10/143                       P R E V I D E N Z I A L E                       05/04/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

INAIL: Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori dell’area dirigenziale e ai lavoratori

parasubordinati.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38.


 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000 è stato pubblicato il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, il sopraccitato decreto dispone l’introduzione, a decorrere dal 16 marzo 2000, dell’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dei lavoratori dell’area dirigenziale e dei parasubordinati.

Per l’attuazione di tale obbligo, il decreto prevede che, in sede di prima applicazione, le denunce (di cui all’art. 12 del Testo Unico n. 1124/65) devono essere presentate, per i nuovi soggetti da assicurare, entro il 15 aprile 2000.

ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE

L’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2000 pone soluzione alla complessa problematica riguardante l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dirigenti, fissando altresì i criteri per la composizione delle vertenze pendenti tra l’Istituto e le aziende.

1. Soggetti assicurati

La norma individua i nuovi soggetti da assicurare nei lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. Si conferma che devono intendersi come tali non solo i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ma anche quei lavoratori che, in mancanza della predetta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale, secondo le specifiche contrattazioni collettive nazionali.

2. Decorrenza dell’obbligo

La decorrenza dell’obbligo assicurativo viene fissata dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, cioè dal 16 marzo 2000.

In deroga a tale ultima disposizione:

- sono fatti salvi, anche ai fini delle relative prestazioni, gli eventuali premi versati anteriormente alla suddetta data;

- il rapporto assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all’entrata in vigore del decreto.

3. Denunce di esercizio e di variazione

In sede di prima applicazione, l’articolo in esame pone l’obbligo di presentare le denunce di cui all’art. 12 del Testo Unico n. 1124/65 nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, cioè entro il 15 aprile 2000.

Considerata la natura speciale della disposizione, il suddetto termine massimo è applicabile anche alle denunce dovute per i lavoratori in parola, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. in esame. Devono, pertanto, ritenersi tempestivamente effettuate (e quindi non sanzionabili) le denunce presentate entro il 15 aprile 2000 in relazione ad assunzioni e cessazioni dal servizio di lavoratori dell’area dirigenziale intervenute dal 16 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, operano, invece, i termini ordinari (almeno cinque giorni prima o, al più entro i cinque giorni successivi) stabiliti dal citato art. 12 del Testo Unico n. 1124/65 nonché, per gli aspetti ivi disciplinati, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. in argomento.

4. Retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi

La disposizione individua nel massimale di rendita la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e stabilisce che detta retribuzione vada applicata anche per l’anno 1999 (vedasi ns. circolare n. 3/42 del 02/02/2000).

Si precisa che il suddetto massimale opera per tutti i lavoratori dell’area dirigenziale, compresi i medici ed i dirigenti pubblici.

Considerato che la disposizione non abroga la speciale normativa vigente per i dirigenti operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non vigano specifici accordi in materia infortunistica, il citato massimale non è applicabile per detti lavoratori, in riferimento ai quali continua a valere, anche per l’anno 2000, la retribuzione fissata con apposito decreto ministeriale.

5. Individuazione dei riferimenti tariffari

L’articolo in esame demanda ad un successivo decreto ministeriale – da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL – la individuazione dei riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

L’art. 5 estende l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori parasubordinati che svolgano le attività previste dall’art. 1 del Testo Unico o che, per l’esercizio delle loro mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Lo stesso articolo, i cui effetti decorrono dal 16 marzo 2000, definisce altresì le modalità e i termini di attuazione, per la cui illustrazione valgono le seguenti prime istruzioni operative.

1. Soggetti assicurati

Per l’individuazione dei predetti lavoratori la norma in esame fa rinvio all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R n. 917/1986, in virtù del quale si considerano parasubordinati i percettori di redditi derivanti:

· dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

· dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

· dalla partecipazione a collegi e commissioni;

· da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, intendendosi come tali, a norma dello stesso art. 49, quelli "aventi per oggetto la prestazione di attività non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal "lavoratore", che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

In linea generale, quindi, si tratta di rapporti che:

· intercorrono con un determinato soggetto senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso;

· hanno carattere unitario di durata, cioè protratto nel tempo;

· sono svolti in modo continuativo, cioè non saltuario;

· non necessitano di mezzi organizzati;

· sono retribuiti con periodicità e con ammontare prestabilito;

· trovano solitamente la loro fonte giuridica in un contratto concluso fra le parti in forma scritta o comunque in un incarico formale conferito dal committente ed accettato dal lavoratore (la proposta di legge sulla "tutela dei lavori atipici", in corso d’esame parlamentare, prevede per tali contratti la forma scritta obbligatoria).

2. Attività protette

In linea con i principi della delega (art. 55, comma 1, lettera i della legge n. 144/99), presupposto per la ricorrenza dell’obbligo assicurativo è l’esposizione a rischi "specificatamente"previsti dalla legge.

A tale riguardo, la norma, in analogia con quanto stabilito per gli altri assicurati, dispone la tutela obbligatoria nei confronti dei lavoratori parasubordinati che:

· svolgano le attività previste dall’art. 1 del Testo Unico;

· ovvero si avvalgano per l’esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.

3. Il premio assicurativo

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, del Testo Unico, che prevede un raffronto tra il minimale (£. 21.382.000) ed il massimale (£. 39.709.000) annuo di rendita.

A tali fini:

a) per la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si ritiene debba farsi riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall’art. 50, comma 8, del medesimo D.P.R. n. 917/86, in virtù del quale si è pervenuti alla individuazione delle nuove figure da assicurare.

Ciò, anche in un’ottica di omogeneità con le norme che regolano la contribuzione INPS per gli stessi soggetti.

Pertanto, la base imponibile è da intendersi costituita dal reddito percepito dal lavoratore al netto delle detrazioni di cui all’art. 50, comma 8 del citato D.P.R. n. 917/86 in materia fiscale.

Quest’ultima norma stabilisce che il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 49 – è costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, ridotto del 5 % a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l’ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.

Si aggiunge, inoltre che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 51 della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), a decorrere dal 1° Gennaio 1999 e per l’anno 2000, la menzionata riduzione forfetaria (del 5 %) è stata fissata nella maggiore misura del 6 % se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite di £. 40.000.000 e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, che sia non superiore alla deduzione fiscale per esso prevista (attualmente £. 1.800.000).

Detta aliquota, alle medesime condizioni, è fissata al 7 % a decorrere dal 1° Gennaio 2001.

L’importo, così come sopra determinato ai fini fiscali, costituisce, pertanto, la base imponibile su cui determinare il premio dovuto, nei limiti stabiliti, ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico n. 1124/65 quale retribuzione minima e massima per la liquidazione delle rendite, allo stato pari, rispettivamente a £. 21.382.000 e £. 39.709.000 annue.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, i suddetti parametri di riferimento andranno frazionati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mesi previsti dal contratto;

b) per il tasso applicabile all’attività svolta dal lavoratore, ai sensi del 4° comma del citato art. 5, si deve fare riferimento "a quello dell’azienda, qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell’attività effettivamente svolta".

Più precisamente:

· qualora l’attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posizione;

· in caso contrario (come avviene di norma per i rapporti di collaborazione coordinata stipulati da committenti agricoli non titolari di rapporti assicurativi ai sensi del Titolo I del Testo Unico n. 1124/65), si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato ai sensi delle vigenti Modalità tariffarie.

4. Adempimenti del committente

Per espressa disposizione normativa, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico dell’INAIL.

Pertanto, in sede di prima applicazione, egli dovrà provvedere, entro il 15 aprile 2000, alla iscrizione del lavoratore mediante la:

· denuncia di esercizio, con accensione di un’apposita posizione assicurativa, se l’attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già denunciate;

· denuncia di variazione dei soggetti assicurati, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente.

In entrambi i casi dovranno essere comunicati:

· i nominativi dei lavoratori in questione;

· la misura dei compensi pattuiti;

· la durata del rapporto di collaborazione.

Il committente dovrà altresì provvedere:

· al pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall’Istituto, nella misura integrale prevista, restando demandata alle parti (committente e lavoratore) la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;

· alla denuncia dell’infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico dell’INAIL;

· alla denuncia nominativa degli assicurati (modulo D.N.A. - codice fiscale). In sede di prima applicazione, l’obbligo verrà assolto con la suddetta denuncia di iscrizione da presentare entro il 15 Aprile 2000.

5. Registrazioni obbligatorie

In coerenza col dettato normativo che pone a carico del committente tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico per il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto anche per i lavoratori in esame alle registrazioni obbligatorie sui libri di legge.

Al riguardo si informa che sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro per verificare ogni possibilità di semplificazioni di tali adempimenti, anche in relazione alla particolare natura giuridica dei rapporti di lavoro in argomento.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice