ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
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Assegno di accompagnamento anche per i malati di tumore

Grazie ad una sentenza innovativa della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n° 1705/99), anche i malati di tumore sottoposti a chemioterapia nelle strutture ospedaliere potranno avere diritto all’indennità d’accompagnamento.

La Suprema Corte ha, infatti, accolto il ricorso dei genitori di un bambino sardo, il quale, affetto da leucemia, si era visto negare l’indennità di frequenza prevista per i minori di anni 18, ed ha riconosciuto il diritto all’indennità per tutto il periodo in cui il giovane sarà costretto a farsi accompagnare dal padre in ospedale per sottoporsi alle cure chemioterapiche.

Chi può richiederlo.

L’indennità può essere richiesta facendo redigere dal proprio medico curante un certificato che attesti la natura della malattia di cui soffre il paziente. Il medico dovrà attestare che il paziente ha bisogno di assistenza continua perché il soggetto non è in grado di compiere atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente.

E’ necessario presentare questo attestato con un documento di identità alla A.S.L di appartenenza ed è necessario che gli esami specialistici siano effettuati in una struttura pubblica.

I soggetti legittimati sono sia i giovani affetti da tumori che si stiano sottoponendo a cicli di chemioterapia, che quelli affetti da patologie legate alla perdita di capacità di movimento (sindromi post traumatiche, emiparesi, tetraparesi e malattie degenerative del sistema nervoso come sclerosi multipla, sclerosi a placche e miastenie muscolari gravi), sia gli anziani affetti dal Morbo di Alzheimer, demenza senile, ictus celebrale invalidante, ossia tutte quelle malattie che provocano la perdita della capacità motoria, artrite reumatoide e artropatie degenerative.

I tempi per l’accertamento sanitario da parte della commissione medica non possono superare i nove mesi dalla presentazione della domanda.

Una volta accertato lo stato di salute del paziente, bisognerà sottoporsi agli esami che siano necessari per gli accertamenti documentativi e che verranno effettuati presso una struttura sanitaria pubblica.

Con la sentenza n°1705/99 la Cassazione ha posto le basi affinchè in un futuro ,si spera, non molto lontano l’indennità sia estesa ad altre patologie invalidanti che portano il soggetto a dover fronteggiare le spese assistenziali personalmente.

 

* N.B. si ricorda in particolare che il precedente menzionato, pur riconoscendo nello specifico caso il diritto all’indennità, non per ciò stesso vale per tutti coloro che presentino la richiesta. Sarà discrezione della amministrazione valutare il riconoscimento della indennità. Contro le decisioni emesse, il cittadino potrà, però, sulla base dei presupposti riconosciuti validi con la citata sentenza, eventualmente ricorrere al Giudice competente.