7/107 ECOLOGICO 03/03/2000
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Calendario delle principali scadenze relative al mese di marzo
Come consuetudine, alle pagine seguenti è riportato uno scadenzario in cui sono messe in evidenza le date entro le quali le Aziende devono redigere e trasmettere la documentazione prevista agli Enti pubblici preposti al controllo o provvedere al pagamento di imposte in materia di inquinamento ambientale, impiantistica ed energia.
Come in precedenza, in esso vengono evidenziati:
- loggetto delladempimento;
- gli Enti pubblici interessati;
- la dettagliata descrizione degli obblighi previsti a carico dellazienda.
SCADENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E ECOLOGIA
MESE DI MARZO
20 marzo
Soggetti interessati: Aziende produttrici di imballaggi e importatrici di imballaggi vuoti Aziende importatrici di imballaggi pieni
Oggetto: Denuncia contributo CONAI per le aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi
Ente: CONAI
Obblighi: Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori/importatori di imballaggi, che hanno calcolato nel corso del 1999 [1 gennaio - 31 dicembre] un contributo ambientale superiore a Lit. 60.000.000 per singolo materiale [o complessivo in caso di procedura semplificata import] e quindi hanno assunto, per lanno 2000, la classe di dichiarazione "MENSILE", devono presentare la denuncia [Mod. 6.1/produttori - Mod. 6.2/importatori] del contributo dovuto relativamente al mese di febbraio.
Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI solo dopo il ricevimento della fattura da parte del CONAI stesso.
31 marzo
Soggetti interessati: Aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi in vetro
Aziende importatrici di imballaggi vuoti e pieni in vetro
Oggetto: Aumento del Contributo Ambientale CONAI del vetro
Ente: CONAI
Obblighi: Termine dellapplicazione del Contributo Ambientale del vetro nella misura di Lit. 5/Kg : a partire dal 1 aprile il citato contributo aumenta a Lit. 10/Kg.
Pertanto sia i produttori che gli importatori di imballaggi vuoti e pieni in vetro dovranno considerare tale nuovo importo nelle denunce previste dal CONAI.
23 marzo
Soggetti Interessati: Aziende aventi, al proprio interno, impianti "esistenti" ai sensi del D.P.R. 203/88.
Ricordiamo che, ai sensi del D.P.R. 203/88 e della successiva normativa in materia di inquinamento atmosferico, sono definiti impianti esistenti "gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322".
Le aziende interessate avevano presentato domanda di autorizzazione nel periodo 1989-91.
Oggetto: Esecuzione delle analisi delle emissioni, secondo le modalità previste dalle linee guida statali [Art. 4 del D.M. 12 luglio 1990], ai fini dellottenimento dellautorizzazione definitiva di carattere generale alla continuazione dello scarico in atmosfera, così come disposto dalla Delibera della Regione Lombardia n. 6/41406 del 12 febbraio 1999.
Lautorizzazione definitiva decorre dal momento in cui lesito delle analisi certifica il rispetto dei limiti di emissione.
Ente: I referti analitici non devono essere trasmessi ad alcun Ente, ma devono invece essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda alla specifica comunicazione n. 5/71 del 14 febbraio 2000.
31 marzo
Soggetti interessati: Aziende alimentari con un numero massimo di cinque dipendenti.
Ricordiamo che la definizione di "industria alimentare" fornita dal Decreto va al di là del significato letterale dei termini: nellambito di applicazione della normativa sono pertanto compresi anche le mense e i refettori aziendali.
Oggetto: Termine ultimo per ladeguamento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 155/97, decreto che prescrive a tutti i responsabili delle aziende del settore alimentare con un massimo di 5 dipendenti di predisporre un documento contenente lanalisi dei rischi di contaminazione degli alimenti, in base alla metodologia denominata HACCP.
[Ricordiamo che le Aziende interessate occupanti più di cinque dipendenti dovevano adeguarsi alle disposizioni del Decreto 155/97 già dallo scorso 29 giugno 1999]
Ente: Il documento contenente lanalisi dei rischi di contaminazione degli alimenti non deve essere trasmesso ad alcun Ente, ma tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Obblighi: Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle nostre specifiche comunicazioni [n. 19/173 del 25 maggio 1998, 22/215 del 19 giugno 1998, 29/295 del 18 settembre 1998, 18/211 del 10 giugno 1999].