12/03/04 |
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Detrazioni
IRPEF per le ristrutturazioni.
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Ancora
detraibile nella misura del 36% per un massimo di 48.000
euro
per un altro biennio.
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Con la Legge 27 febbraio 2004, n. 47,(proroga di
termini previsti da disposizioni legislative)
viene annullato tutto quello che si era detto alla fine dell'anno
scorso per le novità in merito alle detrazioni per le
ristrutturazioni e torna tutto come prima per altri due anni..
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La percentuale di detraibilità sarà sempre del 36% per un tetto
massimo di spese ammesse all'agevolazione di 48.000 euro, la Legge
proroga il beneficio per un biennio, cioè per il 2004 e 2005.
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Anche l'IVA ridotta del 10% per le manutenzioni degli edifici
residenziali viene prorogata fino al 31 dicembre 2005.
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E' possibile scaricare la guida alle agevolazioni predisposta
dall' ANCE , aggiornata dopo l'uscita della legge n. 47.
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Documenti
scaricabili:
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--- Guida
alle agevolazioni ( ANCE)
il file è in formato pdf per scaricarlo al
meglio cliccare sopra con il tasto destro e scegliere "salva
oggetto con nome"
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--- Legge
27 febbraio 2004, n. 47
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articolo della legge inerente l'argomento:
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Legge 27 febbraio 2004, n. 47
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.
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Art. 23-bis.
Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio
1. Sono prorogate per
gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste,
le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi
di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre
2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio
2004.
2. Sono abrogati i
commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
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