12/167                     SINDACALE                    19/04/2000

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C.C.N.L. METALMECCANICO: Istruzioni INPS sulla "Banca Ore"


L’INPS, con la circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, ha chiarito il trattamento contributivo del lavoro straordinario nell’ambito del nuovo istituto contrattuale "banca ore".

Il CCNL 7 luglio 1999 giā prevedeva l’istituto della "banca ore", ma conteneva una norma transitoria prevista fra le parti stipulanti nelle more delle istruzioni INPS, ora, invece, esplicitate con la circolare INPS riportata nella nostra comunicazione n. 12/168 inserita  nel presente bollettino.

Con questa nuova circolare, cessa l’efficacia della norma transitoria contenuta nel CCNL e le aziende dovranno regolarsi secondo le istruzioni dell’INPS, che assumono, sostanzialmente, una linea diversa rispetto a quella indicata nella norma transitoria del contratto metalmeccanico.

In base alle nuove disposizioni, l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario, sotto forma di riposi, non avviene in maniera automatica: ai lavoratori che non dichiarino, entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione sarā corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre, al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.

Prima, nel contratto metalmeccanico si prevedeva, invece, che il pagamento avveniva con la retribuzione del mese successivo al suddetto bimestre, al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.

In pratica, il pagamento non deve avvenire con la retribuzione del mese successivo al suddetto bimestre, ma deve avvenire nel periodo di paga del mese successivo al suddetto bimestre, al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.

Ad esempio:

· il lavoratore che abbia effettuato nel mese di giugno ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto alle 60 ore nell’anno solare, che non dichiari nello stesso mese o nel mese di luglio di volere l’accantonamento in banca ore, riceverā nel periodo di paga del mese di agosto il pagamento delle ore di lavoro straordinario fatte in giugno, calcolate sulla retribuzione che gli spettava nel mese stesso;

· il lavoratore che abbia effettuato nel mese di giugno ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto alle 60 ore nell’anno solare, che dichiari, invece, nello stesso mese o nel mese di luglio di volere l’accantonamento in banca ore, vedrā le ore effettuate nel mese di giugno accantonate in banca ore.

Sia durante la vigenza della norma transitoria sia successivamente, ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarino di volerne il pagamento, la relativa erogazione sarā corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

CONVERSIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO IN RIPOSI

Per le ore convertite in riposi, sarā corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabella, da computarsi sulla retribuzione globale di fatto.

Operai Impiegati

Lavoro straordinario                  non a turni          a turni          non a turni           a turni

a) diurno                                              10 %              10 %               10 %                  10 %

b) festivo oltre le 8 ore                          27,5 %           27,5 %          27,5 %                25 %

c) festivo con riposo

compensativo oltre le 8 ore                  17,5 %            17,5 %          17,5 %                17,5 %

d) notturno: prime 2 ore                        25 %                 20 %           25 %                    20 %

ore successive                                      25 %               22,5 %         25 %                  22,5 %

e) notturno festivo oltre le 8 ore           37,5 %              32,5 %          37,5 %               32,5 %

f) notturno festivo con riposo

compensativo oltre le 8 ore                 27,5 %             25 %              27,5 %                  25 %

La maggiorazione č onnicomprensiva e, quindi, non incide sugli istituti diretti, indiretti e differiti.

Si ritiene utile sottolineare che il CCNL ha definito le sopra indicate specifiche maggiorazioni per le ore accantonate in banca ore.

Pertanto a nulla rilevano, a questi fini, eventuali accordi aziendali che abbiano stabilito percentuali per il lavoro straordinario maggiori rispetto a quelle del CCNL. Non vi č, infatti, alcuna relazione tra le maggiorazioni percentuali del lavoro straordinario e quelle previste per le ore accantonate in banca ore.

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