10/145 FISCALE 05/04/2000
IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE PER LANNO 2000
Con Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000, è stato stabilito che, a decorrere dallanno 2000, laliquota di compartecipazione (fissata dallo Stato) delladdizionale regionale viene elevata allo 0,9 per cento e laliquota opzionale (maggiorazione della predetta aliquota di compartecipazione fissabile dalle singole Regioni entro il 30 novembre dellanno precedente a quello cui laddizionale si riferisce) viene conseguentemente elevata all1,4 per cento.
In corrispondenza, ma a decorrere dallanno 2001, le aliquote Irpef verranno ridotte dello 0,4 per cento.
Occorre far presente che il Decreto Legislativo in questione è entrato in vigore in data 30 marzo 2000.
Pertanto, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro dipendente il cui conguaglio sia stato effettuato a decorrere da tale data, il sostituto dimposta, in occasione del conguaglio di fine rapporto, dovrà applicare le aliquote Irpef attualmente vigenti e dovrà trattenere, oltre alle rate restanti delladdizionale regionale riferita al 1999, laddizionale regionale 2000 applicando la nuova aliquota dello 0,9 per cento.
Per le cessazioni già avvenute nel corso del 2000, dato che laumento dellaliquota delladdizionale regionale deve essere applicato a partire dallanno in corso, il datore di lavoro avrebbe teoricamente dovuto trattenere limporto delladdizionale dovuta nella misura dello 0,9%, ma praticamente, in assenza di disposizioni, si è limitato a trattenere laddizionale nella misura dello 0,5%.
Il lavoratore dovrà di conseguenza assolvere allobbligo tributario attraverso la propria dichiarazione dei redditi (UNICO o 730) ovvero richiedendo leffettuazione del conguaglio complessivo al nuovo datore di lavoro.