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TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MERCI PERICOLOSE

DECRETO LEGISLATIVO 4 Febbraio 2000, n. 40

"Attuazione della Direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose"

Circolare 6 Marzo 2000, n. U di G. MOT n. A9 - Prot. n. 513/4915/10

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Modalità di rilascio del certificato provvisorio.

Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.


La Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/03/2000 ha pubblicato il D.Lgs 04/02/2000 n. 40, riguardante l’attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti [Sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada (ADR), ratificato dall’Italia con Legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modifiche e integrazioni. Si tratta, sostanzialmente, dei prodotti soggetti ad etichettatura (prodotti infiammabili, corrosivi, tossici ....].

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Per garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti alle operazioni di trasporto di merci pericolose il titolare dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo [Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 3 marzo u.s.: la nomina deve pertanto essere effettuata entro il 17 giugno 2000], uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale, come previsto dal decreto stesso.

La nomina deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti competente per territorio [Per la Provincia di Como: Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, via Tentorio, 21 - 22100 Como. Tel. 031/389111, Fax 031/523598].

Consulente dell’impresa può essere il titolare, un dipendente oppure una persona esterna all’azienda.

Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

le imprese esercenti le attività riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati al di sotto dei limiti definiti per l’esenzione [I limiti sono definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti];

-

le imprese esercenti le attività previste dal decreto legislativo, a condizione che i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi [L’individuazione di tali aziende è rimandata ad uno specifico decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 17 giugno 2000].

OBBLIGHI DEL CONSULENTE

Il consulente ha dei compiti precisi ed in particolare:

Redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le procedure necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonchè per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza;

- - Rielabora la relazione annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose;

- - Consegna la relazione al capo dell'impresa;

- - Nel caso si verifichi un incidente durante il trasporto o nelle operazione di carico o scarico che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente. Questa relazione è trasmessa al capo dell'impresa e agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione

QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI

Il consulente, per svolgere tale incarico, deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

Il certificato è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze, sia l'acquisizione delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno comunque conseguire il certificato di formazione professionale.

Il testo integrale della Circolare 6 Marzo 2000, n. U di G. MOT n. A9 - Prot. n. 513/4915/10, nella quale vengono fornite indicazioni operative relativamente alle modalità di rilascio del certificato provvisorio, di effettuazione della comunicazione del consulente da parte delle imprese e viene riprodotta, in allegato, la modulistica da utilizzare, è riportato alle pagine successive.

SANZIONI

Il capo dell'impresa che:

non effettua la nomina del consulente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 18 milioni.

- - non comunica all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile la nomina del consulente e non osserva quanto previsto nella relazione di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni.

Il consulente che:

non rispetta gli obblighi di stesura della relazione di sicurezza, di aggiornamento annuale della stessa, di predisposizione della relazione in caso d’incidente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12 milioni.

- - non consegna la relazione dell’incidente al titolare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, mentre le relative sanzioni sono erogate dal Prefetto.

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