12/165                     SINDACALE                    19/04/2000

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CCNL METALMECCANICO: Contribuzione a Fondapi


Con la stesura definitiva del CCNL Metalmeccanico CONFAPI è stato sottoscritto il nuovo accordo in materia di previdenza complementare relativa a "FONDAPI".

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo contrattuale, evidenziando comunque che non si devono operare e versare trattenute di natura contributiva sino al momento di una prossima comunicazione ufficiale di FONDAPI, ma prosegue esclusivamente la raccolta ed il versamento delle quote di iscrizione al fondo (complessive £. 22.000 di cui £. 10.000 a carico del lavoratore).

ART. 45 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1) Iscrizione

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

2) Contribuzione a carico dell’azienda

A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8^ e la 9^ categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari:

- All’1 % dall’1/7/1998 al 31/12/1999;

- All’1,2 % a decorrere dall’1/1/2000.

3) Contribuzione a carico del lavoratore

I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un’aliquota pari alle seguenti percentuali.

a) Contributo minimo ragguagliato alla "retribuzione FONDAPI":

- 1 % dall’1/7/1998 al 31/12/1999;

- 1,2 % a decorrere dall’1/1/2000.

b) Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione TFR":

· per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/04/1993 è possibile scegliere:

- l’1,24 % dall’1/7/1998;

- l’1,24 % od il 2 % dall’1/1/2000;

· per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/4/1993:

- 2 % dall’1/7/1998.

Opzioni

I lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/04/1993 che abbiano scelto la contribuzione minima, potranno scegliere, entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio successivo, di elevare il contributo a loro carico all’1,24 % o, alternativamente al 2 %, da calcolarsi sulla "retribuzione TFR".

Il lavoratore che avesse scelto il contributo dell’1,24 %, potrà mantenere tale contribuzione, dandone comunicazione scritta al FONDAPI, tramite l’azienda, entro il 30/04/2000. In mancanza di tale comunicazione, la contribuzione verrà automaticamente adeguata al 2 % con effetto dall’1/6/2000.

Le suddette comunicazioni delle variazioni di contribuzione al FONDAPI dovranno essere fatte con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.

4) Quota del trattamento di fine rapporto

A favore dei lavoratori iscritti, l’azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell’anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto, pari:

- al 18% dall’1/7/1998 al 31/12/1999 (equivalente all’1,24% della retribuzione utile al TFR);

- al 40 % a decorrere dall’1/1/2000 (equivalente al 2,76 % della retribuzione utile al TFR).

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.Lgs. n° 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell’intero importo del TFR maturato nell’anno.

L’obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI.

5) Calcolo dei contributi

Contributo a carico dell’azienda e contributo minimo a carico del lavoratore

Il contributo a carico dell’azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI".

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

a) le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;

b) le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento, ad esclusione di:

- festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;

- ex festività del 2 giugno e 4 novembre;

- indennità sostitutiva di ferie;

- permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;

- indennità di mancato preavviso;

c) le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l’azienda anticipa trattamenti economici dovuti ad altri enti, ad esclusione di:

- cassa integrazione guadagni;

- maternità facoltativa;

- malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal CCNL.

Contributo massimo a carico del lavoratore

Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto ("retribuzione TFR").

6) Trasmissione delle domande di adesione

Fino all’autorizzazione del Fondo, le aziende sono obbligate a trasmettere a Fondapi le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all’iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall’accordo integrativo del 30/03/1998.

7) Norma transitoria

La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31/05/2000, od entro la data dell’ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.

Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente art. 45 da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell’azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dal 1° luglio 1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente alla data del 1° luglio 1998 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni, mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute ed il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementali, sarà arrotondato per eccesso.

Per gli iscritti entro il 31/05/2000 la quota del 40 % del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo.

Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all’autorizzazione all’esercizio da parte della COVIP.

8) Norma di rinvio

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM per quanto qui non modificato.

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