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MODELLO 770/2000: TERMINI DI PRESENTAZIONE


 

Forniamo qui di seguito un compendio delle numerose norme che regolano la presentazione della Dichiarazione dei sostituti d’imposta per il 1999 - Modello 770/2000.

Come deve essere presentata:

All’interno del Modello Unico 2000:

- Sostituti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i quali hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute a non più di 20 percipienti e che hanno l’obbligo di presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: redditi, Iva e Irap;

- Soggetti diversi dalle persone fisiche con periodi di imposta di durata inferiore a 12 mesi, interamente compresi nel 1999, che sono terminati al 31/12/1999, i quali hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute a non più di 20 percipienti e che hanno l’obbligo di presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: redditi, Iva e Irap (ad esempio, società che ha iniziato l’attività nel mese di aprile 1999).

Modello 770/2000 in via separata:

- Sostituti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute a più di 20 percipienti ;

- Soggetti Irpeg con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodi di imposta di durata superiore a 12 mesi o periodi a cavallo di due anni solari);

- Soggetti diversi dalle persone fisiche con periodi di imposta di durata inferiore a 12 mesi, interamente compresi nel 1999, ma che sono terminati prima del 31/12/1999.

Il computo dei 20 percipienti

Al fine di determinare con esattezza il numero dei percipienti e, con esso, la corretta modalità di presentazione della dichiarazione, occorre tener presente quanto segue:

* risultano rilevanti per il computo:

- percipienti ai quali sono stati erogati redditi soggetti a ritenute alla fonte, per i quali è prevista l’indicazione nominativa nei diversi quadri del modello 770/2000 (si ricorda che ogni soggetto deve essere conteggiato una sola volta anche se risulta nominato in più quadri: in sostanza, vanno contati i codici fiscali);

- eredi;

- soggetti elencati nei quadri riferiti al soggetto estinto (sostituto).

* risultano non rilevanti per il computo:

- soggetti elencati nel quadro SA ai soli fini Inps, Inpdai, Inpdap o Inail, i cui compensi non sono stati assoggettati a ritenute alla fonte;

- soggetti percettori di redditi di capitale o di redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per i quali non è prevista l’indicazione nominativa nei quadri del modello 770/2000;

- soggetti elencati nel quadro SO ai fini della comunicazione, prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 471/97, che deve essere data dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare guadagni di capitale (ad es. cessioni di partecipazioni).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Si rende noto che, con D.P.R. 542/99 pubblicato sulla G.U. del 17.02.2000, n. 39, è stato stabilito che:

- le dichiarazioni unificate i cui termini di presentazione scadono tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2000 devono essere presentate entro il 31.05.2000, se sono da redigersi sui modelli "nuovi" approvati nel 2000;

- se le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando i modelli "vecchi" approvati nel 1999 (Comunicato Stampa 1° febbraio 2000):

* devono essere presentate entro il 31.05.2000, se iltermine di presentazione scade tra il 1° gennaio 2000 e il 3 marzo 2000 (data di entrata in vigore del decreto di cui sopra);

* devono essere presentate nei termini ordinari (un mese dall’approvazione del bilancio o sei mesi dalla fine del periodo d’imposta) se il termine di presentazione scade tra il 4 marzo e il 31 maggio 2000.

I modelli vecchi devono essere utilizzati dalle società di persone e dalle società di capitali con esercizio chiuso prima del 31.12.1999.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD.770/2000 IN VIA SEPARATA

Da quest’anno non è più possibile presentare il modello 770/2000 su supporto magnetico.

Infatti, a partire dal 2000 tutti i sostituti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 sono tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica o attraverso un intermediario abilitato.

Questi soggetti non possono in ogni caso presentare la dichiarazione su supporto cartaceo in banca o in posta: tale possibilità rimane pertanto esclusivo appannaggio dei sostituti con numero di dipendenti inferiore a 50.

Il numero di dipendenti va accertato alla data di chiusura del periodo d’imposta avvenuta nell’anno solare precedente a quello in cui si concretizza l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Se a tale data il numero dei dipendenti risulta non inferiore a 50, il sostituto è tenuto a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni fiscali che deve presentare nell’anno solare successivo.

Ad esempio, se la società ha chiuso il bilancio al 31.03.1999 e a tale data aveva 60 dipendenti, dovrà trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se alla data di chiusura del bilancio successivo, cioè al 31.03.2000, il numero dei dipendenti fosse sceso a 49.

COME EFFETTUARE IL COMPUTO DEI 50 DIPENDENTI

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