ACQUISTO
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
ai
sensi dell’art. 13-bis, co. 1. lett. b), D.P.R. 917/1986 –
modificato dall’art. 2, co. 1, lett. f). L. 388/2000
(Finanziaria 2001) – è ammessa una detrazione di un importo
pari al 19% degli interessi passivi, dei relativi oneri
accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, doovuti in relazione a mutui
garantiti da ipoteca su immobili, stipulati per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
DESTINAZIONE
DELL’IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:
l’immobile
deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto, con effetto a decorrere dal periodo
d’imposta 2001; il termine precedente era di sei mesi. Per i
contratti di mutuo stipulati nel corso del 1993, tale termine
decorreva dall’8.12.1983.
CONTRATTI
DI MUTUO:
la
detrazione in esame si applica soltanto ai contratti di mutuo
ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 c.c.
IMMOBILE
IPOTECATO:
gli
interessi passivi sono detraibili anche se l’immobile su cui
risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello
acquistato ed adibito ad abitazione principale.
NUDO
PROPRIETARIO:
la
detrazione spetta anche al nudo proprietario di un immobile
adibito a propria abitazione principale.
APPLICABILITA’
DELLA DISPOSIZIONE:
essa
si applica ai contratti di mutuo stipulati a decorrere
dall’1.1.1993. Per i contratti stipulati prima del 1.1.1993
la detrazione era commisurata ad un ammontare di interessi
passivi non superiore a Lit. 4 milioni, elevato a Lit. 7
milioni per i mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale.
PERCENTUALI
PRECEDENTI:
la
percentuale degli oneri ammessa in detrazione è stata fissata
al 19% dall’art. 49 D. Lgs. 446/1997: la nuoova misura si
applica agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso
alla data dell’1.1.1998. In precedenza, la percentuale del
27% era stata ridotta al 22%., con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 24.2.1995.
DESTINATARI
DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI INTERESSE (MUTUANTI):
deve
trattarsi, alternativamente di uno dei seguenti soggetti:
a)
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b)
soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione Europea;
c)
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti nono residenti.
LIMITE
ALLA DETRAZIONE:
il
limite massimo su cui calcolare la detrazione è di Lit. 7
milioni. In caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi,
il suddetto importo deve essere ripartito tra gli intestatari.
TERMINI
PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE:
l’acquisto
deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo
alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
STIPULAZIONE
DI UN NUOVO MUTUO AL POSTO DEL PRECEDENTE:
non
si tiene conto del suddetto periodo di un anno se
l’originario contratto di mutuo è stato estinto e ne è
stato stipulato uno nuovo, di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e dei relativi oneri, relativi all’estinzione del
mutuo precedente e all’accensione di quello nuovo. Questa
disposizione ha effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31.12.1998, anche con riferimento ai
contratti di mutuo stipulati anteriormente all’1.1.1993.
ACQUISTO
DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE LOCATA LA DETRAZIONE SPETTA SE:
a)
entro 3 mesi dall’acquisto è stato notificato al
conduttore l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per
finita locazione;
b)
entro un anno dal rilascio l’unità
immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.
ABITAZIONE
PRINCIPALE:
è
quella nella quale il contribuente o – dal periodo di
imposta 2001 – i suoi familiari dimorano abitualmente. Di
conseguenza il diritto alla detrazione spetta al contribuente
acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se
l’immobile è stato adibito ad abitazione principale di un
familare. Il beneficiario della detrazione deve comunque
coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare. Se
la dimora abituale cambia nel corso di un periodo di imposta,
la detrazione spetta per quest’ultimo ma non oltre. Pertanto
il beneficio decade dall’anno di imposta successivo a quello
in cui la residenza viene trasferita in un’altra abitazione.
Salvo che il mutamento dell’abitazione principale sia
dovuto:
a)
ad un trasferimento per motivi di lavoro;
b)
ad un ricovero permanente in un istituto di ricovero o
sanitario, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Familiari: sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado. In caso di separazione legale, il coniuge separato, finché non interviene la sentenza di
divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al
coniuge che ha trasferito la dimora abituale spetta comunque
il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, se
presso l’immobile acquistato hanno la propria dimora
abituale i suoi familiari.
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA:
se
l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o da
un altro atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere
dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora
abituale, e comunque entro 2 anni dall’acquisto. Se non è
possibile fissare la dimora abituale presso l’unità
abitativa entro 2 anni dall’acquisto per cause imputabili al
Comune, che non ha provveduto in tempo utile al rilascio delle
abilitazioni amministrative richieste, è comunque possibile
usufruire della detrazione di imposta.
MUTUO
INTESTATO AD ENTRAMBI I CONIUGI:
se
il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
può fruire della detrazione soltanto per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per
entrambe le quote. Quest’ultima disposizione costituisce una
rilevante novità considerato che la normativa precedente non
consentiva ad alcun soggetto di trasferire la detrazione
relativa agli interessi agli altri intestatari del mutuo,
neanche in caso di assenza o di incapienza del reddito.
SEPARAZIONE
DEI CONIUGI COINTESTATARI DEL MUTUO:
al
contribuente che ha abbandonato l’abitazione non spetta più
la detrazione dal periodo di imposta successivo; l’altro
coniuge continua a detrarre gli interessi nel limite annuo di
Lit. 3.500.000.
CONTITOLARITA’
DEL CONTRATTO DI MUTUO:
il
limite massimo di detrazione deve essere suddiviso tra tutti i
contitolari.
PIU’
CONTRATTI DI MUTUO:
in
questo caso il limite di Lit. 7.000.000 è riferito
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e
quote di rivalutazione sostenuti in relazione a tutti i
contratti.
CUMULABILITA’
CON ALTRE DETRAZIONI:
la
detrazione in esame è cumulabile con quella prevista per gli
interessi passivi relativi ai mutui ipotecari stipulati per la
costruzione dell’abitazione principale, disposta dall’art.
13-bis D.P.R. 917/1986.
ALLOGGI
DI COOPERATIVE:
alle
medesime condizioni e nello stesso limite di cui sopra, la
detrazione spetta anche in relazione a quanto corrisposto alla
cooperativa o all’impresa costruttrice dagli assegnatari di
alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità
immobiliari di nuova costruzione, a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi a mutui ipotecari stipulati dalla cooperativa o
dall’impresa costruttrice, e ancora indivisi.
PERSONALE
DELLE FORZE DI POLIZIA:
la
detrazione in argomento è sempre concessa al personale in
servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze
di polizia ad ordinamento militare e al personale dipendente
delle forze di polizia ad ordinamento civile, per la
contrazione di mutui ipotecari per l’acquisto o la
costruzione di immobili costituenti l’unica abitazione di
proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale,
e quindi indipendentemente dalla circosatnza che l’immobile
sia adibito ad abitazione principale. Pertanto ai fini
dell’utilizzo della detrazione in argomento, resta fermo
soltanto il limite dell’importo complessivo di Lit.
7.000.000, non rilevando le altre condizioni.
ALTRI
FABBRICATI ABITAZIONI SECONDARIE:
non
spetta alcuna detrazione.
CONTRIBUTI
DEI DATORI DI LAVORO:
i
contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di
partecipazione agli interessi dovuti per mutui contratti per
l’acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso
abitativo, concessi fino al 31.12.1996, ai dipendenti che non
possedevano in Italia altri immobili destinati allo stesso
uso, non concorrevano a formare il reddito di lavoro
dipendente del percipiente, rientrando nella previsione
dell’art. 48 D.P.R. 917/1986.
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