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12/03/04

Detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni.
Ancora detraibile nella misura del 36% per un massimo di 48.000 euro 
per un altro biennio.
Con la Legge 27 febbraio 2004, n. 47,(proroga di termini previsti da disposizioni legislative)  viene annullato tutto quello che si era detto alla fine dell'anno scorso per le novità in merito alle detrazioni per le ristrutturazioni e torna tutto come prima per altri due anni..
La percentuale di detraibilità sarà sempre del 36% per un tetto massimo di spese ammesse all'agevolazione di 48.000 euro, la Legge proroga il beneficio per un biennio, cioè per il 2004 e 2005.
Anche l'IVA ridotta del 10% per le manutenzioni degli edifici residenziali viene prorogata fino al 31 dicembre 2005.
E' possibile scaricare la guida alle agevolazioni predisposta dall' ANCE , aggiornata dopo l'uscita della legge n. 47. 
Documenti scaricabili:
--- Guida alle agevolazioni ( ANCE)
il file è in formato pdf per scaricarlo al meglio cliccare sopra con il tasto destro e scegliere "salva oggetto con nome" 
--- Legge 27 febbraio 2004, n. 47

articolo della legge inerente l'argomento:

Legge 27 febbraio 2004, n. 47

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

Art. 23-bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

   

 

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