12/168                      PREVIDENZIALE                      19/04/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

I.N.P.S.: Istituto contrattuale della "BANCA ORE" – Disciplina contributiva


L’INPS, tramite lettera circolare n° 39 del 17 febbraio 2000, è intervenuta in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, ed in particolare sulla disciplina contributiva prevista per l’istituto contrattuale della "banca ore".

L’istituto della "banca ore" è uno strumento che la contrattazione collettiva sta lentamente introducendo, per la gestione della prestazione lavorativa. Consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore eventualmente prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione.

Nel corso dell’anno il singolo lavoratore potrà attingere dal suddetto conto, per godere di riposi compensativi, secondo le modalità previste sempre dalla contrattazione collettiva.

1. Quadro di riferimento

1.1 L’orario di lavoro normale

La legge n. 196/97, abrogando il limite giornaliero, ha fissato l’orario normale settimanale di lavoro in 40 ore, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale, di stabilire limiti inferiori e di riferire l’orario normale alla durata media della prestazione lavorativa in periodi ultrasettimanali non superiori all’anno.

1.2 Il lavoro straordinario

L’art. 13, c. 1 della legge n. 196/97, riducendo a 40 ore settimanali la durata normale del lavoro, abbassa la soglia oltre la quale computare il lavoro straordinario, ed identifica lo straordinario come "prolungamento dell’orario normale" fissato dalla disciplina contrattuale.

Ci si allinea, pertanto, a quanto già anticipato dalla legge n. 549/95, che assoggetta ad onere contributivo come straordinario, le ore eccedenti le 40 ore settimanali.

1.3 Ambito di applicazione del nuovo limite legale

Per quanto concerne l’ambito di applicazione del nuovo limite legale delle 40 ore, la norma non precisa il suo campo di estensione, assumendo, quindi, una valenza generale che non può incidere sulle regolamentazioni particolari che, in quanto discipline speciali, continuano a trovare applicazione. Tanto più che, la stessa direttiva CEE n. 93/104 ammette un’ampia possibilità di deroghe ad opera degli Stati e della contrattazione collettiva ai diversi livelli.

1.4 Il contributo sul lavoro straordinario

L’esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai CCNL, anche il versamento, a carico dell’impresa, di una ulteriore somma in percentuale sulla retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

La legge n. 549/95 esclude, però, l’obbligo del versamento qualora lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro, e tale riduzione sia effettivamente goduta.

2 La "banca ore"

L’istituto della "banca ore" prevede che, nei casi di richiesta di prestazione supplementare a carattere individuale o collettivo, nell’ambito della contrattazione aziendale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime in una speciale "banca ore" individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.

La contrattazione può, altresì, prevedere che rimanga al lavoratore la facoltà di richiedere, successivamente, la "monetizzazione" delle ore accantonate sul conto individuale.

Stante l’impianto normativo, possono accedere alla "banca ore" soltanto i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Attualmente l’istituto della "banca ore" è stato recepito da vari CCNL, fra i quali si citano quello dei chimici, dei metalmeccanici, del commercio e dei bancari.

2.1 Ore remunerate al momento della prestazione

Nessun problema è connesso alle ore aggiuntive remunerate unitamente alle competenze del mese in cui si è verificata la prestazione: deve farsi riferimento alla ordinaria normativa vigente.

2.2 Ore remunerate al momento dell’utilizzo come riposi supplementari

Nel caso in cui le ore, utilizzate a titolo di riposo o di altra assenza dal lavoro contrattualmente prevista, siano remunerate per contratto successivamente alla loro effettuazione, l’obbligo della ordinaria contribuzione previdenziale dovrà essere assolto unitamente alla contribuzione corrente alla data del pagamento.

2.3 Ore "monetizzate"

Scopo della banca ore individuale è quello di gestire la flessibilità dell’orario di lavoro, e solo in via residuale di monetizzare le ore effettuate oltre l’orario normale.

Qualora, per espressa previsione contrattuale o per impossibilità sopravvenuta alla fruizione delle ore a titolo di riposo (es. cessazione del rapporto), si procedesse alla "monetizzazione" delle ore, la contribuzione dovrà essere assolta al momento del pagamento dei compensi relativi alle ore accantonate, applicando, cioè, il "criterio di cassa".

Lo stesso "criterio di cassa" dovrà essere applicato anche nella determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo (ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995).

3. Modalità operative

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

3.1 Ore remunerate al momento della prestazione

I datori di lavoro:

- cumuleranno alle competenze del mese in cui si è verificata la prestazione, i compensi relativi alle ore effettuate in più;

- sottoporranno l’importo così risultante a contribuzione (ordinaria e aggiuntiva) in base alla normativa vigente e con le consuete modalità.

3.2 Ore remunerate al momento dell’utilizzo come riposi supplementari

In tale ipotesi, all’atto della fruizione dei riposi, i datori di lavoro sottoporranno a contribuzione ordinaria i compensi relativi alle ore prestate in più, cumulandoli alle retribuzioni correnti. Essendo tale ipotesi riconducibile a quella della flessibilità ordinaria, nessun contributo aggiuntivo per lavoro straordinario dovrà essere versato.

3.3 Ore "monetizzate"

Nelle ipotesi di "monetizzazione" delle ore accantonate, i datori sottoporranno l’importo relativo alle ore prestate in più a contribuzione (ordinaria e aggiuntiva) in base al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in cui avviene il pagamento dei compensi ("criterio di cassa").

3.3.1 Imprese industriali

Lo stesso "criterio di cassa" dovrà essere seguito anche ai fini della determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo (ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995), dovuto dalle imprese industriali.

Poiché il "criterio di cassa" prescinde dalla valutazione del momento temporale in cui le ore stesse sono state di fatto effettuate, le aziende imputeranno, convenzionalmente, le ore "monetizzate" alle fasce contributive (5%, 10%, 15%) settimanali del mese in cui si effettua la "monetizzazione".

Esempio di "monetizzazione" di 100 ore, in un mese di 4 settimane.

I compensi relativi alle rimanenti 68 "ore monetizzate" dovranno essere sottoposte al contributo del 15 %.

Qualora all’atto della "monetizzazione", le imprese industriali fossero contestualmente tenute anche al versamento del contributo aggiuntivo sulle retribuzioni per ore di lavoro straordinario "corrente", ai fini dell’imputazione alle fasce di contribuzione aggiuntiva, le ore di lavoro straordinario "corrente" e le "ore monetizzate" dovranno essere computate separatamente.

Le ore di lavoro straordinario "corrente" troveranno collocazione nelle fasce contributive (5%, 10%, 15%) settimanali del mese in cui sono state di fatto effettuate e saranno soggette alla normativa vigente in materia.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice