8/123                       E C O L O G I C O                       15/03/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471

"Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"


 

Si segnala la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 titolato "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".

Con il D. L.gs. 471 viene data attuazione al comma 2 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 22/97 [Decreto "Ronchi"] che prescrive per "chiunque cagiona, anche in maniera accidentale il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione dei siti, ovvero determina un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi limiti" l’obbligo di "procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento".

Dal punto di vista "tecnico", il decreto in esame, entrato in vigore il 16/12/99 e costituito da diciotto articoli e da cinque allegati tecnici, contiene procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino dei siti inquinati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 [Decreto "Ronchi"].

Il campo di applicazione risulta ben definito e stabilisce:

- I limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee;

- Le procedure per il prelievo e l’analisi dei campioni;

- I criteri generali per la messa in sicurezza, bonifica, ripristino dei siti inquinati e conseguente progettazione;

- ab I criteri per la bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti, stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;

- ab L’analisi dei siti potenzialmente inquinati, insieme al censimento di quelli da bonificare;

- I criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale.

Relativamente alle procedure da adottare, segnaliamo:

- - In base all’art. 7, chiunque causa, anche in modo accidentale, un inquinamento o un pericolo di inquinamento, deve, entro le 48 ore dall’evento, darne comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonchè agli organi di controllo ambientale e sanitario.

Entro le 48 ore successive dovrà seguire una comunicazione che precisi le modalità di intervento per la messa in sicurezza d’emergenza, con idonea documentazione tecnica, da cui risultino le caratteristiche degli interventi programmati.

Nei trenta giorni successivi, il Comune (o la Regione se l’inquinamento interessa più Comuni) verifica la messa in sicurezza di emergenza adottata e prescrive eventuali interventi integrativi.

- - Nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento non intervenga o non sia individuabile, il Comune o la Regione devono intervenire con proprie ordinanze (art. 8).

- tab In base all’art. 9, nel caso di sospetto di inquinamento pregresso del proprio sito (quindi per siti già inquinati alla data del 16/12/1999) il proprietario può entro 6 mesi (quindi entro il 30/06/2000) attivare la procedura sopra descritta, inviando la comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, di quanto rilevato (con analisi del sito) e degli interventi attuati.

In questo caso sarà la Regione, in base alla pericolosità del sito determinata nel piano regionale, a fissare il termine a partire dal quale decorrerà l’obbligo di bonifica.

- Si ricorda, infine, che chiunque causa, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità fissati dal D.M. 471/99, se non provvede agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, è punito con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 5 a 50 milioni; le pene sono raddoppiate se l’inquinamento è causato da rifiuti pericolosi (artt. 17 e 51-bis del D.Lgs. 22/97).

wb01511_.gif (114 byte)  Indice