7/109 ECOLOGICO 03/03/2000
ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO
ATTIVITA DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI
RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)
Albo Gestori Rifiuti - Delibere
Deliberazione 22 dicembre 1999 titolata "Attribuzione C.E.R."
A seguito di richieste di chiarimenti in merito alla possibilitą di utilizzo di alcuni codici C.E.R. appartenenti alla sezione 20 00 00 [Rifiuti urbani e assimilabili] per liscrizione allAlbo da parte delle Aziende che svolgono attivitą di raccolta e trasporto rifiuti, il Comitato Nazionale dellAlbo Gestori ha emanato la citata Deliberazione 22 dicembre 1999 titolata "Attribuzione C.E.R.".
Con tale disposizione viene precisato che alcuni codici C.E.R. della sezione 20 00 00 [Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata] ed in particolare i Codici:
20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti);
20 01 09 Oli e grassi
20 01 18 Medicinali (non da ricerca medica e veterinaria di cui alla sezione 18 00 00)
20 01 21 Tubi fluorescenti
20 01 22 Aerosol
20 03 04 Fanghi di serbatoi settici
possono essere utilizzati per le iscrizioni allAlbo nelle categorie riguardanti la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (categorie 2, 3, 4 e 5 ex art. 9 DM 406/98).