11/157                      SINDACALE                      11/04/2000

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INPS: Nuova misura del tasso dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive


 

La Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 pubblica il decreto del 16 marzo 2000 con il quale il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, visto l’art. 14 della Legge 448/1998, che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è fissato nella misura del 9,25 % a decorrere dal 9 febbraio 2000.

La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione implica anche un adeguamento dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive dovute all’INPS che vengono fissate come segue:

- per le inadempienze previste al comma 217 dell’art. 1 della Legge 662/1996: tasso degli interessi di dilazione (9,25 %) maggiorato di tre punti e, quindi, al 12,25%;

- per i debiti relativi a periodi contributivi rientrati nella disciplina di cui alla Legge n. 48/1988: tasso degli interessi di dilazione in vigore (9,25%) maggiorato di 5 punti, pertanto, il tasso da applicare è del 14,25%;

- per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1: 9,25%;

Per quanto riguarda i ruoli già trasmessi ai Concessionari per la riscossione, si fa presente che le somme aggiuntive, già calcolate alla data di consegna dei ruoli stessi, non subiranno alcun aggiornamento e rimarranno cristallizzate fino al termine dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella.

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