1/1 F I S C A L E 19/01/2000
DETRAZIONI DIMPOSTA 2000
Gli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 (TUIR) stabiliscono gli importi delle detrazioni dimposta e dei limiti di reddito.
Le detrazioni in vigore per lanno 2000 sono le seguenti:
DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO
- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000
- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000
- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000
- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000
Il limite di reddito complessivo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.
DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO
per un figlio L. 408.000
per due figli L. 816.000
per tre figli L. 1.224.000
per quattro figli L. 1.632.000
per cinque figli L. 2.040.000
per sei figli L. 2.448.000
per sette figli L. 2.856.000
per otto figli L. 3.264.000
per ogni altro figlio L. 408.000
Come già segnalato lo scorso anno, il TUIR prevede che limporto sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione alleffettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.
La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richiesta di detrazione.
Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:
- lunico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il figlio non possieda un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000, prescindendo quindi da qualsiasi requisito anagrafico.
Rimane invece confermato che, se laltro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dellimporto spettante per il primo figlio.
ULTERIORE DETRAZIONE PER I FIGLI DI ETA INFERIORE A 3 ANNI
Per ogni figlio L. 240.000
DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
- L. 1.750.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000
- L. 1.650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000
- L. 1.550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L.15.000.000
- L. 1.400.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 5.300.000
- L. 1.300.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L.15.600.000
- L. 1.200.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.600.000 ma non a L.15.900.000
- L. 1.050.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.900.0000 ma non a L. 30.000.000
- L. 950.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000
- L. 850.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000
- L. 750.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000
- L. 650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000
- L. 550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000
- L. 450.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000
- L. 350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore al L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000
- L. 250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000
- L. 150.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000
- L. 100.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 100.000.000
ULTERIORE DETRAZIONE REDDITI DI PENSIONE
Ai pensionati, il cui reddito complessivo sia formato solo da redditi di pensione e da quelli dellabitazione principale e relative pertinenze, spetta unulteriore detrazione così determinata:
Ulteriore detrazione redditi di pensione | ||
Reddito di pensione | Soggeti interessati | Detrazione d'imposta |
Fino a L. 9.400.000 | Pensionati di età inferiore a 75 anni | 190.000 |
Oltre L. 9.400.000 e fino a L. 18.000.000 | Pensionati di età inferiore a 75 anni | 120.000 |
Fino a L. 9.400.000 | Pensionati di età non inferiore a 75 anni | 430.000 |
Oltre L. 9.400.000 e fino a L. 18.000.000 | Pensionati di età non inferiore a 75 anni | 360.000 |
Oltre L. 18.000.000 e fino a L. 18.500.000 | Pensionati di età non inferiore a 75 anni | 180.000 |
Oltre L. 18.500.000 e fino a L. 19.000.000 | Pensionati di età non inferiore a 75 anni | 90.000 |
Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste,la detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione deve essere rapportata al periodo di lavoro nellanno, cioè a giorni.
DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DIMPRESA
(non cumulabile con quella di lavoro dipendente)
- L. 750.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa non è superiore a L. 9.100.000
- L. 650.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000
- L. 550.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000
- L. 450.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000
- L. 350.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000
- L. 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 30.000.000
- L. 100.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000
DETRAZIONI PER REDDITI MINORI
La Finanziaria 2000 ha disposto, con effetto a decorrere dal periodo dimposta 1999, lapplicazione di una NUOVA DETRAZIONE nel caso in cui:
- alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto il reddito dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (inferiore alla deduzione di lire 1.800.000), il reddito derivante dagli assegni periodici dal coniuge, il reddito derivante da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore allanno.
Le misure di tali detrazioni, che non vanno ragguagliate alla durata del rapporti di lavoro, sono le seguenti:
- L. 300.000 se lammontare del reddito complessivo non supera L. 9.100.000
- L. 200.000 se lammontare del reddito complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000
- L. 100.000 se lammontare del reddito complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000
DETRAZIONI PER ONERI
Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2000, fatte salve alcune eccezioni (es: 36% per spese per ristrutturazione di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.
Alla pagina seguente proponiamo un facsimile della dichiarazione di spettanza che i lavoratori dipendenti dovranno compilare e restituire al datore di lavoro.