11/155                      S I N D A C A L E                      11/04/2000

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APPRENDISTATO: Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale


 

Con D.M. del 28 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2000, viene disciplinato lo "status professionale" richiesto per svolgere l’attività di tutore aziendale, nell’ambito dei rapporti di apprendistato.

Il suddetto decreto stabilisce che, il tutore aziendale abbia il compito di:

- affiancare l’apprendista durante tutto il periodo di apprendistato;

- trasmettere le competenze necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa;

- favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutore collaborerà, pertanto, con la struttura di formazione esterna all’azienda, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. Esprimerà, poi, le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutore deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza. E’ anche vero, però, che, tale ultimo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

In ogni caso, ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni poste dalla legge-quadro di settore (ovvero elevare tale limite a 9 unità e, in alcuni casi particolari, anche a 13).

Infine, all’art. 3 del decreto in esame, si delineano degli specifici interventi formativi, predisposti dalle Regioni, rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:

- conoscere il contesto relativo alla gestione della fase di alternanza tra i soggetti incaricati di svolgere tale ruolo;

- comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;

- gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda;

- gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;

- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;

- valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento.

I tutori sono comunque tenuti a partecipare, all’avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di formazione esterne all’azienda.

Infine, rammentiamo che la concessione delle agevolazioni contributive, prevista dall’art. 16, comma 3, della legge 196/97, in favore dei lavoratori impegnati in qualità di tutore, verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto d’intesa fra il Ministero del Lavoro, le Regioni e le parti sociali.

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