10/128 FISCALE/SUBFORNITURA 22/03/99
REGIME IVA AGEVOLATO PER LE OPERAZIONI DI SUBFORNITURA
L. 192/98 (Subfornitura): Art. 8 comma 1
Circolare 45/E Ministero delle Finanze del 18/2/1999
Diamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni
n. 16/152 - 5 maggio 1998
n. 24/233 - 7 luglio 1998
per fornire alcune precisazioni su quanto disposto dallart. 8 comma 1 L.192/98 in materia di IVA, articolo che per maggiore chiarezza riportiamo di seguito:
Art. 8 - Regime IVA
1 "Allarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dellavvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo allapplicazione di interessi."
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Con la circolare 45/E del 18 febbraio scorso, il Ministero delle Finanze ha dettato le istruzioni necessarie per avvalersi della possibilità di differimento del pagamento dellIVA.
Tale circolare porta chiarimenti alle imprese che, effettuando sia operazioni relative a contratti di subfornitura sia altre operazioni, debbano procedere allindividuazione, nellambito della liquidazione periodica dellIVA, del tributo suscettibile di pagamento differito senza applicazione di interessi.
Al fine di analizzare i meccanismi operativi dellagevolazione, è necessario individuare previamente gli elementi essenziali del contratto di subfornitura:
1- possesso della qualifica di imprenditore da parte di entrambi i contraenti;
2- esecuzione della prestazione in conformità alle prescrizioni del committente, sia nel caso in cui questa consista in lavorazioni su materie prime o semilavorati forniti dal committente, sia nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nellambito dellattività economica del committente o nella produzione di un bene complesso;
3 - stipulazione del contratto nella forma scritta, come richiesto, a pena di nullità, dal 1° comma dellart. 2 della L. 192/98.
Nel contratto devono essere obbligatoriamente indicati:
- i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente;
- il prezzo pattuito per i beni o servizi, che deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso;
- i termini di pagamento della subfornitura e gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
Lagevolazione IVA si applica solo a fronte di un contratto di subfornitura avente i requisiti sopra indicati.
Presupposto temporale dellagevolazione IVA
La possibilità di versare lIVA trimestralmente senza oneri aggiuntivi si applica unicamente nel caso in cui per il pagamento del prezzo sia stato convenuto un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dellavvenuta esecuzione della prestazione.
La circolare ministeriale precisa che lagevolazione attiene esclusivamente al pagamento dellimposta, mentre rimangono fermi gli ordinari termini e modalità di fatturazione, registrazione e liquidazione del tributo, anche se derivante da operazioni di subfornitura.
La norma non produce alcun effetto sulle modalità della liquidazione periodica, che conserva la propria unitarietà secondo le regole ordinarie previste dalla legge sullIVA.
Il contribuente quindi dovrà osservare normalmente gli adempimenti formali e contabili; dopo aver eseguito la liquidazione, potrà differire senza interessi il pagamento dellimposta relativa alle operazioni dipendenti da contratti di subfornitura.
Per i contribuenti trimestrali, lagevolazione consiste solo nellabbuono degli interessi dovuti ai sensi dellart. 33 del dpr n. 633/72 (istitutivo dellIVA).
Per la verifica del requisito del pagamento successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dellavvenuta esecuzione della prestazione si dovrà innanzitutto distinguere tra "cessione di beni" e "prestazione di servizi":
Cessione di beni:
- per le cessioni di beni con fatturazione immediata,si dovrà fare riferimento alla data della fattura che coincide con quella della consegna dei beni; (lagevolazione quindi spetterà se per il pagamento sia stata pattuita una data successiva a quella della fattura)
- per le cessioni di beni con fatturazione differita, si dovrà fare riferimento alla data del documento di trasporto (art. 1 dpr n. 472/97); (in tal caso, quindi lagevolazione spetterà anche se il pagamento debba eseguirsi al momento di emissione della fattura)
- per le cessioni periodiche o continuative di beni (che a norma dellart. 6 del Dpr n. 633 del 1972, si considerano effettuate allatto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data della loro fatturazione), con esecuzione reiterata di pluralità di consegne in un determinato periodo di tempo stabilito contrattualmente (periodo settimanale, decadale, quindicinale eccetera), per valutare loperatività della norma agevolativa si deve far riferimento non alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalità delle consegne eseguite in tale periodo, e quindi la facoltà di cui trattasi compete se contrattualmente è pattuito che il pagamento debba essere eseguito in data successiva alla scadenza di tale periodo.
Prestazione di servizi:
con riferimento alle prestazioni di servizi, in virtù del fatto che lagevolazione compete nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente alla comunicazione dellavvenuta esecuzione della prestazione, qualora tale comunicazione manchi, potrà assumersi la data dellemissione della fattura: il beneficio spetterà nel caso in cui sia stato convenuto un termine di pagamento successivo a detta data.
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Larticolo 8, comma 1, (L192/98) ha inserito la disposizione agevolativa nellart. 74 del dpr n. 633 del 1972 dopo il comma 4. Pertanto detti adempimenti, in conformità alla disciplina prevista per i soggetti di cui al medesimo comma 4, dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:
- 16 maggio per il primo trimestre
- 16 agosto per il secondo trimestre
- 16 novembre per il terzo trimestre
- 16 febbraio dellanno di imposta successivo per il quarto trimestre.