8/117                       S I N D A C A L E                       15/03/2000

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CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO:

Decisione della Commissione Europea e indicazioni del Ministero del Lavoro in materia


La Commissione Europea, in relazione ai benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro, con Decisione dell’11 maggio 1999, ha fissato il quadro delle compatibilità per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante questa tipologia contrattuale.

In attesa dell’esito del ricorso presentato dal Governo italiano contro la suddetta Decisione, il Ministero del Lavoro, con nota del 15.02.2000, ha deciso, per evitare di incorrere nelle censure della Commissione Europea, di applicare requisiti più restrittivi ai contratti di formazione e lavoro.

Il Ministero ha ribadito che non vuole precludere alle imprese l’accesso agli incentivi legati a questo contratto, ma consiglia di attenersi alle indicazioni europee, anche se le normative regionali o nazionali prevedono spazi più ampi.

In base alla legge 863/84, infatti, il contratto di formazione poteva essere stipulato fino a 32 anni, senza alcun riferimento al titolo di studio. Ora, invece, il Ministero invita a porre particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle seguenti indicazioni della Commissione Europea.

Le fasce di soggetti da considerare ammissibili all’assunzione con contratto di formazione e lavoro, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono:

· i giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni per i laureati;

· i disoccupati, da intendersi tali quelli alla ricerca di impiego da almeno un anno.

Non essendo richiesto l’incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi, l’assunzione possa avvenire anche per posti di lavoro rimasti vacanti a seguito di dimissioni o di cessazione dei rapporti di lavoro per pensionamento dei lavoratori.

Rimangono in vigore, al momento, le condizioni che vincolano i datori alla trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60 % dei contratti di formazione e lavoro precorsi, e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente.

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