11/157 SINDACALE 11/04/2000
INPS: Nuova misura del tasso dellinteresse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive
La Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 pubblica il decreto del 16 marzo 2000 con il quale il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto, ai sensi e per gli effetti dellart. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, visto lart. 14 della Legge 448/1998, che linteresse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è fissato nella misura del 9,25 % a decorrere dal 9 febbraio 2000.
La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione implica anche un adeguamento dellaliquota di calcolo delle somme aggiuntive dovute allINPS che vengono fissate come segue:
- per le inadempienze previste al comma 217 dellart. 1 della Legge 662/1996: tasso degli interessi di dilazione (9,25 %) maggiorato di tre punti e, quindi, al 12,25%;
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientrati nella disciplina di cui alla Legge n. 48/1988: tasso degli interessi di dilazione in vigore (9,25%) maggiorato di 5 punti, pertanto, il tasso da applicare è del 14,25%;
- per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1: 9,25%;
Per quanto riguarda i ruoli già trasmessi ai Concessionari per la riscossione, si fa presente che le somme aggiuntive, già calcolate alla data di consegna dei ruoli stessi, non subiranno alcun aggiornamento e rimarranno cristallizzate fino al termine dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella.