Normativa
Imposte sul reddito in apicoltura
Abbiamo parlato in precedenza dei regimi iva in
agricoltura e dunque in apicoltura. Per quanto riguarda le Imposte sul
reddito abbiamo l' IRPEF ( Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
e l'IRAP ( Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Per quanto
riguarda l' IRPEF, il reddito prodotto in agricoltura é determinato dalla
rivalutazione delle rendite catastali (agraria), dunque, deve avere a
disposizione un terreno, non importa se in proprietà, in usufrutto o in
affitto. Il Ministero delle Finanze emette delle tabelle nelle quali si
prevede quanti capi (famiglie) siano allevabili per ettaro di terreno (in
base al classamento catastale).Se l'allevatore, in base ai parametri
stimati dal fisco, dispone di un terreno sufficiente per l'allevamento di
tutti i suoi animali, l'attività svolta rientra nel reddito agrario
connesso al terreno e non é produttivo di ulteriore reddito tassabile.
Basta quindi versare al fisco quanto dovuto per il reddito agrario.
Qualora il terreno non sia sufficiente per il numero degli animali
allevati, l'attività risulta produttiva di un reddito superiore a quello
connesso al semplice terreno e per determinarlo si devono applicare le
tabelle ministeriali che indicano il maggior reddito per capo
allevato, oltre le potenzialità del terreno.Questo si sommerà al
reddito agrario. Le tre tabelle ministeriali riguardano: le
fasce di qualità del terreno (L'allevatore per stabilire la fascia di
qualità relativa al proprio terreno non deve considerare la coltura
attualmente praticata, ma quella risultante dal catasto dei terreni),
dunque il numero di animali allevabili; la tariffa media del
reddito agrario; la tabella di determinazione del reddito di allevamento
in base alla specie di animali che rientrano nella determinazione
parametrale del reddito (va ricordato che le api sono sempre state
comprese come alveari, cioè famiglie d'api), la durata del ciclo di
allevamento (per le famiglie d'api non è indicata), l'imponibile per ogni
capo allevato in eccedenza alla potenzialità del terreno.
Chi non dispone di terreno in affitto o in proprietà non può determinare
il reddito da allevamento con le modalità vista in precedenza, così come
non può farlo chi ha terreni in comodato, Società di Capitali,
Cooperative, Società di persone. In questi casi, il reddito
imponibile deve essere determinato come reddito d'impresa cioè
contrapponendo ricavi e costi inerenti. Come conseguenza, si
impone la tenuta di tutti i libri obbligatori di cui all'art. 14 del
D.P.R. 600/73, oltre, naturalmente, ai libri sociali previsti dal Codice
Civile per la propria natura giuridica.
Il reddito di allevamento, determinato applicando i parametri equivale ad
un comune reddito d'impresa.Ciò comporta l'obbligo di tenere i libri
contabili che, per i redditi di allevamento, ai soli fini fiscali, si
riducono ad uno solo, il "Registro di Carico e Scarico degli
animali allevati".
Il registro deve essere bollato prima dell'uso, presso l'Ufficio del
Registro o un Notaio o presso la CCIAA.
Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data
dell'operazione e gli apicoltori, devono rilevare tutte le
famiglie allevate e cioè anche quelle che rientrano nei limiti del
reddito agrario. Non devono essere annotati il prezzo di vendita o di
acquisto, ma solo il numero delle famiglie.L'obbligo della tenuta del
registro decorre dal momento in cui il terreno disponibile non é più
sufficiente per le famiglie d'api allevate. E' comunque consigliabile la
tenuta del registro in ogni caso, per poter superare le presunzioni che il
fisco potrebbe sollevare in caso di accertamento.
Sono previste gravi sanzioni per la mancata tenuta del registro di carico
e scarico degli animali allevati .
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