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IVA: DICHIARAZIONI PERIODICHE


 

Diamo nota qui di seguito di un estratto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 127/E del 9/6/1999 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione periodica Iva (vedasi ns. comunicazione 16/188 del 24/5/99).

"1. DICHIARAZIONI AI FINI DELL'IVA

1.1 Modalità di indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente.

D. Come deve essere indicato, nel rigo VP7 della dichiarazione IVA periodica, il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente qualora il contribuente intenda portarne in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 solo una parte?

Nella fattispecie sopra esposta, con quali modalità deve essere annotato sui registri IVA il credito IVA utilizzato in compensazione?

R. Come già evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, il contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (senza stabilire preventivamente le modalità di utilizzo del credito) tra importi chiesti a rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare con altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.

Ai fini del riscontro con le scritture contabili, nel caso di credito IVA riportato dall'anno precedente è necessario che il contribuente annoti ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’ammontare complessivo del credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all’art. 25 dello stesso decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) sia se destinati a compensare i debiti IVA periodici sia se destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi, contributi o premi.

Invece, l’eventuale eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla liquidazione di ciascun periodo (mese o trimestre) deve essere computata in detrazione secondo i criteri dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, di conseguenza, non può formare oggetto di compensazione con altri tributi, contributi o premi. Fa eccezione l’ipotesi in cui il contribuente, legittimato a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA in presenza dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato D.P.R. n. 633, decida di portarlo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In tale caso, deve annotare anche il relativo importo destinato alla compensazione nei suddetti registri IVA.

Pertanto, si forniscono istruzioni per una corretta contabilizzazione sui registri IVA del credito riportato dall'anno precedente e per la compilazione del rigo VP7 della dichiarazione periodica IVA.

 

- 1) Riporto dell’intero credito nella contabilità IVA e utilizzo dello stesso in sede di liquidazioni periodiche

In tale ipotesi il modello F24 non va utilizzato e nel rigo VP7 deve essere riportato, nella prima dichiarazione IVA periodica, l'intero credito annotato nei registri IVA e, successivamente, l'ammontare del credito residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica.

- 2) Riporto dell’intero credito nella contabilità IVA ma con utilizzo di parte del medesimo in compensazione con altri tributi, contributi o premi

In tale ipotesi, deve essere annotato nei registri IVA inizialmente l’intero credito riportato dall'anno precedente e successivamente, all’atto di ciascun utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241, devono essere annotati sia l’ammontare di credito compensato (mediante compilazione del modello F24) con la data dell’utilizzo sia l'ammontare del credito residuo calcolato per differenza.

Nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere indicato l’ammontare del credito IVA riportato dal periodo precedente (o dall'anno precedente nel caso della prima dichiarazione periodica) al netto della parte di credito eventualmente utilizzata in compensazione con altri tributi, contributi o premi anteriormente alla data in cui viene effettuata la liquidazione periodica.

Si ipotizzi il seguente esempio:

Credito IVA dalla dichiarazione IVA 1998: credito 100 milioni

Compensazione ex D.Lgs. n. 241

effettuata in data 4/2/99: debito 50 milioni

Liquidazione periodica mese di gennaio 1999

effettuata in data 16/2/99: debito 20 milioni

Credito disponibile del periodo precedente: credito 50 milioni (cioè 100 - 50 milioni)

Saldo liquidazione mese di gennaio: credito 30 milioni

Importo da riportare nel rigo VP7 credito 50 milioni

- 3) Gestione dell’intero credito al di fuori della contabilità IVA

In tale fattispecie, l’intero credito iniziale viene annotato distintamente nei registri IVA come credito disponibile per le compensazioni ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante utilizzo del modello F24 e, di conseguenza, nella contabilità IVA non si riporta alcun credito. Devono essere altresì annotati tutti i successivi utilizzi in compensazione di detto credito. In questo caso devono essere annotati sui registri gli estremi (importo e data) del modello F24 utilizzato per la compensazione. In alternativa all’annotazione sui registri è sufficiente, per l'anno 1999, che il credito residuo, dopo la effettuazione delle compensazioni, risulti dalla contabilità o, comunque, sia desumibile dai modelli F24. Per quanto concerne la compilazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nel rigo VP7 relativo alla prima dichiarazione deve essere indicato l’importo zero, mentre nelle dichiarazioni periodiche successive deve essere indicato soltanto l’ammontare dell'eventuale credito IVA maturato nel periodo (mese o trimestre) risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione.

- 4) Gestione del credito IVA parte all’interno della contabilità IVA e parte al di fuori

In tale ipotesi, nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) deve essere annotata come credito di riporto solo la parte destinata al computo in detrazione all'interno della contabilità IVA (vedi punto 1).

Devono essere altresì annotati distintamente l’ammontare del credito IVA che si intende invece destinare, al di fuori della contabilità IVA, alla compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e l'ammontare dei successivi utilizzi in compensazione, così come precisato nel punto 3. Di conseguenza, nel rigo VP7 della prima dichiarazione periodica deve essere indicato soltanto l’ammontare del credito computato in detrazione nella contabilità IVA e, nelle successive dichiarazioni periodiche, il credito di riporto risultante da ciascuna liquidazione periodica.

In considerazione delle incertezze interpretative sorte nella prima fase di applicazione della nuova normativa sulle dichiarazioni periodiche IVA, si chiarisce che restano salvi per il 1999 i comportamenti tenuti dal contribuente in difformità dai criteri generali sopra esposti o dalle istruzioni contenute nelle fattispecie sopra illustrate purché sia l’ammontare iniziale del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai registri IVA ovvero dalla contabilità o, comunque, siano desumibili dai modelli F24.

 

1.2. Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva

D.: I contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica?

R.: Così come specificato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA periodica, sono obbligati alla presentazione della detta dichiarazione i contribuenti che per l'anno in corso sono soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, come precisato con circolare n. 19 del 10 luglio 1979, l’obbligo di annotazione non sussiste per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva ovvero hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e di conseguenza, in tali casi, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica.

 

1.3. Versamento trimestrale

D.: Un soggetto che ha optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e del versamento dell'IVA con frequenza trimestrale è tenuto a computare anche i relativi interessi dell’1,50% qualora compensi l’IVA a debito del periodo con crediti derivanti da altri tributi?

 

R.: Ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R n. 633 del 1972, i soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA sono obbligati a maggiorare le somme da versare emergenti dalla liquidazione periodica degli interessi in misura dell’1,50%. Pertanto tali contribuenti, prima di effettuare la compensazione con altri tributi, contributi o premi dovranno applicare all’IVA da versare i predetti interessi.

Diverso è il caso in cui il debito IVA venga compensato con un credito IVA, riportato in detrazione dal periodo ovvero dall'anno precedente, poiché in tale ipotesi la compensazione dei debiti e dei redditi avviene già nell’ambito della liquidazione periodica dell'imposta e, pertanto, solo sul saldo finale (che costituisce l'IVA effettivamente da versare) devono essere calcolati gli interessi previsti dalla legge, qualora anche dopo tale compensazione emerga un debito d’imposta.

 

1.4. Ricevuta di presentazione

D.: Nella ricevuta di presentazione agli intermediari per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA periodica deve essere sempre indicato, nella seconda riga, il codice fiscale del responsabile del C.A.F. o dell’associazione di categoria ecc.?

R.: Si precisa che il codice fiscale del responsabile degli organismi diversi dalle persone fisiche, abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni, può non essere indicato qualora non venga apposto il visto di conformità.

Peraltro, se dovesse risultare più agevole per il tipo di software utilizzato, il codice fiscale del professionista può essere riportato nella prima riga, la stessa, cioè, prevista per l'indicazione del codice fiscale dell'intermediario diverso da persona fisica.

 

1.5. Importo da indicare nel rigo VP10

D.: A causa degli arrotondamenti operati sui singoli importi da indicare nella dichiarazione periodica IVA si può determinare una differenza, in più o in meno, con l’ammontare dell’imposta risultante a debito dai registri per ciascun periodo. L’ammontare da versare richiesto al rigo VP10 deve essere determinato tenendo conto degli importi indicati nella dichiarazione IVA periodica?

R.: I versamenti da effettuare devono sempre tenere conto esclusivamente degli importi arrotondati alle mille lire indicati in sede di compilazione della dichiarazione periodica, in quanto il sistema di controllo dell'amministrazione finanziaria utilizza tali dati per riscontrare la correttezza degli adempimenti effettuati dai contribuenti. Comunque, per l’anno 1999, è consentito effettuare i versamenti in base alla liquidazione periodica, senza tenere conto delle regole di arrotondamento previste nella dichiarazione periodica IVA.

A decorrere dall’anno 2000, è necessario che i contribuenti adeguino la tenuta della contabilità effettuando, già in fase di liquidazione periodica, gli stessi arrotondamenti richiesti per l’indicazione degli importi in sede di dichiarazione periodica.

 

1.6. Dati del dichiarante

D.: Nel riquadro "Dichiarante" posto sulla busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione IVA periodica, occorre indicare i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione o quelli del contribuente cui si riferisce la stessa?

R.: Nel riquadro del Dichiarante posto in alto a sinistra della detta busta si devono indicare in ogni caso i dati (codice fiscale, denominazione, domicilio fiscale) del contribuente titolare di partita IVA, cui si riferisce la dichiarazione.

 

1.7. Compilazione del rigo VP3

D.: Nel rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche gli acquisti di servizi resi da prestatore estero a committente nazionale?

R.: Ad integrazione di quanto precisato nella circolare n. 92/E del 26 aprile 1999 con riferimento agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizi per le quali la fattura è emessa dal cessionario, a norma del terzo comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che anche le prestazioni di servizi rese da prestatore estero, per le quali il committente nazionale è tenuto ad assolvere l'imposta, a norma degli artt. 40 e 44 del decreto legge n. 331 del 1993, devono essere comprese nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica, mentre l’imposta a debito relativa alle stesse va indicata nel rigo VP5 e quella a credito, per l'ammontare detraibile, nel rigo VP6."

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