UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca) UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA ANPRI-EPR Associazione Nazionale Professionale Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca CIDA-Ricerca Sindacato Nazionale Dirigenti Enti Ricerca _____________________________________________________________ http://www.anpri.it/
L'ARAN ha presentato il 9 aprile u.s. una bozza abbastanza corposa per quanto riguarda la parte normativa e una traccia ancora incompleta per la parte economica del I e II biennio contrattuale. Il Comitato di settore ha messo a disposizione dal 1.1.2001 risorse a carico dei bilanci degli enti in misura pari al 3% del monte salari del 1999; tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle gia' previste in base ai tassi programmati di inflazione. E' invece svanito nel nulla il prospettato incremento aggiuntivo del 2% per il biennio 1998-1999. L'ARAN ha anche informato che, per impegni della CISL, non convocherą ulteriori incontri di trattativa prima del 27 aprile p.v.. Nel merito delle comunicazione dell'ARAN, l'UNIRI ha osservato che: - e' scandaloso il fatto che siano ora negati incrementi di risorse gia' dati da tempo per acquisiti, con l'avallo del Ragioniere Generale dello Stato; - peraltro, se da un lato l'impegno preso dagli Enti e' sicuramente apprezzabile, dall'altro si deve rilevare che le risorse messe a disposizione sono ancora del tutto insufficienti a realizzare la perequazione degli stipendi di R&T con quelli di ricercatori e docenti universitari, perequazione che pure e' stata indicata dal Comitato di settore, e ripresa dall'ARAN, come uno degli obiettivi del contratto; gli aumenti complessivi che ne derivano sono inoltre decisamente al disotto dell'aumento di oltre L. 1.200.000 mensili recentemnete riconosciuto alla dirigenza; - e' preoccupante il fatto che l'ARAN acconsenta a sospendere le trattative fino al 27 aprile; tenendo anche conto della festivita' del primo maggio, questo significa che il contratto ben difficilmente verra' chiuso prima delle elezioni del 13 maggio e rischia quindi di slittare a tempi imprecisati. Alla luce di queste considerazioni, l'UNIRI ha proposto di definire un accordo-stralcio in tempi ristretti, prima del 13 maggio, che stabilisca un primo punto fermo recependo le proposte economiche dell'ARAN e del Comitato di Settore come acconto sui futuri miglioramenti, in attesa che la parte economica e quella normativa del contratto vengano compiutamente definite. A questa proposta l'ARAN ha replicato, come ovvio, che per stipulare un qualunque accordo occorre il consenso della maggioranza delle OO.SS. Quanto alla bozza presentata dall'ARAN, l'UNIRI ha rilevato che: - e' stato fatto un ulteriore passo verso la distinta disciplina, sia "rinforzando" la sezione II della seconda parte, che riguarda i Ricercatori e Tecnologi, nei contenuti normativi, sia trattando a parte le retribuzioni di R&T; tuttavia rimane ancora molto da fare prima di avere una vera e propria distinta disciplina come previsto dalla legge; - nel merito della normativa, poco e' cambiato per quanto riguarda R&T rispetto alle bozze precedenti; i cambiamenti piu' significativi riguardano la mobilita' tra i profili di ricercatore e di tecnologo a parita' di livello e i concorsi in situazioni di "anomala permanenza" nei livelli: a) la mobilita' tra i profili dei livelli II e III, e' possibile previo accertamento dei titoli necessari da parte di apposita commissione e limitatamente al 5% e 10% rispettivamente dei posti disponibili; b) gli enti hanno l'obbligo di verificare "anomale permanenze" (almeno 12 anni) nei livelli III e II e di bandire, di conseguenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto, concorsi pubblici nazionali per ciascun settore scientifico-disciplinare o tecnologico e per ciascuna sede in cui si sia verificata tale permanenza, in numero non inferiore al numero dei ricercatori e tecnologi in questione; Nello specifico del punti a) e b), l'UNIRI ha osservato che a) la mobilita' prospettata viola il principio dell'accesso a ciascun profilo esclusivamente per concorso; l'UNIRI si e' detta favorevole a sanare le situazioni "di sofferenza" esistenti, ma e' contraria a istituzionalizzare il passaggio tra i profili; in ogni caso, e' stato ribadito, la commissione valutatrice deve essere di esperti nel settore scientifico-disciplinare/ tecnologico di destinazione del tecnolgo/ricercatore interessato; b) la formulazione dell'articolo sui concorsi per "anomala permanenza", che viene incontro ad una esigenza fortemente sentita, deve essere attentamente curata per evitare che il costo dei concorsi venga calcolato come parte del costo contrattuale e di conseguenza l'articolo cada sotto la scure della Corte dei Conti; l'accertamento delle anomale permanenze (12 anni di anzianitą) deve avvenire con cadenza periodica e non "una tantum". Quanto alla traccia della parte economica contenuta nella bozza, che prevede fra l'altro che le risorse aggiuntive siano destinate al trattamento economico accessorio (in parte per rivalutazione dell'indennita' per oneri specifici ex art. 8 del vigente CCNL - secondo biennio economico - e in parte per la rivalutazione dell'indennita' di direzione di strutture di particolare rilievo - art. 9 del medesimo CCNL) da contrattare ente per ente, l'UNIRI ha ribadito la necessita' che il contratto fissi con chiarezza i margini all'interno dei quali potrą agire la contrattazione integrativa di ente, per evitare da un lato disparitą tra enti e dall'altro appiattimenti delle curve retributive. In proposito, l'UNIRI formulerą nei prossimi giorni delle proprie proposte relative agli importi delle indennitą per oneri specifici, secondo criteri di progressivita' per livello e per anzianitą. Quanto all'indennitą di direzione ex art. 9 di cui l'ARAN propone di elevare l'importo da 40 a 60 milioni, l'UNIRI ha sollevato il problema della sua contemporanea presenza con l'indennitą prevista dall'art. 22 del DPR 171/91 (che prevede importi ben minori), chiedendo che si pervenga ad un unico fondo per un'indennita' di responsabilita' di strutture o progetti da graduare a secondo della rilevanza della struttura o del progetto. L'UNIRI ha anche sollevato il problema della progressione nelle fasce stipendiali dei ricercatori/tecnologi che assumono un incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. 29/93, proponendo che in tali casi il passaggio nella fascia stipendiale maturata durante il periodo dell'incarico dirigenziale avvenga automaticamente. La delegazione UNIRI