2/17 S I N D A C A L E 25/01/2000
C.C.N.L. CHIMICI: RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Il CCNL 22 luglio 1998 per i lavoratori della piccola e media industria chimica e settore accorpati, allart. 13, parzialmente riportato di seguito, stabilisce una riduzione dellorario di lavoro, con decorrenza 1° gennaio 2000.
Art. 13 - Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6
Premesso che la durata massima dellorario di lavoro normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dellorario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2.6 e 4.11 ex legge 54/1997) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge 54/1997 e successive modificazioni.
Lorario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 30 minuti e le 40 settimanali verranno comunicate alla R.S.U. con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione, gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui realizza lorario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno od alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6
Dal 1° gennaio 2000 la riduzione dellorario di lavoro è incrementata di 4 ore (dalle 8 ore del 1999 alle 12 ore del 2000). Tale riduzione verrà incrementata di ulteriori 4 ore dal 1.1.2001.
Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7
Le giornate lavorative annue vengono ridotte a 232.5 con decorrenza dal 1.1.2000 (e a 231.5 dal 1.1.2001).