25/296                    A L I M E N T A R E                      15/09/99

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DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, n. 155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

Proroga scadenza del 28 giugno 1999


 

A integrazione della nostra comunicazione n. 23/272 del 26 luglio 1999, segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999 della Legge 21 luglio 1999 n. 236 [Legge di conversione del Decreto Legge 24 maggio 1999, n. 148] che stabilisce per le industrie alimentari con un numero massimo di cinque dipendenti:

- Il rinvio al 31 marzo 2000 del termine ultimo per l’adeguamento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 155/97.

In sintesi, il Decreto prescrive a tutti i responsabili delle aziende del settore di predisporre un documento contenente l’analisi dei rischi di contaminazione degli alimenti, in base alla metodologia denominata HACCP [Vedansi ns. comunicazioni n. 19/173 del 25 maggio 1998, 22/215 del 19 giugno 1998, 29/295 del 18 settembre 1998, 18/211 del 10 giugno 1999].

- Il rinvio al 1 aprile 2000 del termine ultimo per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata attuazione del sistema di autocontrollo HACCP.

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 155/97 prevede le seguenti sanzioni:

- Da 2 a 12 milioni per la mancata messa a disposizione delle autorità competenti delle rilevazioni relative all’autocontrollo, qualora a seguito dell’accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per la regolarizzazione della posizione;

- Da 3 a 18 milioni per la mancata o non corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, qualora a seguito dell’accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per la regolarizzazione della posizione;

- Da 10 a 60 milioni per il mancato ritiro dal commercio di prodotti che possono costituire un rischio per la salute dei consumatori.

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