1/10 PREVIDENZIALE 19/01/2000
INPS: Indennità di maternità in caso di parto prematuro
La circolare n. 231 del 28.12.99 dellINPS riporta la delibera n. 1355 dell1.12.99 "del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee dipendenti" dellINPS, che fa propria la pronuncia n. 270 della Corte Costituzionale in merito allipotesi di parto prematuro.
Tale delibera prevede che: "Qualora il parto avvenga in data anticipata a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prema del parto vengono aggiunti al periodo obbligatorio post-partum"
In pratica, mentre fino ad ora lindennità di maternità per astensione obbligatoria veniva corrisposta per un periodo di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto, la nuova disposizione prevede sempre e comunque lerogazione di un minimo di 5 mesi di indennità di maternità obbligatoria, in quanto il periodo non utilizzato a seguito dellanticipazione della data effettiva del parto rispetto alla data presunta si sommerà ai tre mesi di astensione obbligatoria post partum.
Viene anche previsto che, nel caso la lavoratrice non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza a seguito dellanticipazione del parto, la data presunta del parto sarà determinata "a posteriori" da parte del medico della sede INPS sulla base dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto.
Le nuove norme si applicano a partire dalla data del 7.7.99 (data di pubblicazione della sentenza) anche per quelle situazioni non ancora definite a tale data.
Il riconoscimento dellindennità per il periodo complessivo di 5 mesi è comunque subordinato alleffettiva astensione del lavoro della lavoratrice richiedente.