa del soggetto stesso, e senza alcuna garanzia sull'attendibilità del procedimento.

Tali elaborazioni acquistano connotazioni di maggiore pericolosità  e richiedono di conseguenza una più  forte  disciplina normativa quando il soggetto che esercita il "potere informatico" si trova in una posizione di supremazia rispetto alla persona i cui dati  vengono trattati; non vi è dubbio, infatti, che il cittadino è più "debole" allorché il trattamento dei dati viene effettuato da un soggetto pubblico ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa o giudiziaria, o da un soggetto privato che si trova di fatto in una situazione di supremazia, come nel caso del datore di lavoro, o che può, comunque, incidere in modo assai profondo sull'immagine e sulla vita di relazione della persona, come nel caso di esercizio dell'attività giornalistica.

Il datore di lavoro non può usare impianti di controllo a distanza  per i lavoratori ed effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente per la valutazione della sua professionalità.Il datore di lavoro , attraverso test, questionari, colloqui e prove selettive , raccoglie molti dati personali e per questo è importante introdurre giuste garanzie sull’uso di questi dati.

Anche per l’attività giornalistica deve essere garantito che il cittadino non subisca abusi per l’uso indiscriminato dei dati. Il giornalista normalmente, proprio per il suo lavoro, raccoglie dati e notizie di persone senza il loro consenso o addirittura segretamente  per il diritto-dovere  di mantenere segreta la sua fonte e questi dati sono raccolti da banche dati giornalistiche e non possono essere tenuti da altre banche-dati.

E’ necessario  assicurare il diritto all’informazione garantito costituzionalmente e impedire abusi di accesso a tali notizie che si potrebbero  verificare perché il potere politico e imprenditoriale potrebbe prendere informazioni personali per altri fini , eludendo i divieti che la legge pone in linea generale.

Gravi violazioni dei diritti inalienabili dell'individuo sono configurabili - ad esempio - di fronte al rifiuto di stipulare polizze assicurative opposto da talune compagnie assicurative rispetto a soggetti assolutamente sani (che tuttavia presentano, nella storia genetica della loro famiglia, casi di malattie trasmissibili geneticamente.

I dati inerenti alla salute , cioè quel complesso di informazioni che può rilevare lo stato di salute di  una persona e che può influenzare la dignità e il diritto alla riservatezza, necessitano di una particolare attenzione sotto il profilo giuridico perché sono dati delicati  e sono anche un pericolo per la loro utilizzazione indiscriminata.

Nel settore sanitario si trattano sia dati personali che dati sensibili e questi ultimi, in particolare, possono essere trattati non solo con l’autorizzazione scritta dell’interessato, ma anche  con l’autorizzazione del Garante. Infatti il Garante ha autorizzato gli organismi sanitari pubblici e privati a trattare i dati sulla salute  quando è necessario per la tutela  della salute di un terzo soggetto o di una collettività, anche in mancanza del consenso dell’interessato.Questa autorizzazione è  rilasciata anche  per permettere agli operatori sanitari di adempiere alla legge per l’igiene e sanità pubblica, per la prevenzione delle malattie , degli infortuni e delle  malattie infettive.

I dati oggetto di trattamento  devono essere sottoposti a idonee misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità di raccolta.

In alcuni casi è autorizzata dal Garante la comunicazione dei dati della salute a eccezione dei dati genetici e sono comunque protetti i dati riguardanti soggetti affetti da HIV, le donne che interrompono la gravidanza  e le vittime di violenza sessuale.

In altri casi l'uso abusivo di informazioni personali può spingersi sino alla discriminazione per ragioni   ideologiche e religiose.Si pensi ,ad esempio , al monitoraggio che normalmente viene effettuato - per ragioni di sicurezza - sugli accessi ai siti Internet. Ogni Internet Provider si trova a gestire un tabulato che, opportunamente interpretato, rappresenta un vero "diario" personale degli utenti del servizio, dove vengono annotate le preferenze commerciali, i gusti, le opinioni politiche e  religiose di ogni persona.

La comunicazione e la diffusione sono consentite per finalità statistiche e scientifiche e quando sono richieste dalla pubblica autorità per la difesa e la sicurezza dello Stato ed anche per la prevenzione , accertamento o repressione dei reati.

La legge sulla privacy affronta il problema dei possibili abusi e delle violazioni del diritto alla  riservatezza degli individui sotto due aspetti:

1.     impedire che un archivio informatizzato venga utilizzato per scopi diversi da quelli per  cui esso è stato creato.

2.     punire severamente in sede penale il furto e la diffusione indebita di informazioni custodite.

È necessario, infatti, garantire la genuinità dei dati impedendo alterazioni che ne possono mutare il significato originale, impedire, in genere, l'utilizzo delle risorse del sistema per scopi diversi (comunemente illeciti) da quelli per i quali  esso è stato  progettato.

La legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una ipotesi di reato per non aver garantito  le misure necessarie per la sicurezza dei dati  e chi commette tale reato è punibile con la reclusione fino a 1  anno se dal fatto non deriva alcun danno o con la reclusione da 2 mesi a  2 anni c’è ci sono stati danni.

E’ colpevole anche chi sbaglia per negligenza , incapacità o imprudenza.Ad esempio , nel caso di banche-dati per fini esclusivamente personali come le agende e gli elenchi, già detti, che non sono soggette a questa legge,  anche la rubrica telefonica contenuta nel notebook deve essere custodita e controllata   in relazioni alle conoscenze tecniche acquisite.Altro esempio, facile da intendere è quello del PC portatile  che non deve essere dimenticato  sulla metropolitana o in altro luogo per evitare di incorrere nelle sanzioni e nell’obbligo del risarcimento danno, in quanto solo un evento del tutto imprevedibile scagiona il presunto responsabile.

Tutti i Paesi che si sono interessati al problema intendono sottolineare l’importanza del concetto di sicurezza nelle loro legislazioni.

A livello comunitario  la posizione adottata nel Consiglio del febbraio 1995, in vista della direttiva sul trattamento dei dati personali  prevedeva che gli Stati interessati prevedessero un risarcimento del danno  subito per trattamento illecito dei suoi dati o per violazione delle norme che controllano le banche dati.

Considerato che l’Italia è stata tra gli ultimi Paesi a uniformarsi agli standard europei , in quanto al momento dell’emanazione della direttiva sulla tutela delle persone per il trattamento dei suoi dati  in Italia non vi era ancora una normativa che disciplinasse l’uso dei dati personali,  è logico che ci siano alcune difficoltà di recepire questa nuova e importante normativa . Infatti per la corretta applicazione di questa legge è fondamentale la coscienza , dell’individuo interessato, del proprio potere di controllo sulle informazioni che lo riguardano  e nello stesso tempo  coloro che trattano i dati personali e sensibili devono avere la coscienza onesta  di osservare scrupolosamente la legge.

In conclusione la legge può essere oggetto di critiche perché   le norme per la notificazione e per l’accesso ai dati appaiono non idonee a tutelare realmente il cittadino da possibili danni , visto che i dati di ciascuno possono essere conservati in molte banche dati , senza che sia possibile un adeguato controllo su di esse e nello stesso tempo non fornisce giusta tutela per il cittadino che è più “debole” nei confronti del potere informatico.

Non basta creare una legge adeguata per tutelare il diritto alla privacy, perché,per quanto ogni legge sia moderna, non è in grado di prevedere ciò che di nuovo si può verificare in una realtà sempre più tecnologica e in evoluzione.

Lavoro eseguito dalle studentesse:

Benini Roberta
Fiori Marta
Morgante
Chimienti Angela
Gaigher Valentina
Salanitro Romina
Filippi
Giallombardo Alya Stefania


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