10/128                  FISCALE/SUBFORNITURA                  22/03/99

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REGIME IVA AGEVOLATO PER LE OPERAZIONI DI SUBFORNITURA

L. 192/98 (Subfornitura): Art. 8 comma 1

Circolare 45/E Ministero delle Finanze del 18/2/1999


 

Diamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni

n. 16/152 - 5 maggio 1998

n. 24/233 - 7 luglio 1998

n. 8/112 - 5 marzo 1999

per fornire alcune precisazioni su quanto disposto dall’art. 8 comma 1 L.192/98 in materia di IVA, articolo che per maggiore chiarezza riportiamo di seguito:

Art. 8 - Regime IVA

1 "All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi."

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Con la circolare 45/E del 18 febbraio scorso, il Ministero delle Finanze ha dettato le istruzioni necessarie per avvalersi della possibilità di differimento del pagamento dell’IVA.

Tale circolare porta chiarimenti alle imprese che, effettuando sia operazioni relative a contratti di subfornitura sia altre operazioni, debbano procedere all’individuazione, nell’ambito della liquidazione periodica dell’IVA, del tributo suscettibile di pagamento differito senza applicazione di interessi.

Al fine di analizzare i meccanismi operativi dell’agevolazione, è necessario individuare previamente gli elementi essenziali del contratto di subfornitura:

1- possesso della qualifica di imprenditore da parte di entrambi i contraenti;

2- esecuzione della prestazione in conformità alle prescrizioni del committente, sia nel caso in cui questa consista in lavorazioni su materie prime o semilavorati forniti dal committente, sia nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso;

3 - stipulazione del contratto nella forma scritta, come richiesto, a pena di nullità, dal 1° comma dell’art. 2 della L. 192/98.

Nel contratto devono essere obbligatoriamente indicati:

- i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente;

- il prezzo pattuito per i beni o servizi, che deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso;

- i termini di pagamento della subfornitura e gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

L’agevolazione IVA si applica solo a fronte di un contratto di subfornitura avente i requisiti sopra indicati.

Presupposto temporale dell’agevolazione IVA

La possibilità di versare l’IVA trimestralmente senza oneri aggiuntivi si applica unicamente nel caso in cui per il pagamento del prezzo sia stato convenuto un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.

La circolare ministeriale precisa che l’agevolazione attiene esclusivamente al pagamento dell’imposta, mentre rimangono fermi gli ordinari termini e modalità di fatturazione, registrazione e liquidazione del tributo, anche se derivante da operazioni di subfornitura.

La norma non produce alcun effetto sulle modalità della liquidazione periodica, che conserva la propria unitarietà secondo le regole ordinarie previste dalla legge sull’IVA.

Il contribuente quindi dovrà osservare normalmente gli adempimenti formali e contabili; dopo aver eseguito la liquidazione, potrà differire senza interessi il pagamento dell’imposta relativa alle operazioni dipendenti da contratti di subfornitura.

Per i contribuenti trimestrali, l’agevolazione consiste solo nell’abbuono degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 33 del dpr n. 633/72 (istitutivo dell’IVA).

Per la verifica del requisito del pagamento successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione si dovrà innanzitutto distinguere tra "cessione di beni" e "prestazione di servizi":

Cessione di beni:

- per le cessioni di beni con fatturazione immediata,si dovrà fare riferimento alla data della fattura che coincide con quella della consegna dei beni; (l’agevolazione quindi spetterà se per il pagamento sia stata pattuita una data successiva a quella della fattura)

- per le cessioni di beni con fatturazione differita, si dovrà fare riferimento alla data del documento di trasporto (art. 1 dpr n. 472/97); (in tal caso, quindi l’agevolazione spetterà anche se il pagamento debba eseguirsi al momento di emissione della fattura)

- per le cessioni periodiche o continuative di beni (che a norma dell’art. 6 del Dpr n. 633 del 1972, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data della loro fatturazione), con esecuzione reiterata di pluralità di consegne in un determinato periodo di tempo stabilito contrattualmente (periodo settimanale, decadale, quindicinale eccetera), per valutare l’operatività della norma agevolativa si deve far riferimento non alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalità delle consegne eseguite in tale periodo, e quindi la facoltà di cui trattasi compete se contrattualmente è pattuito che il pagamento debba essere eseguito in data successiva alla scadenza di tale periodo.

Prestazione di servizi:

con riferimento alle prestazioni di servizi, in virtù del fatto che l’agevolazione compete nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, qualora tale comunicazione manchi, potrà assumersi la data dell’emissione della fattura: il beneficio spetterà nel caso in cui sia stato convenuto un termine di pagamento successivo a detta data.

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L’articolo 8, comma 1, (L192/98) ha inserito la disposizione agevolativa nell’art. 74 del dpr n. 633 del 1972 dopo il comma 4. Pertanto detti adempimenti, in conformità alla disciplina prevista per i soggetti di cui al medesimo comma 4, dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:

- 16 maggio per il primo trimestre

- 16 agosto per il secondo trimestre

- 16 novembre per il terzo trimestre

- 16 febbraio dell’anno di imposta successivo per il quarto trimestre.

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