Normativa Imposte sul reddito in apicoltura

Abbiamo parlato in precedenza dei regimi iva in agricoltura e dunque in apicoltura. Per quanto riguarda le Imposte sul reddito abbiamo l' IRPEF ( Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e  l'IRAP ( Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Per quanto riguarda l' IRPEF, il reddito prodotto in agricoltura é determinato dalla rivalutazione delle rendite catastali (agraria), dunque, deve avere a disposizione un terreno, non importa se in proprietà, in usufrutto o in affitto. Il Ministero delle Finanze emette delle tabelle nelle quali si prevede quanti capi (famiglie) siano allevabili per ettaro di terreno (in base al classamento catastale).Se l'allevatore, in base ai parametri stimati dal fisco, dispone di un terreno sufficiente per l'allevamento di tutti i suoi animali, l'attività svolta rientra nel reddito agrario connesso al terreno e non é produttivo di ulteriore reddito tassabile. Basta quindi versare al fisco quanto dovuto per il reddito agrario. Qualora il terreno non sia sufficiente per il numero degli animali allevati, l'attività risulta produttiva di un reddito superiore a quello connesso al semplice terreno e per determinarlo si devono applicare le tabelle ministeriali che indicano il maggior  reddito per capo allevato, oltre le potenzialità del terreno.Questo si sommerà  al reddito agrario. Le  tre tabelle ministeriali  riguardano: le fasce di qualità del terreno (L'allevatore per stabilire la fascia di qualità relativa al proprio terreno non deve considerare la coltura attualmente praticata, ma quella risultante dal catasto dei terreni), dunque il numero di animali  allevabili;  la tariffa media del reddito agrario; la tabella di determinazione del reddito di allevamento in base alla specie di animali che rientrano nella determinazione parametrale del reddito (va ricordato che le api sono sempre state comprese come alveari, cioè famiglie d'api), la durata del ciclo di allevamento (per le famiglie d'api non è indicata), l'imponibile per ogni capo allevato in eccedenza alla potenzialità del terreno.
Chi non dispone di terreno in affitto o in proprietà non può determinare il reddito da allevamento con le modalità vista in precedenza, così come non può farlo chi ha terreni in comodato, Società di Capitali, Cooperative, Società di persone. In questi casi,  il reddito imponibile deve essere determinato come reddito d'impresa cioè contrapponendo  ricavi e  costi inerenti. Come conseguenza, si impone la tenuta di tutti i libri obbligatori di cui all'art. 14 del D.P.R. 600/73, oltre, naturalmente, ai libri sociali previsti dal Codice Civile per la propria natura giuridica.

Il reddito di allevamento, determinato applicando i parametri equivale ad un comune reddito d'impresa.Ciò comporta l'obbligo di tenere i libri contabili che, per i redditi di allevamento, ai soli fini fiscali, si riducono ad uno solo, il "Registro di Carico e Scarico degli animali allevati".

Il registro deve essere bollato prima dell'uso,  presso l'Ufficio del Registro o un Notaio o presso la CCIAA.
Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data dell'operazione e   gli apicoltori, devono rilevare tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle che rientrano nei limiti del reddito agrario. Non devono essere annotati il prezzo di vendita o di acquisto, ma solo il numero delle famiglie.L'obbligo della tenuta del registro decorre dal momento in cui il terreno disponibile non é più sufficiente per le famiglie d'api allevate. E' comunque consigliabile la tenuta del registro in ogni caso, per poter superare le presunzioni che il fisco potrebbe sollevare in caso di accertamento.
Sono previste gravi sanzioni per la mancata tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati .

 
Copyright © 1999 -Apicoltura AAAB Arnie Attrezzi Apistici Brokerweb-  All Rights Reserved