7/109                       ECOLOGICO                       03/03/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI

 

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Albo Gestori Rifiuti - Delibere

Deliberazione 22 dicembre 1999 titolata "Attribuzione C.E.R."


A seguito di richieste di chiarimenti in merito alla possibilitą di utilizzo di alcuni codici C.E.R. appartenenti alla sezione 20 00 00 [Rifiuti urbani e assimilabili] per l’iscrizione all’Albo da parte delle Aziende che svolgono attivitą di raccolta e trasporto rifiuti, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ha emanato la citata Deliberazione 22 dicembre 1999 titolata "Attribuzione C.E.R.".

Con tale disposizione viene precisato che alcuni codici C.E.R. della sezione 20 00 00 [Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata] ed in particolare i Codici:

20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti);

20 01 09 Oli e grassi

20 01 18 Medicinali (non da ricerca medica e veterinaria di cui alla sezione 18 00 00)

20 01 21 Tubi fluorescenti

20 01 22 Aerosol

20 03 04 Fanghi di serbatoi settici

possono essere utilizzati per le iscrizioni all’Albo nelle categorie riguardanti la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (categorie 2, 3, 4 e 5 ex art. 9 DM 406/98).

wb01511_.gif (114 byte)  Indice