10/145                       FISCALE                       05/04/2000

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IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE PER L’ANNO 2000


 

Con Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000, è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2000, l’aliquota di compartecipazione (fissata dallo Stato) dell’addizionale regionale viene elevata allo 0,9 per cento e l’aliquota opzionale (maggiorazione della predetta aliquota di compartecipazione fissabile dalle singole Regioni entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce) viene conseguentemente elevata all’1,4 per cento.

In corrispondenza, ma a decorrere dall’anno 2001, le aliquote Irpef verranno ridotte dello 0,4 per cento.

Occorre far presente che il Decreto Legislativo in questione è entrato in vigore in data 30 marzo 2000.

Pertanto, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro dipendente il cui conguaglio sia stato effettuato a decorrere da tale data, il sostituto d’imposta, in occasione del conguaglio di fine rapporto, dovrà applicare le aliquote Irpef attualmente vigenti e dovrà trattenere, oltre alle rate restanti dell’addizionale regionale riferita al 1999, l’addizionale regionale 2000 applicando la nuova aliquota dello 0,9 per cento.

Per le cessazioni già avvenute nel corso del 2000, dato che l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale deve essere applicato a partire dall’anno in corso, il datore di lavoro avrebbe teoricamente dovuto trattenere l’importo dell’addizionale dovuta nella misura dello 0,9%, ma praticamente, in assenza di disposizioni, si è limitato a trattenere l’addizionale nella misura dello 0,5%.

Il lavoratore dovrà di conseguenza assolvere all’obbligo tributario attraverso la propria dichiarazione dei redditi (UNICO o 730) ovvero richiedendo l’effettuazione del conguaglio complessivo al nuovo datore di lavoro.

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