1/11                    S I N D A C A L E                    19/01/2000

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ASSUNZIONI OBBLIGATORIE: TRASMISSIONE DATI

LEGGE 68/99 – DECRETO MINISTERO LAVORO DEL 22.11.1999


 

Come segnalato con ns. comunicazione n.13/155 del 19.04.1999, il 17.01.2000 è entrata in vigore la legge n° 68 del 23.03.1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Per ovviare alla mancata emanazione di alcuni regolamenti attuativi della legge stessa, il Ministero del Lavoro, attraverso il decreto del 22 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. n° 295 del 17.12.1999, ha prorogato i tempi relativi alla trasmissione dei prospetti informativi contenenti i dati aziendali da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie.

Nello specifico, il decreto prevede che, limitatamente all’anno 2000, il termine per l’invio dei prospetti informativi, fissato in via ordinaria al 31 gennaio di ogni anno, è differito al 31 marzo.

I datori di lavoro dovranno indicare nei prospetti aziendali:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva;

- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché gli occupati a domicilio con telelavoro;

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli orfani e dei coniugi superstiti dei deceduti in servizio o in guerra;

- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

- il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell’inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;

- la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con l’indicazione delle sedi in cui si assume in eccedenza o in riduzione, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

Tale prospetto informativo andrà inviato all’ufficio che le Regioni predisporranno, ove saranno istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili interessati all’avviamento al lavoro, oppure trasmesso per via telematica. Con prossimo notiziario comunicheremo al riguardo l’esatto indirizzo.

La trasmissione sarà unica per i datori di lavoro con una sede, prendendo a riferimento la competenza del territorio ove è ubicata la sede stessa dell’azienda; altrimenti, i datori che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmetteranno i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

Si rammenta che, in caso di ritardato invio del prospetto informativo, è prevista una sanzione amministrativa di lire 1 milione, maggiorata di 50 mila lire per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Infine ricordiamo, sempre con riferimento alla nostra comunicazione, che la legge n. 68/99 ha ampliato la sfera dei destinatari, prevedendo anche per le imprese che occupano dai 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un lavoratore disabile in caso di nuove assunzioni. La quota per le aziende dai 35 ai 50 addetti è invece di due lavoratori, mentre è del 7% sul totale per quelle con più di 50 dipendenti.

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