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L. 125/91 - PARI OPPORTUNITĄ:

D.M. 17/07/96 - Presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile


 

La legge 10 aprile 1991 n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della paritą uomo - donna nel lavoro, ha previsto che le aziende pubbliche e private che occupano pił di 100 dipendenti sono tenute a redigere un particolare rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con cadenza biennale.

Il rapporto relativo al biennio 1998 - 1999 deve essere trasmesso al Consigliere Regionale di Paritą, presso la Direzione Generale del Lavoro - per la Lombardia - sito in Via Lepetit n° 8 - Milano - ed alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 APRILE 2000, utilizzando l’idonea modulistica, che le aziende eventualmente interessate potranno richiedere all’API di Como.

Il Comitato nazionale per le pari opportunitą ha fornito ulteriori precisazioni riguardo all’ambito di applicazione delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro del 17.07.1996, relative al rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

In particolare, il Comitato ha precisato che le otto tabelle di cui al D.M. 17.07.1996, debbono essere compilate in relazione all’intero complesso delle unitą produttive e che, le sole tabelle 2, 3 e 8 vanno compilate anche in relazione a ciascuna unitą produttiva con pił di 100 dipendenti.

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