13/187                      AMBIENTE E SICUREZZA                      05/05/2000

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DECRETO LEGISLATIVO 626/'94

Sorveglianza sanitaria in azienda e visite mediche in azienda:

principali obblighi e modalità operative


 

Con la presente comunicazione riassumiamo gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alle visite mediche in azienda, così come previsti dagli ultimi aggiornamenti delle norme in vigore.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Consiste nei controlli sanitari sui lavoratori esposti a rischi professionali, al fine di prevenire l'insorgere di malattie professionali o, comunque, di malattie e/o patologie correlate all'attività svolta.

La sorveglianza sanitaria è organizzata e effettuata dal Medico Competente, nominato dal Datore di lavoro.

Attualmente l'art. 16 del D. Lgs. 626/94 stabilisce che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Si ricordano in particolare:

D.P.R. 303/56 (57 cause di rischio tabellate)

D.P.R. 1124/65 e D.P.R. 336/94 (58 malattie professionali tabellate)

D. Lgs. 277/91 (Rumore, amianto, piombo)

D. Lgs. 626/94 (Uso di videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, agenti biologici, agenti cancerogeni).

Le visite mediche devono essere svolte durante il normale orario di lavoro e vanno quindi retribuite, salvo diversa previsione del CCNL.

MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 626/94 il medico competente è uno specialista in medicina del lavoro od equiparato. Egli può svolgere la propria attività in qualità di:

dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore;

libero professionista;

dipendente del datore di lavoro.

Il medico dipendente pubblico delle ASL, che ha compiti di vigilanza, non può svolgere attività di medico competente.

L'ASL può fornire ad aziende del territorio di competenza prestazioni tipiche del medico competente, secondo apposita convenzione, se tali soggetti non hanno compiti di vigilanza avvalendosi di propri medici che non abbiano compiti di vigilanza.

Qualora il medico competente debba avvalersi della collaborazione di altri specialisti, questi dovranno intrattenere un rapporto economico diretto con l'azienda, senza intermediari e la scelta degli specialisti compete al datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94).

Il medico competente, sulla base di un contratto scritto o verbale, si impegna a garantire all'azienda tutte le attività previste dal D.Lgs. 626/94.

Egli è direttamente e penalmente responsabile degli adempimenti di carattere sanitario previsti ed in particolare del giudizio di idoneità dei singoli lavoratori.

Non è pertanto possibile che più medici contemporaneamente effettuino singole parti di detti compiti (ad esempio un medico visita e un altro emette giudizio di idoneità).

E' opportuno che la nomina del medico competente, da parte dell'azienda, sia formalizzata e sottoscritta per accettazione dal medico e che venga comunicata all'ASL competente per territorio. A richiesta, la nomina può essere comunicata all'ASL-Dipartimento di Prevenzione.

VISITE MEDICHE PREVENTIVE

Sono gli accertamenti sanitari eseguiti prima dell'assegnazione alla mansione. Hanno lo scopo di verificare che le condizioni psicofisiche del lavoratore lo rendano idoneo all'espletamento dei compiti specifici.

VISITE MEDICHE PERIODICHE

Verificano il mantenimento dello stato di salute in seguito all'esposizione ad uno o più agenti lesivi di natura professionale.

VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE

Non è chiaro se le visite preventive corrispondono con quelle preassuntive, cioè se gli accertamenti preventivi per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro e quindi l'idoneità (art. 16) devono essere fatti prima dell'assunzione e prima dell'assegnazione ad una mansione specifica in caso di nuovi lavoratori.

Vi sono diverse interpretazioni dell'art. 5 legge 300/70 e la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze altalenanti.

Fino a poco tempo fa l'orientamento era di considerare le visite per l'idoneità come elemento di giudizio per l'assunzione (e quindi considerarle accertamenti preassuntivi).

La recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. III, n. 1133/99) pone il divieto al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori assumendi, non assunti, ad accertamenti di idoneità fisica attraverso sanitari di fiducia dello stesso datore di lavoro; solo dopo l'assunzione il lavoratore rientra nella definizione fornita dal D. Lgs. 626 e quindi può essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

E' opportuno, in attesa di altri pronunciamenti in merito, che gli eventuali accertamenti preassuntivi vengano fatti solo da struttura pubblica, perciò presso il distretto dell'ASL competente oppure dopo l'assunzione formale in periodo di prova dal Medico Competente.

PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve essere programmata coinvolgendo il Medico Competente nell'analisi dei rischi aziendali, sia tenendo conto delle schede tecnico-tossicologiche dei prodotti e dei materiali usati, delle eventuali indagini di igiene industriale effettuate, delle conoscenze dirette di eventuali problemi organizzativi attraverso il dialogo con i lavoratori sia attraverso il confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori (RLS).

PROTOCOLLO SANITARIO

Acquisite tutte le informazioni necessarie, il Medico Competente deve predisporre un protocollo sanitario in cui siano indicati, per ogni fattore di rischio, tipo e periodicità delle visite.

Il protocollo può variare se variano le condizioni di lavoro.

Previa informazione sul protocollo, il lavoratore esposto a rischi è obbligato a sottoporsi agli accertamenti periodici.

Per i fattori di rischio tabellati dal DPR 303/56 la periodicità delle visite mediche segue vincoli imposti dal decreto, che possono essere modificati solo ricorrendo all'art. 35 del DPR stesso.

In base al disposto di tale articolo, è possibile chiedere allo SPISAL dell'ASL l'autorizzazione al raddoppio della periodicità delle visite mediche o l'esenzione dall'obbligo delle stesse se l'agente nocivo trattato è presente in quantità minime, se le misure preventive sono efficaci, se il lavoro insalubre ha carattere occasionale.

La richiesta deve comunque essere basata su una corretta valutazione dei rischi.

ACCERTAMENTI SANITARI

Sono gli accertamenti, clinici o strumentali, in grado di indagare gli organi e gli apparati sui quali gli agenti nocivi utilizzati dall'azienda (all'interno quindi delle specifiche condizioni caratterizzanti l'azienda: ciclo lavorativo, concentrazioni, organizzazione del lavoro) possono dare origine ad un danno.

Gli accertamenti effettuati dal medico competente devono essere specifici e mirati ai rischi individuati (è ingiustificata la diffusa prescrizione di esami non direttamente correlati al rischio lavorativo, che incidono negativamente sui costi aziendali senza alcuna ricaduta in termini di prevenzione).

Alcuni esami che espongono essi stessi a fattori di rischio possono essere fatti solo su precisa indicazione clinica e sono compito del medico curante, al quale il Medico Competente non si sostituisce.

Si ricorda che la recente normativa sulla protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, D.Lgs 230/95, sconsiglia l'esecuzione di esami radiologici di screening (fa eccezione quanto previsto per legge per l'assicurazione obbligatoria per silicosi e asbestosi).

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Gli accertamenti sanitari hanno lo scopo finale di arrivare al giudizio di idoneità ad una determinata mansione.

Tale giudizio è quindi specifico per ogni singolo lavoratore sottoposto a sorveglianza.

Per valutare l'idoneità lavorativa è necessaria infatti una conoscenza approfondita della mansione dei rischi professionali e dello stato di salute del soggetto destinato a quella mansione.

Il giudizio di idoneità deve essere comunicato al datore di lavoro e al lavoratore in forma scritta, (anche sotto forma di registro degli accertamenti sanitari periodici). Se il giudizio di idoneità presenta limitazioni o indicazioni particolari, queste devono essere comunicate chiaramente in forma scritta.

GIUDIZIO DI INIDONEITÀ

In caso di giudizio di idoneità, il medico segue la procedura ex art. 17, comma 3 D.Lgs. 626/94, informando per iscritto il datore di lavoro e contestualmente il lavoratore della possibilità di ricorso entro 30 gg. all'organo di vigilanza.

COMPITO INFORMATIVO DEL MEDICO COMPETENTE

E' uno dei compiti più delicati, in alcuni casi imposto e definito da obblighi giuridici (il referto, i certificati per infortunio o malattia professionale, i doveri di informazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 626/94).

In altri casi è un dovere implicito, legato ad altri adempimenti, nell'ambito ad esempio della collaborazione che deve fornire per la valutazione dei rischi (art. 4, comma 6 D.Lgs 626/94) nella riunione periodica (art. 11 D.Lgs 626/94) o nell'individuazione di mansioni compatibili per alcune categorie di lavoratori.

Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato prima della visita medica della necessità e degli obiettivi della sorveglianza sanitaria in azienda.

Deve inoltre ricevere, su richiesta, copia degli esami eseguiti.

Dal punto di vista collettivo, almeno una volta l'anno, il medico deve comunicare in forma anonima i risultati della sorveglianza sanitaria e ciò può avvenire in assemblea generale o per gruppo omogeneo di rischio e comunque nell'ambito della riunione periodica con l'RLS e il datore di lavoro attraverso una relazione.

Deve inoltre collaborare nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e visitare gli ambienti di lavoro, almeno due volte l'anno (l'obbligo si riduce ad un sopralluogo all'anno per le imprese fino a 30 addetti e/o non soggette a rischi elevati).

SORVEGLIANZA SANITARIA PER I MINORI

L'ammissione al lavoro è preceduta da visita medica preventiva che accerti l'idoneità del minore all'attività lavorativa alla quale sarà adibito.

Per le attività che non risultano soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria, sulla base del Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 626/94 queste visite sono effettuate presso l'azienda sanitaria territorialmente competente (Servizio Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Analogamente dovranno essere effettuati, presso il medesimo servizio, i successivi controlli, con periodicità annuale, fino al raggiungimento dei 18 anni da parte del lavoratore.

I minori adibiti invece ad attività che risultano soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria, sulla base del Titolo I, capo IV, D.Lgs. 626/94, secondo l'orientamento prevalente della ASL di Como, si ritiene debbano essere visitati in fase preassuntiva, presso l'Azienda Sanitaria, mentre le visite successive siano invece demandate al medico competente dell'azienda secondo il programma sanitario ritenuto più opportuno.

Gli apprendisti non minorenni sono affidati al Medico Competente … indicazioni delle procedure vanno richieste all'ASL competente per territorio.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI NOTTURNI

I lavoratori notturni devono essere sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente (art. 17 D.Lgs. 626/94):

ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;

ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;

ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza dell'API rimane a disposizione per eventuali chiarimenti operativi.

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