1/10                    PREVIDENZIALE                    19/01/2000

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INPS: Indennità di maternità in caso di parto prematuro


 

La circolare n. 231 del 28.12.99 dell’INPS riporta la delibera n. 1355 dell’1.12.99 "del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee dipendenti" dell’INPS, che fa propria la pronuncia n. 270 della Corte Costituzionale in merito all’ipotesi di parto prematuro.

Tale delibera prevede che: "Qualora il parto avvenga in data anticipata a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prema del parto vengono aggiunti al periodo obbligatorio post-partum"

In pratica, mentre fino ad ora l’indennità di maternità per astensione obbligatoria veniva corrisposta per un periodo di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto, la nuova disposizione prevede sempre e comunque l’erogazione di un minimo di 5 mesi di indennità di maternità obbligatoria, in quanto il periodo non utilizzato a seguito dell’anticipazione della data effettiva del parto rispetto alla data presunta si sommerà ai tre mesi di astensione obbligatoria post partum.

Viene anche previsto che, nel caso la lavoratrice non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza a seguito dell’anticipazione del parto, la data presunta del parto sarà determinata "a posteriori" da parte del medico della sede INPS sulla base dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto.

Le nuove norme si applicano a partire dalla data del 7.7.99 (data di pubblicazione della sentenza) anche per quelle situazioni non ancora definite a tale data.

Il riconoscimento dell’indennità per il periodo complessivo di 5 mesi è comunque subordinato all’effettiva astensione del lavoro della lavoratrice richiedente.

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