34/391 S I N D A C A L E 22/12/99
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Con riferimento alla circolare n° 30/351 pubblicata sul nostro bollettino il 17-11-1999, trasmettiamo le nuove disposizioni in materia di apprendistato, previste dalla delibera di Giunta Regionale n° 46910 del 03-12-1999.
Il nuovo Piano Regionale stabilisce, fra le altre cose, le modalità di comunicazione tra Azienda ed Amministrazione Provinciale riguardo allobbligo, a far data dal 14-12-1999, di comunicazione dei dati dellapprendista e del tutore aziendale.
Ai sensi dellart. 4 del D.M. 7 ottobre 99, le modalità stabilite sono le seguenti:
1. lAzienda comunica alla Provincia o alle Sezioni Circoscrizionali per lImpiego (ex Uffici di Collocamento) oppure tramite i soggetti indicati al comma 6 dellart. 9-bis della legge n° 608/96 (le Associazioni di categoria, i Consulenti del Lavoro ecc.), il nominativo dellapprendista e gli ulteriori dati richiesti entro 30 giorni dallassunzione, utilizzando il Mod. Ap1 e le tabelle 1) e 2) (vedasi allegati A, B e C uniti alle pagine seguenti);
2. tale comunicazione dovrà essere indirizzata alla Provincia competente, con riferimento alla località di lavoro dellapprendista, presso le sedi indicate nellallegato D (unito alle pagine seguenti).
3. La Provincia assegna il nominativo segnalato, in ordine cronologico di ricezione e fino a completamento dei posti disponibili, al più vicino corso di formazione per settore omogeneo. Sarà la Provincia stessa a comunicare poi allAzienda il nominativo del Centro di Formazione Professionale individuato e la data prevista di inizio attività;
4. in mancanza di unidonea offerta formativa oppure nel caso di avvenuta assegnazione di tutti i posti disponibili, la Provincia comunica allAzienda che lobbligo di frequenza è sospeso sino a nuova comunicazione;
5. in presenza di offerta formativa lapprendista deve iscriversi, direttamente o tramite lAzienda, entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. Il Centro di Formazione Professionale accetta immediatamente la domanda ovvero laccetta per la prima data disponibile di avvio dei corsi.
6. Le Province normalmente invieranno le previste comunicazioni alle Aziende entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande.
7. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato, le Aziende devono comunicarlo alla Provincia, alle Sezioni Circoscrizionali per lImpiego, oppure tramite le Associazioni di categoria e i Consulenti del Lavoro, entro 30 giorni, utilizzando il Mod. Ap2 (allegato E unito alle pagine seguenti). Tale comunicato non sostituisce la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (Mod. C/CRL).
8. Come previsto dallart. 1 del D.M. 7 ottobre 99, per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998, le imprese devono inviare la comunicazione di cui al punto 1) entro il 15 gennaio 2000, ad esclusione del caso in cui il rapporto di apprendistato sia cessato prima della data di emanazione del presente provvedimento (03-12-99).
9. Linvio a soggetti diversi da quelli individuati al punto 2), a indirizzi non riportati nellallegato D, nonché la compilazione incompleta od errata dei modelli Ap1 ed Ap2, ad ogni effetto equivalgono a mancata comunicazione.