13/182                      F I S C A L E                      05/05/2000

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NUOVO F24


 

Con D.M. 31 marzo 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11.04.2000) è stato approvato il nuovo Modello F24 che deve essere utilizzato a decorrere dal

1° maggio 2000.

Diamo nota inoltre del testo integrale della circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 avente per oggetto "Decreto dirigenziale 31 marzo 2000. Estensione dell’applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo modello F24".

Il decreto del 31 marzo 2000 del direttore generale del dipartimento delle Entrate ha esteso l’ambito di applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e ha approvato una nuova versione del modello F24.

Con tale decreto sono state, anzitutto, semplificate le modalità di versamento delle somme dovute dai contribuenti che si avvalgono dei vari tipi di istituti conciliativi introdotti nell’ordinamento tributario in attuazione delle deleghe legislative contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In effetti, a seguito dell’approvazione del predetto decreto, il contribuente, relativamente alle imposte elencate nell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non dovrà più utilizzare modulistiche diverse per versare somme dovute a uno stesso titolo.

Di conseguenza, dal 1° maggio prossimo, dovranno essere pagate con il modello F24 tutte le somme ivi comprese le sanzioni, dovute, in riferimento a imposte sui redditi, Iva, relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap e imposta sugli intrattenimenti, a titolo di:

- ravvedimento (articolo 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472);

- conciliazione giudiziale (articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);

- accertamento con adesione (articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);

- definizione agevolata per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione (articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997) e dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997);

- definizione agevolata della liquidazione e del contratto formale della dichiarazione (articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); in tal caso, l’estensione del sistema dei versamenti unitari riguarda anche i contribuenti e i premi.

In secondo luogo, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 ha apportato al modello F24 le modifiche necessarie alla effettiva realizzazione delle predette innovazioni. Il decreto, inoltre, ha approvato anche il nuovo fogli delle avvertenze del modello in argomento, foglio al quale si rinvia per le istruzioni riguardanti la compilazione del modello stesso.

Ciò premesso, al fine di garantire la concreta applicazione del citato decreto dirigenziale, occorre procedere all'individuazione dei codici tributo da utilizzare nel nuovo modello F24, a partire dal 1° maggio prossimo, per avvalersi del sopra elencati istituti, nonché alla contestuale abrogazione dei codici che, ai sensi delle disposizioni preesistenti, devono essere impiegati fino al 30 aprile 2000.

Si fornisce, pertanto, in allegato alla presente, un prospetto contenente l'indicazione, per ciascun istituto, sia dei vecchi che dei nuovi codici tributo.

Con l'occasione, si evidenzia, inoltre che:

1) il modello approvato con il menzionato decreto dirigenziale del 31 marzo 2000 deve essere utilizzato anche per corrispondere in unica soluzione l'importo relativo agli accertamenti con adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle definizioni agevolate antecedenti il 1° maggio, nonché per pagare dopo questa data le rate relative ad atti precedenti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di rateizzare il versamento;

in tal caso, il contribuente:

- continuerà a utilizzare, nel nuovo modello F24, i codici tributo a suo tempo previsti nel modello F23;

- non riempirà lo spazio "codice atto" della "sezione erario" del modello di pagamento, fermo restando, comunque, l'obbligo di indicare il codice ufficio;

2) a seguito dell'entrata in funzione del nuovo modello F24, è possibile scegliere di dilazionare le somme dovute a titolo di saldo e acconto d'imposta in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Pertanto, i contribuenti non sono tenuti a compilare il rigo del quadro RX del modello Unico 2000 dedicato alla rateizzazione dei versamenti e, qualora esso venga compilato, le indicazioni ivi fornite non saranno prese in considerazione in sede di liquidazione della dichiarazione;

3) i dati relativi alla rateizzazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov" esclusivamente se il contribuente versa somme il cui pagamento è rateizzabile ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997 ("Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps". Sono da escludere dalla rateazione: - il secondo acconto dovuto nel mese di novembre; - l’acconto IVA di dicembre; - le ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta; - i versamenti IVA periodici sia mensilil che trimestrali); in tal caso, peraltro, questo spazio va riempito, indicando "0101", anche se il versamento è effettuato in unica soluzione. In proposito, si evidenzia, inoltre, che nello spazio in argomento deve essere indicato "0101" anche quando il codice tributo di un saldo viene utilizzato per esporre un credito derivante da dichiarazione;

4) ai fini del pagamento rateizzato, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, dei saldi e degli acconti dei contributi previdenziali, diversamente da quanto avviene in ipotesi di versamento dilazionato dei saldi e degli acconti tributari, non deve essere fornita, nella relativa sezione del modello F24, alcuna indicazione del numero della rata che viene pagata di volta in volta;

5) nel caso di versamento dell'addizionale comunale all'Irpef, nella colonna "codice ente locale" della sezione "Regioni ed Enti locali", devono essere indicati i seguenti codici:

- 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;

- 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;

- 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

- 20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;

- 99 per i restanti comuni.

Di conseguenza, per il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef dovranno essere utilizzati unicamente i codici tributo 3816, 3817 e 3818. Sono, invece, abrogati i codici tributo 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835 e 3836;

6) la casella "anno d’imposta non coincidente con anno solare" deve essere riempita in tutti i casi in cui il periodo d'imposta interessa due anni solari;

7) a integrazione di quanto precisato nelle avvertenze del nuovo modello F24, per quanto concerne la compilazione della colonna "anno di riferimento" della "sezione erario", si precisa che:

- non deve più essere fornita alcuna indicazione circa il mese di riferimento;

- il periodo di riferimento deve essere sempre indicato nella "forma anno", con quattro cifre; pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la colonna "periodo di riferimento" va riempita con le quattro cifre del primo dei due anni solari interessati.

Riproduciamo infine la tabella relativa ai nuovi codici tributo da utilizzarsi per l’effettuazione del ravvedimento operoso.

Tributo Vecchio Nuovo

codice codice

RAVVEDIMENTO - ALLEGATO 5

Sanzione pecuniaria Irpef 684T 8901

Sanzione pecuniaria

addizionale regionale Irpef 693T 8902

Sanzione pecuniaria

addizionale comunale Irpef ------ 8903

Sanzione pecuniaria Iva 670T 8904

Sanzione pecuniaria Irpeg 686T 8905

Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 692T 8906

Sanzione pecuniaria Irap 694T 8907

Sanzione pecuniaria altre II.DD. 689T 8908

Sanzione pecuniaria imposta sugli

intrattenimenti ------ 8909

Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa

a imposta sugli intrattenimenti ------ 8910

Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie 695T 8911

Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe

tributaria e al codice fiscale 683T 8912

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