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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO


 

Con riferimento alla circolare n° 30/351 pubblicata sul nostro bollettino il 17-11-1999, trasmettiamo le nuove disposizioni in materia di apprendistato, previste dalla delibera di Giunta Regionale n° 46910 del 03-12-1999.

Il nuovo Piano Regionale stabilisce, fra le altre cose, le modalità di comunicazione tra Azienda ed Amministrazione Provinciale riguardo all’obbligo, a far data dal 14-12-1999, di comunicazione dei dati dell’apprendista e del tutore aziendale.

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7 ottobre ’99, le modalità stabilite sono le seguenti:

1. l’Azienda comunica alla Provincia o alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) oppure tramite i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 9-bis della legge n° 608/96 (le Associazioni di categoria, i Consulenti del Lavoro ecc.), il nominativo dell’apprendista e gli ulteriori dati richiesti entro 30 giorni dall’assunzione, utilizzando il Mod. Ap1 e le tabelle 1) e 2) (vedasi allegati A, B e C uniti alle pagine seguenti);

2. tale comunicazione dovrà essere indirizzata alla Provincia competente, con riferimento alla località di lavoro dell’apprendista, presso le sedi indicate nell’allegato D (unito alle pagine seguenti).

3. La Provincia assegna il nominativo segnalato, in ordine cronologico di ricezione e fino a completamento dei posti disponibili, al più vicino corso di formazione per settore omogeneo. Sarà la Provincia stessa a comunicare poi all’Azienda il nominativo del Centro di Formazione Professionale individuato e la data prevista di inizio attività;

4. in mancanza di un’idonea offerta formativa oppure nel caso di avvenuta assegnazione di tutti i posti disponibili, la Provincia comunica all’Azienda che l’obbligo di frequenza è sospeso sino a nuova comunicazione;

5. in presenza di offerta formativa l’apprendista deve iscriversi, direttamente o tramite l’Azienda, entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. Il Centro di Formazione Professionale accetta immediatamente la domanda ovvero l’accetta per la prima data disponibile di avvio dei corsi.

6. Le Province normalmente invieranno le previste comunicazioni alle Aziende entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande.

7. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato, le Aziende devono comunicarlo alla Provincia, alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego, oppure tramite le Associazioni di categoria e i Consulenti del Lavoro, entro 30 giorni, utilizzando il Mod. Ap2 (allegato E unito alle pagine seguenti). Tale comunicato non sostituisce la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (Mod. C/CRL).

8. Come previsto dall’art. 1 del D.M. 7 ottobre ’99, per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998, le imprese devono inviare la comunicazione di cui al punto 1) entro il 15 gennaio 2000, ad esclusione del caso in cui il rapporto di apprendistato sia cessato prima della data di emanazione del presente provvedimento (03-12-’99).

9. L’invio a soggetti diversi da quelli individuati al punto 2), a indirizzi non riportati nell’allegato D, nonché la compilazione incompleta od errata dei modelli Ap1 ed Ap2, ad ogni effetto equivalgono a mancata comunicazione.

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