1/1                    F I S C A L E                     19/01/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

DETRAZIONI D’IMPOSTA 2000


 

Gli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 (TUIR) stabiliscono gli importi delle detrazioni d’imposta e dei limiti di reddito.

Le detrazioni in vigore per l’anno 2000 sono le seguenti:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000

- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000

Il limite di reddito complessivo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.

DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO

per un figlio L. 408.000

per due figli L. 816.000

per tre figli L. 1.224.000

per quattro figli L. 1.632.000

per cinque figli L. 2.040.000

per sei figli L. 2.448.000

per sette figli L. 2.856.000

per otto figli L. 3.264.000

per ogni altro figlio L. 408.000

Come già segnalato lo scorso anno, il TUIR prevede che l’importo sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.

La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richiesta di detrazione.

Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:

- l’unico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il figlio non possieda un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000, prescindendo quindi da qualsiasi requisito anagrafico.

Rimane invece confermato che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dell’importo spettante per il primo figlio.

ULTERIORE DETRAZIONE PER I FIGLI DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI

Per ogni figlio L. 240.000

DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

- L. 1.750.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000

- L. 1.650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000

- L. 1.550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L.15.000.000

- L. 1.400.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 5.300.000

- L. 1.300.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L.15.600.000

- L. 1.200.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.600.000 ma non a L.15.900.000

- L. 1.050.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.900.0000 ma non a L. 30.000.000

- L. 950.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000

- L. 850.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000

- L. 750.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000

- L. 550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000

- L. 450.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000

- L. 350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore al L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000

- L. 250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000

- L. 150.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 100.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 100.000.000

 

ULTERIORE DETRAZIONE REDDITI DI PENSIONE

Ai pensionati, il cui reddito complessivo sia formato solo da redditi di pensione e da quelli dell’abitazione principale e relative pertinenze, spetta un’ulteriore detrazione così determinata:

Ulteriore detrazione redditi di pensione
Reddito di pensione Soggeti interessati Detrazione d'imposta
Fino a L. 9.400.000 Pensionati di età inferiore a 75 anni 190.000
Oltre L. 9.400.000 e fino a L. 18.000.000 Pensionati di età inferiore a 75 anni 120.000
Fino a L. 9.400.000 Pensionati di età non inferiore a 75 anni 430.000
Oltre L. 9.400.000 e fino a L. 18.000.000 Pensionati di età non inferiore a 75 anni 360.000
Oltre L. 18.000.000 e fino a L. 18.500.000 Pensionati di età non inferiore a 75 anni 180.000
Oltre L. 18.500.000 e fino a L. 19.000.000 Pensionati di età non inferiore a 75 anni 90.000

 

Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste,la detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, cioè a giorni.

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA

(non cumulabile con quella di lavoro dipendente)

- L. 750.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa non è superiore a L. 9.100.000

- L. 650.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000

- L. 550.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000

- L. 450.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000

- L. 350.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000

- L. 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 30.000.000

- L. 100.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

DETRAZIONI PER REDDITI MINORI

La Finanziaria 2000 ha disposto, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 1999, l’applicazione di una NUOVA DETRAZIONE nel caso in cui:

- alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (inferiore alla deduzione di lire 1.800.000), il reddito derivante dagli assegni periodici dal coniuge, il reddito derivante da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno.

Le misure di tali detrazioni, che non vanno ragguagliate alla durata del rapporti di lavoro, sono le seguenti:

- L. 300.000 se l’ammontare del reddito complessivo non supera L. 9.100.000

- L. 200.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000

- L. 100.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000

DETRAZIONI PER ONERI

Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2000, fatte salve alcune eccezioni (es: 36% per spese per ristrutturazione di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.

Alla pagina seguente proponiamo un facsimile della dichiarazione di spettanza che i lavoratori dipendenti dovranno compilare e restituire al datore di lavoro.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice