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TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO

Decreto Legislativo 11 maggio 1999 - n. 152


 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 23/267 del 26 luglio 1999 per illustrare in dettaglio i contenuti del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 titolato "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999).

 

SCOPO - FINALITA’

Il decreto riscrive in modo completo la normativa riguardante la tutela delle acque e si propone obiettivi di grande respiro, pianificando e scaglionando il loro raggiungimento fino al 2016, termine ultimo entro il quale tutti i corpi d’acqua superficiali dovranno essere conformi agli obiettivi di qualità fissati dal decreto stesso.

Gli elementi principali che caratterizzano la nuova normativa sono:

- il recepimento delle Direttive comunitarie n. 271 e n. 676 del 1991

[La Direttiva CEE/CEEA/CE n° 271 del 21/05/1991 è la direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la Direttiva CEE/CEEA/CE n° 676 del 12/12/1991 è la direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole];

- l’introduzione del criterio degli obiettivi di qualità dei corpi idrici come riferimento basilare per la definizione degli interventi di tutela;

- l’uso di indicatori della situazione ambientale basati su criteri non solo di tipo chimico, ma anche di tipo biologico e tossicologico;

- la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi nell’ambito di ciascun bacino idrografico;

- l’abrogazione di tutte le disposizioni che regolamentavano la materia emanate prima dell’entrata in vigore del Decreto.

In particolare sono state abrogate:

- la Legge 319/76 e le altre norme ad essa collegate, tra le quali la Legge 172/95, che ne aveva modificato alcuni articoli;

- i Decreti Legislativi 130/92, 131/92, 132/92 e 133/92.

L’abrogazione degli art. 16 e 17 della Legge 319/76 [Si tratta degli articoli che fissano le modalità di calcolo del canone per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue di origine produttiva] avrà effetto dal momento in cui verrà applicata la nuova metodologia per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

L’impostazione che caratterizzava la Legge 319/1976, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo scarico, è stata profondamente modificata, spostando l’attenzione dal controllo del singolo scarico all’insieme degli eventi che determinano l’inquinamento del corpo idrico.

[Nota

La Legge 319/76 (Legge Merli) e i provvedimenti successivi di modifica e integrazione hanno costituito, fino all’emanazione del D.L.ivo 152/99, il quadro di riferimento per le disposizioni poste a tutela delle acque. A tale insieme di normative, nel corso della comunicazione, si fa riferimento, per non appesantire il testo con continui rimandi, con il solo richiamo alla "Legge 319/76".

Le Legge 319/76 stabiliva limiti tabellari allo scarico, diversi a seconda della natura del corpo ricettore (corpo d’acqua superficiale o pubblica fognatura), ma uguali su tutto il territorio nazionale (Le ben note Tabella "A" e Tabella "C"), pur consentendo ai gestori degli impianti centralizzati di depurazione la possibilità di fissare limiti più permissivi (per lo scarico in fognatura), a condizione che l’impianto centralizzato fosse in grado di uniformare i propri scarichi finali in corpo d’acqua superficiale ai limiti della Tabella "A"].

Il nuovo decreto è caratterizzato da un approccio "combinato", che tiene conto sia degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore sia dei limiti di emissione [Cioè dei nuovi limiti tabellari, non più fissati "ope legis" in tutto il territorio nazionale, ma stabiliti anche in funzione delle caratteristiche del corpo ricettore].

Infatti, pur mantenendo i limiti allo scarico ["limiti tabellari"], demanda la loro modifica ed integrazione alle Regioni sulla base delle esigenze di risanamento di ogni corpo idrico.

Alle misure relative alla qualità degli scarichi dovranno concorrere anche misure atte alla difesa "quantitativa" delle risorse idriche, limitando e selezionando i prelievi.

 

Riproduciamo il testo integrale dell’Articolo 1:

"TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche".

 

DEFINIZIONI

Nella successiva esposizione si farà uso di alcuni termini "tecnici", dei quali il Decreto fornisce il preciso significato. Si riportano quelli di maggiore interesse per le aziende:

Art. 2 - Definizioni

...... omissis ......

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

...... omissis ......

aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione [Vengono quindi compresi nel campo di applicazione della normativa anche i rilasci o gli scarichi occasionali, qualunque sia la loro origine];

cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo [Si tratta quindi dell’equivalente dei "vecchi" Limiti tabellari, espressi in mg/lt, in aggiunta ai quali sono previste anche altre modalità di valutazione quantitativa dell’inquinamento prodotto] ;

..... omissis ......"

 

OBIETTIVI DI QUALITA’ AMBIENTALE

Gli obiettivi di qualità dei corpi idrici costituiscono l’elemento cardine della nuova normativa.

Le Regioni sono tenute ad identificare la classe di qualità dei corpi idrici significativi, ad impedire un loro ulteriore degrado e ad adottare le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

[La classe di qualità viene individuata da un giudizio ("Elevato", "Buono", "Sufficiente", "Scadente", "Pessimo", sulla base dei valori dei diversi parametri/indicatori di qualità (concentrazione di alcune specie chimiche, inquinamento batterico, trasparenza e altri parametri chimico-fisici ... ) utilizzati per la classificazione].

L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione.

Gli obiettivi di qualità ambientale devono essere conseguiti entro i termini massimi sotto indicati:

- dicembre 2008: ogni corpo idrico superficiale classificato deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente";

- dicembre 2016: ogni corpo idrico superficiale classificato deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "buono".

L’individuazione dell’obiettivo di qualità ambientale comporta la definizione del carico inquinante che il corpo d’acqua può ricevere e metabolizzare e, di conseguenza, il valore dei limiti tabellari di scarico nel corpo stesso.

 

OBIETTIVI DI QUALITA’ PER SPECIFICA DESTINAZIONE

Gli obiettivi di qualità per specifica destinazione individuano lo stato dei corpi idrici che li rendono idonei ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Sono determinati specifici obiettivi di qualità funzionale per le seguenti tipologie:

- acque dolci superficiali ad uso idropotabile;

- acque destinate alla balneazione;

- acque dolci che richiedono miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

- acque destinate alla vita dei molluschi.

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Il Titolo II del decreto individua i criteri generali che dovranno essere seguiti per la tutela quantitativa delle risorse idriche, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale attraverso una pianificazione delle utilizzazioni, mirata a consentire un prelievo sostenibile e ad evitare ripercussioni sulla qualità delle risorse idriche stesse.

Tra i punti di maggiore interesse per le aziende segnaliamo:

- il divieto di utilizzo di acque pubbliche senza autorizzazione o concessione;

- tutte le concessioni di derivazione e di utilizzo sono rilasciate e/o rinnovate previa verifica della compatibilità delle stesse con i criteri sopra esposti;

- la possibilità, per le utenze abusive, di domanda di concessione in sanatoria con sanzione ridotta, a condizione che la domanda venga inoltrata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;

[Quindi entro il 13.01.2000. Le disposizioni relative alle modalità da seguire per l’inoltro delle domande di concessione sono state oggetto di numerosi provvedimenti nel corso degli ultimi mesi. Si rimanda ad una specifica comunicazione che verrà pubblicata in un successivo numero di "Appuntamento Notizie"];

- la domanda di rinnovo per le concessioni già scadute dovrà essere inoltrata entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;

[Quindi entro il 13.06.2000. Le disposizioni relative alle modalità da seguire per l’inoltro delle domande di concessione sono state oggetto di numerosi provvedimenti nel corso degli ultimi mesi. Si rimanda ad una specifica comunicazione che verrà pubblicata in un successivo numero di "Appuntamento Notizie"].

- la durata massima delle concessioni è fissata in trenta anni anche per le concessioni di derivazioni già in essere;

- la triplicazione del canone di utenza nel caso di utilizzo ad altro fine di risorse riservate al consumo umano.

 

RIUTILIZZO DELL’ACQUA

Al fine di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, saranno adottate le seguenti misure:

- verranno definite le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue e saranno previsti incentivi alle imprese che adottano impianti di riciclo e di riutilizzo;

- verranno definite le modalità applicative della riduzione del canone per le utenze industriali nel caso in cui sia effettuato il riuso delle acque o la restituzione delle stesse [Cioè lo scarico dopo utilizzo e successiva depurazione] con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

Al momento, non stati emanati provvedimenti e/o regolamenti per dare concreta attuazione ai principi sopra enunciati.

Ulteriori informazioni verranno fornite appena disponibili.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; i valori limite di emissione [Cioè i limiti tabellari consentiti allo scarico] saranno determinati per ogni singolo corpo idrico.

In attesa della disciplina regionale, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell’Allegato 5, "Limiti di emissione degli scarichi idrici".

I titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova normativa entro 3 anni (quindi entro il 13 giugno 2002); sono comunque tenuti, fino a tale data, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento.

Riportiamo integralmente il testo del punto "1.2, Acque reflue industriali" del citato allegato:

1.2 Acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva Tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2.

[La Tabella 3 comprende i limiti tabellari per le specie chimiche più significative. La Tabella 3 sostituisce la Tabella A e la Tabella C allegate alla legge 319/76. Il testo della tabella è riportata in chiusura di comunicazione, unitamente a quello della Tabella 5, nella quale sono riportate le sostanze per le quali non possono essere indicati, dal gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli, di carattere generale, indicati in Tabella 3].

I limiti indicati in Tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.

L'autorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.

Ai sensi di quanto disposto ..........., tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese).

Per cicli produttivi specificati nella Tabella 3/A [Si tratta di cicli produttivi particolarmente pericolosi per l’ambiente, per i quali vengono stabiliti limiti non solo in concentrazione, ma anche in altre unità di misura (flusso di massa, quantità per unità di prodotto ...). Il testo della Tabella 3/a è riportato in chiusura di comunicazione] devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella Tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni ............... in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi".

 

Sono mantenute in essere le prescrizioni generali già contenute nella normativa previgente in materia di accessibilità e campionamento degli scarichi e di diluizione degli stessi.

Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia dei fanghi di depurazione e fissare limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale.

 

AMMISSIBILITA’ DEGLI SCARICHI

Scarichi sul suolo

E’ vietato lo scarico sul suolo ad eccezione di:

-  scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali

[In Lombardia è vietato, ormai da anni, il recapito nel suolo di scarichi di origine produttiva];

-  scarichi provenienti dalla lavorazione di rocce o impianti di lavaggio delle sostanze minerarie.

Gli scarichi già autorizzati devono comunque essere convogliati in rete fognaria o in acque superficiali entro il 13/06/2002.

Gli scarichi di acque reflue industriali sul suolo già autorizzati, qualora sia accerta l’impossibilità di recapito nei corpi idrici superficiali, devono conformarsi ai limiti della Tab. 4 dell’Allegato 5 entro il 13/06/2002.

[Il testo della Tabella 4 è riportato in chiusura di comunicazione].

Scarichi in acque superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali sono ammessi nel rispetto dei valori limite di emissione previsti, indicati nella Tabella 3 [La Tabella 3 sostituisce la preesistente Tabella "A" della legge 319. Il testo della Tabella è riportato in chiusura di comunicazione].

Scarichi in reti fognarie

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti di fognatura.

Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono ammessi nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 e/o determinati dal gestore dell’impianto di depurazione.

[La Tabella 3 sostituisce la preesistente Tabella "C" della legge 319. Il testo della Tabella è riportato in chiusura di comunicazione]

Il gestore dell’impianto di depurazione, a condizione che lo scarico finale dell’impianto stesso sia conforme ai limiti fissati dalla Tabella 3 per lo scarico in acque superficiali, può consentire deroghe ad alcuni dei parametri indicati in Tabella 3.

L’elenco delle sostanze per le quali non possono essere concesse deroghe è riportato in Tabella 5.

[La Tabella comprende le specie chimiche ritenute maggiormente pericolose per l’ambiente: metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Idrocarburi totali, Composti organici aromatici, Composti organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno. Si veda il testo della tabella riportato in chiusura di comunicazione].

 

AUTORIZZAZIONI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in reti fognarie, per i quali l’autorizzazione è sostituita dal rispetto delle disposizioni del Regolamento di fognatura.

[E’ possibile che gli Enti gestori chiedano comunque la presentazione della domanda di autorizzazione, pur non rilasciando poi alcuna autorizzazione, ma semplicemente il permesso di allacciamento alla rete fognaria. Non è possibile, al momento, prevedere i comportamenti dei singoli Enti gestori].

L’art. 46 fornisce indicazioni dettagliate sul contenuto della domanda di autorizzazione:

" Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

....................

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione:

- delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico,

- della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore

- del punto previsto per il prelievo al fine del controllo,

- dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,

- dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,

- dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

 

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 , la domanda .... deve altresì indicare:

- La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi"

 

Il regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche in acque superficiali è definito dalle Regioni.

[In Lombardia è già stata emanata, nel 1985, una normativa specifica, la Legge Regionale 62/85].

Relativamente agli insediamenti produttivi, segnaliamo i seguenti punti:

- L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività che origina lo scarico ed ha validità di quattro anni.

- Il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza.

- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione in caso di diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento, ovvero in caso di trasferimento dell’attività.

 

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Le autorità competenti ad effettuare il controllo degli scarichi sono l’Ente gestore dell’impianto e l’ARPA, ove costituita.

[L’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in Lombardia è stata istituita con Delibera della Regione in data 16 luglio 1999. Con successive comunicazioni segnaleremo le coordinate dell’Ente per la ns. Provincia].

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni autorizzative.

L’autorità competente può prescrivere strumentazioni di controllo per scarichi di sostanze pericolose.

 

 

PERIODO TRANSITORIO / ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE

Il Decreto Legislativo 152/99 prevede un’attivazione graduale dei relativi contenuti.

Gli aspetti cui porre immediata attenzione sono:

a) ab Approvvigionamento idrico

Sono previste procedure in sanatoria per gli approvvigionamenti idrici non autorizzati; si invitano, pertanto, le Aziende a verificare la situazione relativa agli approvvigionamenti idrici in essere.

Essendo la durata massima di tutte le concessioni per i prelievi autonomi di acqua fissata a 30 anni, le aziende dovranno verificare la scadenza delle concessioni in essere e procedere, nel caso, alla richiesta di rinnovo.

b) Autorizzazione agli scarichi

 

Come prima esposto, tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati.

L’autorizzazione ha validità di 4 anni ed il rinnovo deve essere

chiesto un anno prima della relativa scadenza.

Le aziende sono pertanto pregate di verificare la scadenza della propria autorizzazione e procedere, nel caso, alla richiesta di rinnovo.

 

SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI

Il Decreto prevede sanzioni sia di carattere amministrativo che penale, articolate in funzione della gravità della violazione.

a) ab Regime sanzionatorio amministrativo

Il principio-base per tutti i tipi di scarico [salvo le eccezioni penalmente sanzionate evidenziate nel paragrafo successivo], in ordine alle violazioni tabellari, è un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni [Art. 54] e riguarda l’effettuazione di uno scarico (o di una immissione occasionale) che superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 del Decreto.

[Nota importante

Nella precedente normativa tutti i superamenti dei limiti tabellari erano sanzionati penalmente.

Con il Decreto 152 viene fatta una differenziazione: il superamento dei limiti è sanzionato penalmente nel caso si tratti delle specie chimiche a maggior pericolosità ambientale, in via amministrativa per tutte le altre tipologie di sostanze.

Come già detto, le specie chimiche ritenute maggiormente pericolose per l’ambiente sono quelle elencate in Tabella 5: metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Idrocarburi totali, Composti organici aromatici, Composti organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno. Si veda il testo delle tabelle riportato in chiusura di comunicazione].

Viene espressamente precisato che queste sanzioni amministrative si applicano "salvo che il fatto costituisca reato", sono quindi fatte salve le ipotesi di illeciti penali, quali il danneggiamento aggravato previsto dal codice penale e la violazione della Legge n. 431/85 sui vincoli paessaggistici-ambientali.

b) Regime sanzionatorio penale

In deroga al principio-base sopra esposto, è soggetto a sanzione penale [arresto fino a due anni ed ammenda da lire cinque milioni a lire cinquantamilioni, art. 59] chiunque, nella effettuazione di uno scarico (o di una immissione occasionale di acque reflue industriali) superi i valori limite fissati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5.

La medesima sanzione è prevista per chi, per gli stessi tipi di scarico, supera i valori limite più restrittivi eventualmente fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome.

In deroga al principio-base depenalizzato sopra esposto, sulla base dell’art. 59, primo comma, è prevista una sanzione penale (arresto da due mesi a due anni o ammenda da lire 2.000.000 a lire 15.000.000) per chiunque:

- apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;

- continua ad effettuare o mantenere detti scarichi di acque reflue industriali dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

E’ prevista una sanzione penale (arresto sino a due anni) per chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3A dell’Allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione.

Ricordiamo inoltre che il decreto regolamenta in modo dettagliato il "periodo transitorio", cioè l’intervallo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (con la conseguente abrogazione delle norme pregresse) e la loro completa operatività.

In particolare:

- Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla nuova normativa, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.

Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle Regioni, dall’Ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze del presente Decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.

 

Le violazioni alla sopracitata disposizione sono punite:

- per le acque reflue domestiche, con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 25.000.000;

- per le acque reflue industriali, con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da lire 2.000.000 a lire 15.000.000.

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