9/115                 ECOLOGICO             15/03/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Calendario delle principali scadenze per il secondo bimestre 1999.


 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 2/20 del 19 gennaio 1999, per segnalare, alle pagine seguenti, le scadenze del prossimo bimestre in materia di inquinamento ambientale.

Il riepilogo schematico riportato alle pagine successive indica, come in precedenza:

- l’oggetto dell’adempimento;

- gli Enti pubblici interessati;

- la dettagliata descrizione degli obblighi previsti a carico dell’azienda.

Precisiamo che, come consuetudine, l'approssimarsi della scadenza in questione, verrà segnalata con apposita comunicazione.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA

DI AMBIENTE E ECOLOGIA - SECONDO BIMESTRE 1999

 

15 marzo/15 Aprile

Soggetti

interessati: Aziende produttrici di imballaggi e importatrici di imballaggi vuoti Aziende importatrici di imballaggi pieni

Oggetto: Denuncia contributo CONAI per le aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi

Ente: CONAI

Obblighi: Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse, il contributo prelevato nel mese precedente. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni e comunque solo dopo il ricevimento della fattura da parte del CONAI stesso.

La scadenza interessa anche gli utilizzatori/importatori, che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo, hanno importato "imballaggi pieni " (cioè merce imballata) corrispondenti ad un contributo ambientale mensile superiore al minimo fatturabile stabilito dal CONAI, cioè Lit. 300.000.=.

Per gli importatori di "modiche quantità" (cioè per le aziende il cui importo mensile del Contributo risulta inferiore al minimo fatturabile - Lit. 300.000.=), si rimanda alla ns. comunicazione n. 5/62 del 3 febbraio 1999).

31 marzo

Soggetti

interessati: Consorzi di Filiera e, di riflesso, produttori di imballaggi e/o di materiali da imballaggio

Oggetto: Segnalazione, da parte dei Consorzi di Filiera, dei nominativi dei consorziati (produttori di imballaggi) e dei quantitativi di imballaggi prodotti nel corso del 1998

Ente: Consorzi di Filiera e/o CONAI

Obblighi: Termine entro il quale i Consorzi di Filiera, istituiti per ciascuna tipologia di materiali da imballaggio ed ai quali sono obbligati ad iscriversi i produttori (art. 38, comma 3, D. Lgs. 22/97 - "Decreto Ronchi"), devono trasmettere al CONAI l’elenco degli associati e una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

In questa relazione potranno essere evidenziati i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

L’adempimento ha periodicità annuale (art. 40, comma 5, D. Lgs. 22/97 - "Decreto Ronchi") e ha una ricaduta diretta sulle aziende produttrici di imballaggi, dalle quali i Consorzi di Filiera dovranno ricevere i dati per poter effettuare la denuncia stessa al CONAI.

31 marzo

Soggetti

interessati: Aziende o Enti aventi impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 50 MW

Oggetto: Tassa sulle emissioni per i grandi impianti di combustione

Obblighi: Termine entro il quale gli esercenti dei grandi impianti di combustione (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione), devono versare, a titolo di acconto, la prima rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx).

La periodicità dell’acconto è trimestrale.

[L’obbligo viene segnalato per completezza di informazione: non ci risulta, infatti, che tra le aziende associate siano presenti soggetti direttamente interessati].

31 marzo

Soggetti

interessati: Esercenti di particolari impianti di combustione espressamente individuati dalla Direttiva CEE/609/88

Oggetto: "Carbon tax"

Obblighi: Termine per il versamento del primo acconto dell’imposta, calcolata sulla base dei quantitativi effettivamente impiegati nell’anno precedente, da parte degli esercenti di impianti che utilizzano per la combustione i seguenti prodotti: carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion).

L’imposta è calcolata nella misura di Lit. 1.000 per tonnellata.

Il versamento, a cadenza trimestrale, dovrà essere seguito dal saldo, da effettuarsi alla fine del primo trimestre dell’anno successivo (31 marzo 2000), unitamente alla presentazione di una apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente.

[L’obbligo viene segnalato per completezza di informazione: non ci risulta, infatti, che tra le aziende associate siano presenti soggetti direttamente interessati].

30 aprile

Soggetti

interessati: Aziende produttrici e/o smaltitrici di rifiuti

Oggetto: Denuncia Annuale dei Rifiuti - Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) per l’anno 1998

Ente: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Obblighi: Termine entro il quale le aziende dovranno comunicare, alle sedi territorialmente competenti delle C.C.I.A.A., la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del precedente anno solare (1 gennaio - 31 dicembre 1998) [vedasi ns. comunicazione n. 6/79 del 12 febbraio 1999].

I dettagli relativi alle modalità operative per la compilazione della denuncia verranno segnalati non appena disponibili.

30 aprile

Soggetti

interessati: Aziende con un consumo annuo di energia superiore alle 10.000 TEP

Oggetto: Segnalazione del nominativo del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

Ente: Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato

Obblighi: Termine entro il quale le aziende che hanno un consumo annuo di energia superiore alle 10.000 TEP (1.000 mc di metano equivalgono a 0,82 TEP, 1.000 Kg di olio combustibile a 0,98 TEP, 1.000 Kwh a 0,086 TEP) devono segnalare, al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, il nominativo del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

[L’obbligo viene segnalato per completezza di informazione: non ci risulta, infatti, che tra le aziende associate siano presenti soggetti direttamente interessati].

wb01511_.gif (114 byte)  Indice