12/169                      P R E V I D E N Z I A L E                      19/04/2000

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ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2000


 

L’I.N.P.S. con la circolare n. 57 del 6 marzo 2000 ha reso nota la misura dei contributi dovuti per l’anno 2000 da artigiani ed esercenti attività commerciali.

Contributi I.v.s. sul minimale di reddito

Per l’anno 2000, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo I.v.s. dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a lire 22.688.224. La contribuzione I.v.s., dovuta sul minimale sopraindicato, deve essere calcolata in base alle aliquote percentuali del 16,20% (artigiani) e del 16,59% (commercianti) per i soggetti con qualifica di titolare e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è ridotta al 13,20% (artigiani) e al 13,59% (commercianti); la riduzione in parola è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo annuale è pari a lire 3.675.492 (artigiani) e a lire 3.763.976 (commercianti) per i soggetti titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni, il contributo è dovuto nella misura ridotta di lire 2.994.845 (artigiani) e lire 3.083.329 (commercianti).

Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese; pertanto i contributi minimi mensili sono pari rispettivamente a lire 306.291,02 e a lire 249.570,46 per gli artigiani e a lire 313.664,70 e a lire 256.944,14 per i commercianti.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi I.v.s. sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2000 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1999, per la quota eccedente il predetto minimale di lire 22.688.224 annue.

Per gli artigiani il contributo in parola è pari al:

- 16,20% del reddito compreso tra lire 22.688.224 e lire 66.324.000;

- 17,20% del reddito compreso fra lire 66.324.001 e fino al massimale di lire 110.540.000.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,20% e al 14,20%.

Per i commercianti il suddetto contributo è pari al:

- 16,59% del reddito compreso tra lire 22.688.224 e lire 66.324.000;

- 17,59% del reddito compreso tra lire 66.324.001 e fino al massimale di lire 110.540.000.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,59% e al 14,59%.

L’aumento dell’aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a lire 66.324.000 annue è stato disposto dall’art. 3 ter, L. n. 438/1992.

Il contributo in oggetto - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2000.

Reddito imponibile massimo

Per l’anno 2000 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi I.v.s. è pari a lire 110.540.000. Le aliquote contributive sono quelle indicate nel paragrafo precedente.

Di conseguenza, per gli artigiani il contributo massimo è il seguente:

- lire 18.349.640 annue per i soggetti titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni (16,20% di lire 66.324.000 più 17,20% di lire 44.216.000);

- lire 15.033.440 annue per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni (13,20% di lire 66.324.000 più 14,20% di lire 44.216.000).

Per i commercianti è pari a:

- lire 18.780.745 annue per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (16,59% di lire 66.324.000 più 17,59% di lire 44.216.000);

- lire 15.464.545 annue per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni (13,59% di lire 66.324.000 più 14,59% di lire 44.216.000).

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Pertanto, per gli artigiani gli importi contributivi massimi sono pari a:

- lire 1.529.136,67 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,20% e del 17,20%;

- lire 1.252.786,67 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,20% e del 14,20%.

Invece, per i commercianti tale contributo è pari a:

- lire 1.565.062,17 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,59% e del 17,59%;

- lire 1.288.712,17 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,59% e del 14,59%.

Il massimale di reddito è individuale e va dunque riferito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Inoltre, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a lire 132.000.000 per il 1996, a lire 137.148.000 per il 1997, a lire 139.480.000 per il 1998, a lire 141.991.000 per il 1999 e a L. 144.263.000 per il 2000. Tale massimale non è frazionabile a mese.

Contribuzione a saldo

Considerato che il contributo I.v.s. dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce e denunciati ai fini IRPEF (quindi - per l’anno 2000 - sui redditi 2000, da denunciare al fisco nel 2001), qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2000, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo in oggetto è fissato, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza, nella misura mensile di lire 1.578 mensili sino al 30 giugno 2000 e di L. 1.208,33 a decorrere dal successivo mese di luglio.

Agevolazioni contributive

I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, hanno diritto - ex art. 3, comma 9, L. n. 448/1998 - per i tre anni successivi all’iscrizione ad uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni.

I soggetti di età inferiore a 32 anni che iscrivendosi per la prima volta alle predette gestioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, si sono avvalsi della facoltà di chiedere il differimento del pagamento del 50% dell’aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all’iscrizione, continueranno a versare il 50% dei contributi per tutto o parte dell’anno 2000, in dipendenza della data di effettiva iscrizione ridotta.

Termini e modalità di pagamento

A decorrere dal 2000 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite il modello F24, siano o meno titolari di partita IVA, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2000 e 16 febbraio 2001 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 1999, primo acconto 2000 e secondo acconto 2000.

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