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DA GENNAIO ECCO LE NUOVE

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UNITA’ DA DIPORTO

IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA

 


 

 

NOTA:

 

A)     le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. B) secondo la tabella “D” allegato al D.M. della Sanità 279 del 28.05.1988. C) nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. D) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoroportatile). E) i natanti indipendentemente dalla potenza del motore devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994.

 

 

·        PER APPARATI MOTORI PROVVISITI DI IMPIANTO AUTOMATICO FISSO GLI ESTINTORI SONO:

meno di 400 HP 1 da 13-B  oltre 400 HP  1 da 21-B

 

 

NELL’ELENCARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA SONO MENZIONATI DEI DECRETI CHE ORA

VI RIASSUMERO’

 

DM 385:  le luci di accensione automatica devono essere in grado di restare accese in acqua;

              essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele,

              lampeggiare con lampi intermittenti ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità

              luminosa di pari efficienza,

              essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo almeno di due ore,

              devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:

a)     nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore;

b)     nome o sigla del modello;

c)     data di fabbricazione;

d)     estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

 

Le luci di tipo approvato ed in conformità alle  convenzioni internazionali SOLAS 74, marcate con data di produzione e collaudo anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, la stessa cosa vale anche per i salvagenti.

 

DM 386: il riflettore Radar deve essere conforme al prototipo approvato dall’Amministrazione,

             può anche essere usato uno di tipo approvato dall’Unione Europea.

             Il riflettore radar deve essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate in modo tale che il

             Riflettore possa conservare le sue proprietà di riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso,

             vibrazioni, umidità. Sono esclusi i materiali in ferro.

             Avere una colorazione altamente visibile con esclusione del nero.

             Ogni riflettore deve essere marcato in modo indelebile e leggibile con:

              a)nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore;

              b)nome o sigla del modello;

              c)data di fabbricazione;

              d)altezza di installazione consigliata;

e)     peso;

f)        sezione massima di riflessione;

g)     distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

h)     orientamento consigliato per il montaggio;

i)         estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

 

DM 387: il segnale fumogeno galleggiante deve:

a)    essere contenuto in un involucro resistente all’acqua,

b)    non innescarsi in modo esplosivo quando usato secondo le istruzioni,

c)     avere stampate sull’involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l’uso.

d)    emettere un fumo di colore arancione altamente visibile con intensità uniforme per un periodo di non meno di 3 minuti quando galleggia in acqua calma,

e)     non emettere alcuna fiamma durante l’intero tempo di emissione di fumo,

f)       avere idonei requisiti di galleggiabilità,

g)    continuare ad emettere fumo dopo essere stato immerso in acqua per 10 secondi alla profondità di 100 millimetri.

 

             La durata di tutti i segnali di soccorso hanno validità quattro anni dalla data di fabbricazione.

 

             Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro indelebili e leggibile con le seguenti indicazioni:

a)    nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore

b)    nome o sigla del modello

c)     istruzioni d’impiego anche in lingua italiana

d)    data di fabbricazione

e)     estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo.

 

              I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 

 

           

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