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MODELLO 770/2000

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE, I CONTRIBUTI E I PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 1999


 

Nel supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30.12.1999 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze 20 dicembre 1999 recante:

"Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000, da presentare nell’anno 2000".

* Modalità di presentazione della dichiarazione

Si fa presente che, a partire da quest’anno, non è più possibile presentare il modello 770 su supporti magnetici

La dichiarazione predisposta dal contribuente

Può essere presentata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente:

- a una banca convenzionata,

- a un ufficio postale,

- a un intermediario abilitato.

Presentazione in banca o in posta: possono essere presentate in banca o in posta non solo le dichiarazioni redatte a mano o a macchina, ma anche quelle redatte con strumenti informatici.

Le banche e gli uffici postali, che ricevono gratuitamente le dichiarazioni, sono tenuti a rilasciare la ricevuta di presentazione. Le banche non possono accettare più di cinque dichiarazioni per volta dalla stessa persona.

Presentazione a un intermediario abilitato: i soggetti abilitati alla trasmissione in via telematica hanno la facoltà di trasmettere anche le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Per il servizio di trasmissione può essere chiesto un compenso. L’impegno a trasmettere le dichiarazioni che vengono loro consegnate può essere assunto solo nei confronti del singolo contribuente (non nei confronti di altri professionisti).

Gli intermediari devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione con l’impegno a trasmetterla in via telematica, nonché una ricevuta della dichiarazione.

L’attribuzione del numero di protocollo deve avvenire nel momento in cui viene ricevuta la dichiarazione predisposta dal contribuente e per la quale l’intermediario si assume l’impegno della trasmissione.

L’originale della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario, deve essere conservata dall'intermediario.

La dichiarazione predisposta da intermediari abilitati

Le istruzioni al modello 770/2000 precisano che gli intermediari abilitati sono obbligati alla trasmissione delle dichiarazioni da loro predisposte. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare le dichiarazioni da loro predisposte.

La consegna in banca o in posta può essere fatta solo direttamente dal dichiarante.

L’intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente una ricevuta di presentazione, nonché una copia della dichiarazione, con l’impegno a trasmetterla in via telematica.

La ricevuta di presentazione, come precisato nella circolare 57/E del 5 marzo 1999, deve contenere la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato.

Il numero di protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di qualsiasi carattere speciale. L’attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio, un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L’attribuzione del numero di protocollo deve avvenire prima della consegna al dichiarante della copia della dichiarazione predisposta dall’intermediario.

L’originale della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario, deve essere conservata dall’intermediario.

La dichiarazione predisposta da soggetti non abilitati alla trasmissione in via telematica

Deve essere restituita al dichiarante, che deve provvedere alla presentazione della stessa come se fosse stata da lui predisposta, consegnandola in banca o in posta o a un intermediario abilitato.

La dichiarazione predisposta da società ed enti di grandi dimensioni

Le società di capitali e gli enti commerciali che hanno rispettivamente un capitale sociale o un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica o direttamente (previa abilitazione) o mediante un intermediario abilitato.

Tali soggetti non possono in ogni caso presentare la dichiarazione in banca o in posta.

Nell’ambito dei gruppi in cui almeno una delle società o ente (obbligato a presentare la dichiarazione in Italia) è in possesso dei requisiti richiesti, la trasmissione telematica può essere effettuata da uno o più dei soggetti dello stesso gruppo (sempre previa abilitazione), anche se non è in possesso dei menzionati requisiti.

La società che incarica altra società del gruppo della trasmissione telematica, deve consegnare la dichiarazione su supporto cartaceo debitamente sottoscritta, rispettando il termine di presentazione in banca o in posta dei modelli cartacei. Solo la società che effettua direttamente l’invio telematico della propria dichiarazione deve rispettare il termine del 30 giugno.

Nel riquadro «Presentazione della dichiarazione» la società incaricata della trasmissione deve indicare il proprio codice fiscale, la data e il numero di protocollo della ricevuta e deve firmare per attestare l’impegno alla trasmissione telematica. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla copia del modello sul quale sono state apposte le firme e i dati della ricevuta. Tale copia deve essere conservata dalla società dichiarante.

Per ogni società appartenente al gruppo resta aperta la possibilità di provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni avvalendosi di un intermediario abilitato.

La dichiarazione presentata da sostituti con un numero di dipendenti non inferiore a 50

A partire dal 2000 tutti i sostituti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 sono tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica o attraverso un intermediario abilitato.

Questi soggetti non possono in ogni caso presentare la dichiarazione su supporto cartaceo in banca o in posta: tale possibilità rimane pertanto esclusivo appannaggio dei sostituti con numero di dipendenti inferiore a 50.

Il numero di dipendenti va accertato alla data di chiusura del periodo d’imposta avvenuta nell’anno solare precedente a quello in cui si concretizza l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Se a tale data il numero dei dipendenti risulta non inferiore a 50, il sostituto è tenuto a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni fiscali che deve presentare nell’anno solare successivo.

Ad esempio, se la società ha chiuso il bilancio al 31.03.1999 e a tale data aveva 60 dipendenti, dovrà trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se alla data di chiusura del bilancio successivo, cioè al 31.03.2000, il numero dei dipendenti fosse sceso a 49.

COME EFFETTUARE IL COMPUTO DEI 50 DIPENDENTI

La dichiarazione predisposta da due soggetti diversi

Il modello 770 può essere suddiviso in non più di due parti, predisposte da due soggetti diversi, solo a condizione che almeno una delle due parti sia trasmessa in via telematica da un intermediario abilitato. La suddivisione nelle due parti non è libera, ma deve seguire le regole piuttosto rigide dettate dalle istruzioni dell’Appendice al modello 770/2000.

A) La prima parte deve contenere necessariamente:

- il modello base con i dati identificativi del sostituto ed i dati relativi al riquadro "Eccedenze di versamenti di ritenute";

- i quadri relativi ai riepiloghi dei versamenti (ST, SU e SQ);

- il quadro SY relativo all’utilizzo dei crediti;

- il quadro dei dati riassuntivi di tutti i quadri (SS), che va compilato obbligatoriamente con riferimento a tutti i quadri, compresi quelli compilati dall’altro soggetto,

- il quadro SV da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione,

- uno o più degli altri quadri.

B) La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, deve contenere soltanto il modello base, con l’indicazione dei dati identificativi del dichiarante, con esclusione del riquadro "Eccedenze di versamenti di ritenute" e i restanti quadri dallo stesso compilati.

Ogni quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti. Non è quindi possibile che ì due soggetti provvedano a compilare uno stesso quadro, anche se per dati diversi. Pertanto anche i quadri relativi ai riepiloghi dei versamenti devono essere predisposti dal soggetto che compila la prima parte.

Sul retro del frontespizio, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", ciascuno dei due soggetti deve:

- indicare i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale;

- indicare il codice fiscale dell’intermediario che trasmette l’altra parte della dichiarazione

- indicare il tipo di dichiarazione in cui verranno compresi i quadri trasmessi dall’altro soggetto, barrando la relativa casella (Modd. 770, Unico Persone fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di capitali, Unico Enti non commerciali);

- barrare l’apposita casella nel caso in cui l’altra parte della dichiarazione non venga trasmessa da un intermediario abilitato, ma venga trasmessa direttamente dalla società o ente o dal sostituto con un numero di dipendenti non inferiore a 50 ovvero venga consegnata a una banca o alla posta;

- indicare la lettera "A", nell’apposita casella, se si impegna a presentare o trasmettere la prima parte, barrando le caselle relative ai quadri compilati; indicare la lettera «B», se si impegna a presentare o trasmettere i quadri relativi alla seconda parte, barrando le caselle relative ai quadri che compongono tale parte.

In ogni caso, nel riquadro "Firma della dichiarazione" devono essere barrate le caselle relative a tutti i quadri che compongono la dichiarazione compresi quelli che vengono compilati dall'altro soggetto.

Nell’ipotesi in cui i quadri del modello 770/2000 debbano essere compresi nella dichiarazione unificata, la C.M. n. 127/E del 9 giugno 1999 ha stabilito che:

- se uno solo dei due soggetti trasmette in via telematica, la parte essenziale del Modello 770 (SS, ST, SU, SQ, SY, SV) deve sempre essere compresa nella dichiarazione unificata, unitamente alle altre dichiarazioni fiscali;

- se entrambi i soggetti trasmettono il modello Unico in via telematica, il modello 770 può essere trasmesso interamente da uno dei due soggetti, mentre l’altro invia le altre dichiarazioni fiscali (redditi, Iva e Irap). In tal caso, nel frontespizio del modello Unico, nel riquadro "Firma della dichiarazione" devono essere indicati tutti i quadri che compongono il 770 e che verranno inviati dall’altro intermediario, il cui codice fiscale va indicato nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" . L’intermediario che trasmette il mod. 770 riporterà nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" il codice fiscale del soggetto che trasmette le altre dichiarazioni fiscali e barrerà la casella relativa al tipo di dichiarazione unificata trasmessa dall’altro soggetto.

La ricevuta della trasmissione telematica

Entro i cinque giorni successivi all’invio telematico della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria restituisce all’intermediario una ricevuta della corretta ricezione del file. Nella ricevuta verrà indicato anche il nominativo del soggetto che ha provveduto all’invio telematico.

La ricevuta può essere richiesta dal dichiarante all’intermediario oppure all’amministrazione finanziaria (uffici delle entrate, uffici delle imposte e uffici Iva) a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di invio della dichiarazione.

Termini di presentazione della dichiarazione

Per quanto riguarda il calendario relativo ai differenti termini di presentazione della dichiarazione Mod. 770/2000, si rinvia alla ns. comunicazione n. 11/160 dell’11.04.2000.

La presentazione dei modelli 730/2000

I sostituti che nel 2000 prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti dovranno consegnare in banca o in posta o a un intermediario abilitato i modelli 730/2000, con i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3) e le buste contenenti i modelli 730-1 (8 per mille), entro il 30 settembre 2000, utilizzando i modelli appositamente predisposti per la consegna contenuti nella dichiarazione Mod.770/2000.

Le modalità di effettuazione dell’operazione di consegna verranno stabilite con successivi decreti.

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Il Mod.770/2000 si compone di una parte comune a tutti i sostituti d'imposta (Modello base) e da una serie di quadri staccati da compilare in relazione alle diverse ritenute operate.

Il Modello base contiene:

- nel frontespizio, i dati identificativi del dichiarante e l’informativa ai sensi della Legge sulla Privacy;

- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto firmatario della dichiarazione; alla scelta dell’utilizzo delle eccedenze di versamenti di ritenute (D.P.R. 445/97); alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97).

I Quadri staccati di maggiore rilevanza sono i seguenti:

* Quadro SA, relativo ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

* Quadro SB, relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione del cessazione del rapporto, nonché alla prestazioni in forma di capitale corrisposte alle forme pensionistiche complementari;

* Quadro SC, relativo ai redditi di lavoro autonomo e a taluni redditi diversi;

* Quadro SD, relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1999;

* Quadro SE, relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, comprese quelle degli incaricati alle vendite a domicilio;

* Quadro SI, relativo a utili distribuiti nell'anno 1999;

* Quadro SS, relativo ai dati riassuntivi;

* Quadro ST, relativo alle ritenute operate ed ai versamenti effettuati e ad altri dati relativi al sostituto d’imposta;

* Quadro SU, relativo agli importi trattenuti ed ai versamenti eseguiti per assistenza fiscale prestata nel 1999;

* Quadro SV, contenente l’elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/2000 in qualità di successore.

* Quadro SY, concernente il prospetto relativo all’utilizzo dei crediti

Ricordiamo che tutti gli importi inseriti nel Mod. 770/2000, nella parte riservata ai dati fiscali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre, senza pertanto dover procedere preventivamente ad alcun arrotondamento.

Gli importi da indicare nella parte riservata ai dati contributivi Inps, Inpdai, Inpdap, devono invece essere arrotondati alle mille lire per eccesso o per difetto.

1-MODELLO BASE

1.1 - PRIMA FACCIATA

Negli spazi in alto a destra vanno indicati nell'ordine:

- cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) e nome (senza abbreviazioni) ovvero la denominazione o la ragione sociale in maniera completa così come risulta dall'eventuale atto costitutivo;

- il numero di codice fiscale (esso deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi);

1.2 - SECONDA FACCIATA

1.2.1 - Tipo di dichiarazione

Vanno barrate le caselle nell’ipotesi di presentazione con importi espressi in unità di Euro e/o di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/2000 precedentemente presentato.

  • 1.2.2 - Le persone fisiche, imprese individuali o soggetti che esercitino un'arte o professione, debbono compilare il secondo riquadro indicando, nell'ordine (da sinistra a destra):
  • 1 - la data di nascita (le cifre unitarie devono essere precedute dallo zero)

    2 - il sesso (M o F);

    3 - il comune di nascita (per i nati all'estero lo stato estero di nascita);

    4 - la Provincia di nascita mediante l’indicazione della sigla automobilistica; per ROMA = RM (i nati all'estero devono omettere l'indicazione);

    5 - la data (mese e anno) della variazione della residenza anagrafica;

    6 - la residenza anagrafica o (se diverso) il domicilio fiscale. Le relative caselle devono tuttavia essere compilate solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

    Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

    Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

    7 - il codice di attività, già utilizzato per la dichiarazione annuale I.V.A., da ricercare nella tabella delle attività economiche I.S.T.A.T., di cui al D.M. 9.12.1991 (Suppl. Ord. n. 85 alla G.U. 14.12.1991 n. 293), come modificata ed integrata dal D.M. 12.12.1992 (Suppl.Ord. n. 129 alla G.U. 15.12.1992 n. 294). La tabella dei codici di attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993. Nel caso di esercizio di più attività il codice di riferimento è quello relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito;

    8 - il numero di telefono (preceduto dal prefisso teleselettivo).

    1.2.3 - Le società di persone o di capitali e gli enti non commerciali debbono compilare il

    terzo riquadro indicando, nell'ordine (da sinistra a destra):

    1 - la sede legale, precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per ROMA = RM), la frazione, la via, il numero civico e il C.A.P.. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia;

    2 - il domicilio fiscale, solamente se diverso dalla sede legale. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia. La sede amministrativa va indicata nella riga relativa al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale;

    3 - il codice di attività, già utilizzato per la dichiarazione annuale I.V.A., da ricercare nella tabella delle attività economiche I.S.T.A.T., di cui al D.M. 9.12.1991 (Suppl. Ord. n. 85 alla G.U. 14.12.1991 n. 293), come modificata ed integrata dal D.M. 12.12.1992 (Suppl.Ord. n. 129 alla G.U. 15.12.1992 n. 294). La tabella dei codici di attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993;

    4 - il codice dello "stato" della società o ente (1 - soggetto in normale attività, 2 - soggetto in liquidazione per cessazione di attività, 3 - soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, 4 - soggetto estinto);

    5 - il codice della "natura giuridica" (Soggetti residenti: 1 - società in accomandita per azioni; 2 - società a responsabilità limitata; 3 - società per azioni; 23 - società semplici, irregolari e di fatto, 24 - società in nome collettivo; 25 - società in accomandita semplice; ecc.. // Soggetti non residenti: 30 - società semplici, irregolari e di fatto; 31 - società in nome collettivo; 32 - società in accomandita semplice; 35 - società in accomandita per azioni, 36 - società a responsabilità limitata; 37 - società per azioni; ecc.);

    6 - il codice della "situazione" della società o ente (1 - periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa; 2 - periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione; 3 - periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa; 5 - periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa; 6 - periodo normale d'imposta);

    7 - il numero di telefono, preceduto dal prefisso teleselettivo.

    1.2.4 - Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

    a) codice fiscale;

    b) codice carica: ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione, si deve riportare nell'apposita casella il codice:

    1 - se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

    2 - se curatore di eredità giacente, amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

    3 - se curatore fallimentare;

    4 - se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

    5 - se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

    6 - se rappresentante fiscale di soggetto non residente;

    7 - se erede del dichiarante;

    8 - se liquidatore (liquidazione volontaria).

    9 - se amministratore di condominio;

    10 - se condomino;

    11 - se per conto di una pubblica amministrazione;

    12 - se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

    c) cognome (per le donne indicare il cognome da nubile);

    d) nome (senza abbreviazioni);

    e) sesso: barrare la casella M o F;

    f) data, comune e provincia (in sigla) di nascita;

    g) residenza anagrafica del rappresentante, tenendo presente che dovrà indicarsi il domicilio fiscale, in luogo della residenza anagrafica, nel caso in cui siano diversi.

    Tali dati devono essere indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione dell'anno scorso o se,

    in tale anno, la dichiarazione non è stata presentata. La residenza (o il domicilio fiscale) può comunque essere indicata anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

    h) il numero di telefono, preceduto dal prefisso teleselettivo.

    1.2.5 - Eccedenza di versamenti di ritenute

    Nel riquadro devono essere indicate le eccedenze di ritenute versate in eccesso relative al periodo d’imposta 1999 e non scomputate in tale periodo, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 445/97, determinate in sede di compilazione del quadro ST, riportando:

    - nel campo "Credito da utilizzare in compensazione" l’importo indicato al rigo ST33. Tale importo deve essere indicato per intero anche se, alla data di presentazione della dichiarazione, il credito è già stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97, utilizzando il Mod. F24, o se è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/97, i versamenti di ritenute relative al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24;

    - nel campo "Importo di cui si chiede il rimborso" l’importo indicato al rigo ST34, barrando la relativa casella in caso di richiesta di rimborso in Euro.

    1.2.6 Firma della dichiarazione

    Prima della firma del presidente o dei componenti dell’organo di controllo della società o ente e del dichiarante o di chi ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto, è richiesta la barratura delle caselle relative ai quadri compilati. Nei casi in cui il Mod. 770/2000 venga predisposto da due soggetti diversi, ogni soggetto deve compilare il modello base, barrando, nel riquadro della firma della dichiarazione, le caselle di tutti i quadri che compongono la dichiarazione, compresi quelli compilati dall’altro soggetto.

    1.2.7 Presentazione della dichiarazione

    Il presente riquadro deve essere compilato dall’intermediario abilitato o dal contribuente in caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d’imposta.

    1.2.8 - Visto di conformità (riservato al C.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

    Il modello base del 770 si conclude con uno spazio riservato all’apposizione del visto di conformità rilasciato dal C.A.F. o dal professionista abilitato, che prestino l’assistenza fiscale.

    Tale visto non è pertanto richiesto qualora l’assistenza fiscale non sia prestata da tali soggetti.

    Al sensi dell’art. 78, 41 comma, della legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificazioni e integrazioni, sono richiesti:

    - i dati identificativi del C.A.F. (codice fiscale e numero di iscrizione all'albo) e del responsabile per l’apposizione del visto del C.A.F. o del professionista (codice fiscale);

    - la firma del responsabile per l'opposizione del visto del C.A.F. o del professionista.

    2 - QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

    Per la compilazione del quadro SA ricordiamo che:

    1) ogni foglio, che contiene un solo nominativo di percettore, deve essere numerato progressivamente.

    Se non è sufficiente, l’elencazione deve continuare utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente nella casella "Mod. N.";

    2) i totali degli importi vanno indicati nel quadro SS relativo ai dati riassuntivi.

    Nel quadro SA vanno dichiarati, nominativamente per ciascun percipiente:

    - i redditi di lavoro dipendente relativi all’anno 1999 e corrisposti nel 1999;

    - i redditi di lavoro dipendente relativi all’anno 1999 e corrisposti entro il 12 gennaio 2000 (art. 48, comma 1, del T.U.I.R.) le cui ritenute sono state versate entro il 16 febbraio 2000;

    - i redditi di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti e corrisposti nel 1999;

    - le pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati;

    - le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente);

    - i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 47 del T.U.I.R..

    Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all’Inps, di fatto sostituendo la dichiarazione annuale delle retribuzioni Modello O1/M, all’INPDAI, sostituendo così il modello DAP/12, e all’INPDAP.

    Il Quadro SA deve essere altresì utilizzato per l’indicazione di tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/65 (INAIL), anche se non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati, di fatto sostituendo la denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

    2.1 - MODALITA' DI COMPILAZIONE

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio.

    Nel primo riquadro occorre indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    Nel Quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente e/o assicurato, alcuni dati generali quali i dati identificativi e la qualifica.

    Occorre precisare che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i righi relativi ai redditi erogati da altri soggetti (punti da 44 a 59) non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti numeri d’ordine, riportando nel primo tutti i dati identificativi e contabili e nei successivi esclusivamente i dati identificativi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

    In maniera analoga, nel caso in cui nel corso dell’anno si sia verificata una trasformazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, dovranno essere compilati distinti numeri d’ordine, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali.

    2.1.1 - Elenco dei percipienti e/o assicurati

    Dati identificativi

    Punti da 1 a 7

    Per ogni singolo lavoratore vanno indicate le generalità, i dati anagrafici, nonché il codice fiscale, secondo le diciture indicate in ogni singola casella.

    Punto 8 - Cittadinanza

    Va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile dalla Tabella SG - Elenco dei paesi esteri (in Appendice delle Istruzioni Ministeriali).

    Punto 9 - Qualifica

    Tale punto sostituisce la casella "qualifica" del quadro B dell’ex Mod. O1/M:

    1 - Operaio;

    2 - Impiegato;

    3 - Dirigente

    4 - Apprendista non soggetto all’assicurazione infortuni;

    5 - Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni

    6 - Lavoratore a domicilio;

    7 - Equiparato o intermedio;

    8 - Viaggiatore o piazzista;

    W - Apprendista qualificato operaio (art. 21, commi 6 e 22, legge 28/2/87, n. 56)

    R - Apprendista qualificato impiegato (art. 21, commi 6 e 22, legge 28/2/87, n. 56);

    Q - Quadro;

    E - Pilota (fondo volo);

    F - Pilota in addestramento (primi 12 mesi);

    G - Pilota collaudatore;

    H - Tecnico di volo;

    L - Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);

    M - Tecnico di volo per collaudi;

    N - Assistente di volo;

    A - Personale della scuola non iscritto all’assicurazione Ivs presso l’INPS;

    P - Giornalista professionista o praticante iscritto all’INPGI.

    Punto 10 - Condizioni contrattuali

    F - tempo pieno;

    P - tempo parziale.

    Punto 11 - Condizioni contrattuali

    I - tempo indeterminato;

    D - tempo determinato o contratto a termine;

    S - stagionale.

    Punto 12 - Categorie particolari

    A - Pensionati;

    B - Pensionati da casellario pensionistico;

    C - Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori ed assimilati;

    D - Insegnanti e presidi di scuola media;

    E - Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna;

    F - Graduati e truppa;

    G - Sottufficiali;

    H - Ufficiali;

    K - Magistrati;

    L - Dipendenti all’estero (art. 3, comma 3, lettera c, del Tuir);

    M - Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lettera a, del Tuir);

    N - Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lettera b del Tuir);

    P - Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio, per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lettera c, del Tuir):

    Q - Ministri del culto (art. 47, comma 1, lettera d, del Tuir):;

    R - Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lettera e, del Tuir);

    S - Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lettera f, del Tuir);

    T - Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all’art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali ecc.) (art. 47, comma 1, lettera g, del Tuir.);

    U - Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituito a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lettera h, del Tuir.);

    V - Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico delle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lettera h-bis, del Tuir.);

    W - Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lettera i, del Tuir.);

    Y - Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lettera l, del Tuir.);

    Z - Eredi;

    Punto 13 - Ulteriori categorie

    A - Percipienti borse lavoro;

    B - Tirocinanti;

    C - Ricoverati;

    D - Detenuti;

    E - Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società a eccezione di quelle artigiane

    F - Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale;

    G - Collaboratori familiari di imprese non artigiane;

    H - Partecipanti all’impresa familiare non artigiana;

    L - Associati in partecipazione;

    M - Iscritti alle compagnie portuali;

    N - Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai;

    P - Addetti alla navigazione e alla pesca delle acque interne;

    Q - Altri

    Tale ultimo sottocampo va compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata in questa sezione

    Punti da 14 a 17

    Devono essere indicati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1999 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto.

    Dati fiscali

    Punto 18 - Data inizio rapporto

    Deve essere compilato unicamente per i dipendenti assunti nel 1999.

    Punto 19 - Data fine rapporto

    Deve essere indicata, espressa in giorno e mese, la data di cessazione del rapporto di lavoro, solo nel caso di cessazione nel corso del 1999.

    Punto 20 (omissis)

    Punto 21 - Numero giorni detrazioni

    Deve essere riportato il numero di giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che determinato (le detrazioni per i carichi familiari competono invece a 12/esimi).

    Si tratta del numero di giorni già indicato nel Cud al punto 6.

    Rammentiamo che tali detrazioni spettano per le giornate per le quali decorre il diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta fiscale, compresi i riposi settimanali, le festività e gli altri giorni non lavorativi ed invece non spettano per i giorni per i quali non compete la retribuzione, sottraendo 1/365esimo per ogni giornata non retribuita. Il diritto alla detrazione non viene tuttavia limitato da particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro quali il part-time verticale o orizzontale né nelle altre ipotesi di assenza dal lavoro per le quali il lavoratore viene privato della retribuzione giornaliera ma matura ugualmente il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità o altre mensilità aggiuntive (Min. Finanze - circ. 29.12.1994 n. 226/E).

    Punto 22 - Redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di lavoro dipendente

    Vanno indicati tutti i compensi in denaro e in natura, erogati dal datore di lavoro, che costituiscono reddito imponibile, al netto dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (punto 1 del Cud e del Cud 2000), e che possono usufruire delle detrazioni di lavoro dipendente previste dall’art. 13, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

    Si tratta pertanto dell'imponibile Irpef delle seguenti somme:

    - ammontare degli emolumenti in denaro corrisposti nell'anno a ogni dipendente al netto dei contributi a carico dello stesso. Va considerato come emolumento tutto ciò che costituisce "retribuzione fiscale" comprese, ad esempio, le integrazioni salariali a carico della cassa integrazione guadagni e le indennità di malattia, di maternità e cosi via, che secondo le norme (o gli accordi contrattuali) sono anticipate al dipendente dal datore di lavoro. Non devono essere riportati in nessuna casella del quadro SA gli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 447/76;

    - compensi in natura (fringe benefits) che, ai sensi dell’articolo 48, commi 3 e 4, del T.U.I.R., concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente rispettivamente in base al valore normale dei beni e servizi o in base ai criteri forfettari stabiliti dal Ministero delle Finanze (ad es. 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza chilometrica annua di 15.000 km. sulla base delle Tariffe ACI, al netto dell’ammontare trattenuto al dipendente);

    - la parte imponibile delle indennità di trasferta, vale a dire l’eccedenza rispetto al limite di esenzione (90.000 lire giornaliere elevate a 150.000 per le trasferte svolte all'estero), i rimborsi delle spese di trasferta nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro;

    - tutte le altre somme, diverse da quelle in precedenza citate, che concorrono alla formazione dell'imponibile Irpef (comprese le somme derivanti da transazioni intervenute in costanza di rapporto per le quali non è rinvenibile una causa di legittimazione al regime di tassazione separata, la rivalutazione e gli interessi su crediti di lavoro), al lordo di eventuali contributi.

    Punto 23 - Redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di lavoro dipendente

    Vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47, comma 3, del T.U.I.R. che non danno diritto all’attribuzione di detrazioni di lavoro dipendente (punto 2 del Cud e del Cud 2000).

    Punto 24 - Totale detrazioni

    Deve essere indicato il totale di tutte le detrazioni d'imposta attribuite al lavoratore dipendente per l’anno 1999 (punto 8 del Cud e del Cud 2000), naturalmente ivi comprese quelle corrisposte da un precedente datore di lavoro qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, di tenere conto dei precedenti redditi, ritenute e detrazioni.

    In caso di incapienza dell'imposta lorda, l’importo teoricamente spettante delle detrazioni dovrà essere indicato nei successivi punti da 25 a 28: nel punto 24 andrà indicato un importo uguale all'imposta lorda corrispondente al totale imponibile.

    Punti da 25 a 28 - Detrazioni d'imposta

    Devono essere indicate analiticamente le detrazioni spettanti per:

    - coniuge a carico (punto 25) Lit.1.057.552 annue, se il reddito imponibile non supera lire 30.000.000;

    Lit.961.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

    Lit.889.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

    Lit.817.552 annue, se il reddito imponibile supera lire 100.000.000;

    come indicato nel punto 3 del Cud e del Cud 2000;

    - familiari a carico (punto 26) Lit. 336.000 complessive annue per ogni familiare, da ripartirsi in proporzione all’effettivo onere sostenuto, come indicato nel punto 4 del Cud e del Cud 2000;

    - lavoro dipendente (punto 27) nelle diverse misure spettanti a seconda dello scaglione di reddito di lavoro dipendente, sulla base dell’art. 13 del T.U.I.R, come indicato nel punto 5 del Cud e del Cud 2000;

    - oneri (punto 28) come indicato nel punto 7 del Cud e del Cud 2000.

    Punto 29 - Ritenute

    Devono essere indicate le ritenute relative ai redditi esposti nei punti 22 e 23 e che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio (punto 9 del Cud e del Cud 2000). Queste ritenute comprendono l’importo delle ritenute eventualmente indicate nel successivo punto 30 (Ritenute sospese).

    Non va invece ricompreso l’importo delle addizionali all’Irpef, il quale andrà indicato nei successivi punti 32 e 35.

    Punto 30 - Ritenute sospese

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (specifica indicazione nelle Annotazioni del Cud o punto 9bis del Cud 2000), già compreso nell’importo indicato nel precedente punto 29.

    Punto 31 - Eccedenza delle ritenute da rimborsare

    Vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1999, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso del 2000 (specifica indicazione nelle Annotazioni del Cud o punto 10 del Cud 2000).

    Punto 32 - Addizionale regionale

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef determinato dal sostituto in occasione delle operazioni di conguaglio (punto 20 del Cud o punto 16 del Cud 2000). Si precisa che tale importo, solo in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente. Tale importo comprende quello eventualmente indicato nel successivo punto 33 (Addizionale regionale sospesa).

    Punto 33 - Addizionale regionale sospesa

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (specifica indicazione nelle Annotazioni del Cud o punto 17 del Cud 2000), già compreso nell’importo indicato nel precedente punto 32.

    Punto 34 - Eccedenza addizionale regionale da rimborsare

    Per i dipendenti che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro nel corso dell’anno e che hanno chiesto al sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti in tali rapporti e delle trattenute già subite, va indicata l’eventuale eccedenza di addizionale regionale all’Irpef, risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1999, che è rimborsata dal datore di lavoro mediante una corrispondente riduzione dell’addizionale regionale all’Irpef da versare nel corso dell’anno 2000 (specifica indicazione nelle Annotazioni del Cud 2000).

    Punto 35 - Addizionale comunale

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef determinato dal sostituto in occasione delle operazioni di conguaglio (punto 18 del Cud 2000). Si precisa che tale importo, solo in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente. Tale importo comprende quello eventualmente indicato nel successivo punto 36 (Addizionale comunale sospesa).

    Punto 36 - Addizionale comunale sospesa

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già compreso nell’importo indicato nel precedente punto 35.

    Punto 37 - Importo contributo straordinario per l’Europa restituito

    Deve essere indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa restituito al dipendente (punto 70 del Cud o punto 19 del Cud 2000).

    Punto 38 - Importo contributo straordinario per l’Europa da restituire

    Deve essere indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa che dovrà essere restituito al dipendente nel corso del periodo d’imposta 2000, a seguito di istanza del dipendente (punto 71 del Cud o punto 20 del Cud 2000).

    Punto 39 - Irpef da trattenere

    Deve essere indicato l’importo dell’Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare le operazioni di conguaglio di fine anno (punto 50 del Cud o punto 73 del Cud 2000).

    Punto 40 (omissis)

    Punti 41 e 42 - Totale oneri detraibili e oneri deducibili

    Deve essere indicato, rispettivamente, l’importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione d’imposta (somma dei punti da 52 a 62 del Cud o dei punti da 26 a 41 del Cud 2000) e l’importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile (somma dei punti da 63 a 69 del Cud o dei punti da 42 a 47 del Cud 2000). Non devono confluire nella casella 42 le somme per le quali la deduzione dal reddito di lavoro dipendente spetta in virtù dell’art. 48, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. ed è operata nei singoli periodi di paga (ad esempio, i contributi previdenziali a carico del dipendente versati all’Inps ed i contributi assistenziali quali Fasi, Fondo Mario Besusso e simili).

    Punto 43

    Questa casella deve essere barrata esclusivamente nel quadro SA riferito al soggetto estinto in caso di passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro.

    Sezione "Redditi erogati da altri soggetti"

    Punti 44 e 52 - Codice fiscale

    Occorre indicare il codice fiscale dei diversi soggetti che hanno corrisposto i redditi (punti 67 e 70 del Cud 2000).

    Punti 45, 46 e 53, 54 - Causa

    Devono essere indicati:

    * nel campo 45 e 53, il codice relativo alla causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto dagli altri soggetti (i cui numeri di codice fiscale sono stati indicati nei precedenti punti 44 e 52):

    - 1) Scissione;

    - 2) Conferimento o cessione a titolo oneroso;

    - 3) Compensi corrisposti da terzi;

    - 4) Indennità erogate dall’Inail;

    - 5) Indennità erogate dall’Inps;

    - 6) Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall’erogante al sostituto d’imposta;

    - 7) Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio;

    - 9) Altro.

    * nel campo 46 e 54 (punti 69 e 72 del Cud 2000), se il reddito è stato compreso:

    - 1) nel punto 22 del quadro SA;

    - 2) nel punto 23 del quadro SA.

    Punti 47 e 55 - Imponibile conguagliato

    Deve essere indicato il totale imponibile del reddito corrisposto dagli altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (punti 68 e 71 del Cud).

    Punti 48 e 56 - Ritenute

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute operate dagli altri soggetti, comprensivo dell’importo indicato nei successivi punti 49 e 57.

    Punti 49 e 57 - Ritenute sospese

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 48 e 56.

    Punti 50 e 58 - Addizionale regionale

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta, comprensivo di quello eventualmente indicato nei successivi punti 51 e 59.

    Punti 51 e 59 - Addizionale regionale sospesa

    Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 50 e 58.

    Sezione "Arretrati relativi anni precedenti"

    Punto 60 - Compensi per i quali è possibile fruire delle detrazioni

    Deve essere indicato l’ammontare dei compensi che possono usufruire di detrazioni (punto 48 del Cud 2000).

    Punto 61 - Compensi per i quali non è possibile fruire delle detrazioni

    Deve essere indicato l’ammontare dei compensi che non possono usufruire di detrazioni (punto 53 del Cud 2000).

    Punto 62 - Detrazioni

    Devono essere indicate le detrazioni d'imposta concesse al lavoratore sugli emolumenti corrisposti nel 1999 ma relativi ad anni precedenti, per i quali tali detrazioni non si siano potute concedere (art. 18, comma 4 del T.U.I..R.) già indicate nel punto 49 del Cud 2000.

    Si rammenta che, in tal caso, il sostituto d'imposta, per poter concedere tali detrazioni, deve essere in possesso di una dichiarazione del lavoratore riguardante l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascun anno cui gli arretrati si riferiscono.

    Punto 63 - Ritenute

    Deve essere indicata l’importo delle ritenute fiscali operate sui compensi arretrati comprensivo dell’importo indicato nel successivo punto 57 (somma dei punti 12 e 16 del Cud).

    Punto 64 - Ritenute sospese

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, importo già compreso nel precedente punto 63.

    Punto 65 - Titolo

    Deve essere indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei seguenti codici:

    1- Legge sopravvenuta;

    2- Contratti Collettivi sopravvenuti;

    3- Sentenze sopravvenute;

    4- Atti Amministrativi sopravvenuti;

    5- Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

    6- Se concorrono due o più dei codici precedenti.

    Nel punto 66 va indicato il periodo di imposta cui si riferiscono gli arretrati (punto 51 del Cud 2000).

    Se si riferiscono a più anni, nel punto 66 va indicato il meno recente di essi e deve essere barrato il punto 67 (punto 52 del Cud 2000).

    QUADRO SA - Casi particolari

    Somme corrisposte agli eredi del dipendente deceduto (art. 7, comma 3, del T.U.I.R.)

    Per ogni erede deve essere compilato un distinto quadro nel quale, oltre ai dati contabili e ai dati anagrafici dell'erede stesso, devono essere indicati i seguenti dati:

    - nel punto 12 il codice Z "Eredi";

    - nel punto 44 il codice fiscale del dipendente deceduto.

    I quadri utilizzati per l'esposizione dei dati relativi agli eredi non devono necessariamente essere quelli immediatamente successivi al quadro utilizzato per evidenziare i dati relativi al dipendente deceduto. L'ordine di stampa è libero.

    Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi nel conguaglio di fine anno

    Nei redditi indicati ai punti 22 e 23 possono essere compresi anche redditi erogati da altri soggetti, diversi dal sostituto dichiarante.

    Tale situazione si può verificare nei seguenti casi:

    - compensi e indennità percepite a carico di terzi dal dipendente per incarichi svolti in relazione alla sua qualifica di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b) del Tuir) e comunicati al sostituto entro il 12 gennaio 2000;

    - somme corrisposte da altri soggetti e comunicate al sostituto dal soggetto erogante (indennità corrisposte dall’Inps o dall’Inail);

    - somme corrisposte da altri soggetti, per le quali il dipendente ha chiesto al datore di lavoro di tener conto in sede di conguaglio di fine anno, consegnandogli le relative certificazioni entro il 12 gennaio 2000.

    In tali casi devono essere compilati anche i punti da 44 a 51 (e da 52 a 59 in presenza di due redditi compresi nel conguaglio). Se i due righi non sono sufficienti, devono essere compilati distinti numeri d’ordine: nel primo numero d’ordine vanno riportati tutti i dati identificativi e contabili, mentre nei numeri d’ordine successivi andranno indicati solo i dati identificativi e quelli dei redditi corrisposti da altri soggetti.

    Punto 44 - codice fiscale del precedente datore di lavoro;

    Punto 45 - codice della causa che ha determinato il passaggio del dipendente;

    Punto 46 - indicare 1 o 2 a seconda che il reddito sia stato compreso al punto 22 o al punto 23;

    Punto 47 - imponibile corrisposto da altro soggetto e compreso nel conguaglio di fine anno;

    Punto 48 - ritenute operate dall’altro sostituto;

    Punto 49 - ritenute non operate dall’altro sostituto per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già comprese nell'importo del punto 48;

    Punto 50 - addizionale regionale Irpef trattenuta dall’altro sostituto;

    Punto 51 - addizionale regionale Irpef non trattenuta dall’altro sostituto per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già compresa nell’importo del punto 50.

    Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro senza interruzione del rapporto di lavoro per cause che non comportano l'estinzione del precedente soggetto

    Il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro si può verificare nei casi di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda e nei casi di affitto o usufrutto di azienda o di ramo d'azienda, nonché nei casi di scissione parziale. In tali casi non si verifica né l'estinzione del precedente sostituto, né l'interruzione del rapporto di lavoro.

    Quando nel corso del periodo di imposta si verifica un passaggio diretto di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

    - effettuare le ritenute d’acconto tenendo conto dell’operato del precedente datore di lavoro;

    - effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;

    - rilasciare il Cud relativo anche agli emolumenti corrisposti dal precedente datore di lavoro.

    In tali casi il punto 22 del quadro SA comprende anche le retribuzioni corrisposte dal precedente datore di lavoro. I dati relativi a tali retribuzioni vanno evidenziati nei punti da 44 a 51, esattamente come descritto nel punto precedente.

    Il precedente datore di lavoro dovrà indicare nel quadro SA della propria dichiarazione Mod. 770/2000 che presenterà in qualità di sostituto di imposta i dati relativi agli emolumenti corrisposti e alle ritenute effettuate con riferimento ai dipendenti passati in forza all’altro datore di lavoro.

    I dati relativi agli arretrati erogati dal precedente datore di lavoro devono essere esposti nel quadro SA compilato dal precedente sostituto.

    Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a seguito di operazioni societarie straordinarie o di successione nell’attività - Fusioni proprie o per incorporazione, scissioni totali, trasferimenti di aziende in Onlus, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell’attività da parte uno dei soci, morte dell’imprenditore individuale o del professionista con prosecuzione dell’attività da parte di un erede.

    I casi sopracitati sono caratterizzati dalla scomparsa del soggetto preesistente e dalla prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto. Il soggetto che prosegue l’attività deve presentare il 770/2000, ricomprendendo anche i dati dei soggetti estinti, i cui dati identificativi devono essere esposti nel quadro SV. I dati contabili riferiti ai soggetti estinti, riguardanti il 1999, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell’attività, devono essere esposti in quadri distinti da quelli in cui vengono indicati i dati del soggetto dichiarante, con esclusione dei quadri SS e SY (tali quadri devono essere compilati solo per il dichiarante e devono comprendere cumulativamente sia i dati del dichiarante che i dati del soggetto estinto).

    Il sostituto che presenta il Modello 770/2000 anche per conto dei soggetti estinti deve:

    - indicare in distinti quadri SA i dati dei lavoratori dipendenti riferiti ai soggetti estinti. Nei quadri compilati per i soggetti estinti il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e nel rigo SA1 il codice fiscale del soggetto estinto;

    - indicare i dati riferiti ai soggetti estinti (compresi quelli relativi agli emolumenti arretrati) nel distinto quadro SA relativamente al periodo del 1999 in cui essi hanno effettivamente operato. Nei casi di fusioni e scissioni, i dati vanno riferiti ai soggetti estinti fino alla data in cui essi hanno effettivamente operato, non avendo rilevanza la diversa data dalla quale si sono fatti decorrere gli effetti giuridici della fusione o della scissione.

    Per una corretta compilazione si devono tenere distinte due situazioni.

    1) Dipendenti per i quali le operazioni di conguaglio di fine anno 1999 sono state effettuate dal sostituto dichiarante (operazioni intervenute nel 1999 o entro febbraio 2000):

    - nel quadro SA del dichiarante devono essere indicati i dati fiscali complessivi dei dipendenti passati direttamente, riferiti all’intero anno (i dati corrispondono a quelli esposti sui modelli Cud rilasciati). Non devono essere compilati i punti da 44 a 51;

    - nei quadri SA dei soggetti estinti devono essere indicati i dati dei dipendenti passati direttamente, limitatamente al periodo in cui il soggetto estinto ha operato, e deve essere barrata la casella del punto 43 posta nel riquadro dei dati fiscali;

    - nel quadro SS, rigo S1, nell'indicare i dati riassuntivi dei quadri SA compilati, nei punti da 3 a 28 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d’ordine dei quadri SA del soggetto estinto nei quali è stata barrata la casella del punto 43.

    2) Dipendenti per i quali il conguaglio di fine 1999 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro è stato fatto dal soggetto estinto. I dati di tali dipendenti vanno esposti solo nei quadri SA dei soggetti estinti. Non deve essere barrata la casella del punto 43. I dati rilevano ai fini dei totali da indicare nel quadro SS.

    Dati assicurativi Inail

    Nei punti 217 e 218 (Posizione assicurativa - c.c.) devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa e il relativo codice di controllo, assegnati dall’Inail all’atto dell’iscrizione: Si tratta della posizione assicurativa sulla quale è stato assicurato il lavoratore oggetto del numero d’ordine. In caso di accentramento contributivo andranno indicati i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.

    I punti 223 e 229 (Posizione assicurativa - c.c.) devono essere compilati nel caso in cui l’assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative. Nel caso sia necessario indicare più di due posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori numeri d’ordine, senza più riportare i dati fiscali e contributivi..

    Per le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative si deve fare riferimento alle singole "sottoposizioni" accentrate.

    Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un’altra nell’ambito della stessa azienda.

    I punti 219, 220, 225, 226 (Data inizio e data fine) devono essere compilati solo se si è verificata, nel 1999, un’entrata o un’uscita dalla posizione assicurativa (assunzione, cessazione, uscita o entrata dalla o nella posizione assicurativa).

    L’indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

    - periodo non coincidente con l’anno solare;

    - modifica in corso d’anno della posizione assicurativa;

    - variazione in corso d’anno della qualifica del soggetto assicurato o trasformazione del tipo rapporto (es. da contratto di formazione lavoro a tempo indeterminato).

    In quest’ultima ipotesi occorrerà utilizzare più numeri d’ordine riportando su ciascuno di essi le informazioni relative al periodo.

    Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell’anno di riferimento e nell’ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 219 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 220, l’ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

    Nei punti 221 e 227 (C.a.p.) deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di lavoro dell’assicurato. Nel caso di prestazioni lavorative in più unità produttive si dovrà indicare il C.a.p. della località in cui l’attività si è svolta in modo prevalente.

    I punti 222 e 228 (Personale viaggiante) vanno barrati, in luogo della compilazione dei precedenti punti 221 e227, se il lavoratore assicurato rientra tra il personale viaggiante.

    3 - QUADRO SB - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED INDENNITA’ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITA’ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

    Il quadro SB non ha subito modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno.

    Il modello deve essere compilato dai sostituti che nel 1999 hanno erogato indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, anticipazioni e/o acconti sulle medesime indennità (art. 16, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.). Tra le altre indennità devono essere comprese le somme e i valori corrisposti, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

    E' opportuno sottolineare che, come per il Cud relativamente alle stesse fattispecie, i contenuti del quadro SB devono essere riferiti esclusivamente a somme effettivamente corrisposte nel 1999, a nulla rilevando la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro ovvero di insorgenza del diritto alla percezione, da parte del dipendente, delle somme stesse.

    Occorre porre attenzione al fatto che per quanto riguarda l’indicazione di indennità relative a rapporti di lavoro dipendente cessati nel 1973 e in anni precedenti, si dovrà far uso del quadro SN del Mod. 770/98: dovrà pertanto essere utilizzato un quadro di quella dichiarazione, avendo cura di indicare nell’apposito spazio l’anno di corresponsione.

    Nel caso in cui siano state effettuate, nei confronti di uno stesso percipiente, più erogazioni relative alla medesima indennità (corresponsione di due anticipazioni o di un acconto e del relativo saldo), si dovrà compilare un unico numero d’ordine comprensivo dei dati relativi ad entrambe le erogazioni.

    In caso di corresponsione di un acconto e del saldo, al punto 19 (Titolo) andrà indicato il codice B.

    Qualora debbano essere esposte più erogazioni, per le quali sono previste modalità diverse di determinazione dell’aliquota o della base imponibile (es. in caso di erogazione nel 1999 sia di T.F.R., sia di somme per incentivare l’esodo), dovranno essere compilati due distinti numeri d’ordine.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell'ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d'imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    3.1 - MODALITA' DI COMPILAZIONE

    3.1.1 - Elenco dei percipienti

    Punti da 1 a 10

    Devono essere indicate le consuete informazioni anagrafiche sui percipienti.

    Punto 11 - Data di inizio rapporto di lavoro

    Deve essere indicata, nella forma giorno, mese, anno, la data di inizio del rapporto di lavoro.

    Punto 12 - Data di cessazione del rapporto di lavoro

    Deve essere indicata, nella forma giorno, mese, anno, la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Punto 13 - Periodo di commisurazione

    Deve essere indicata l'anzianità aziendale del lavoratore, espressa in anni e mesi, sulla base della quale è stato erogato il trattamento di fine rapporto ed è stata calcolata la ritenuta fiscale, come riportato nelle caselle 62 e 63 del Cud 2000.

    Il periodo di commisurazione serve per determinare sia la riduzione spettante (£. 600.000 per anno di anzianità, indicata nella casella 57 del Cud 2000) sia il reddito di riferimento, sul quale calcolare l’aliquota media indicata nella casella 58 del Cud 2000.

    Punto 14 - Periodo convenzionale

    Deve essere indicata, in anni e mesi, l’eventuale anzianità convenzionale del lavoratore, spettante per contratto o per legge in aggiunta a quella effettiva, della quale si sia tenuto conto nella determinazione dell’entità del trattamento di fine rapporto ed indicata nell’apposito spazio tra le parentesi delle caselle 64 e 65 del Cud 2000.

    Secondo l'interpretazione ministeriale (Circ. Min. Finanze n. 2/8/040 del 5.2.1986), nel settore privato, sono da considerarsi anzianità convenzionali:

    a) l’anzianità, contrattualmente convenuta, che rende valido ai fini del rapporto, un periodo di tempo pregresso, genericamente o specificamente considerato (esempio: anzianità attribuita quale premio di assunzione nel rapporto di lavoro dei dirigenti; anzianità riconosciuta, per determinate qualifiche tecniche, in funzione della professionalità posseduta; anzianità attribuita quale premio di servizio per altre qualifiche rivestite nei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti con la stessa azienda o con aziende del gruppo; anzianità per servizi svolti all’estero);

    b) l’anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio, nel caso in cui il periodo di preavviso venisse computato al fine della determinazione del TFR, malgrado l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

    Punti 15 e 16 - Tempo parziale

    Deve essere indicato:

    - il numero degli anni e dei mesi nel corso dei quali il dipendente ha lavorato a tempo parziale;

    - la percentuale risultante dal rapporto tra ore prestate a tempo parziale ed ore contrattuali a tempo pieno nel periodo di cui sopra (ad esempio si indicherà 50% nel caso di lavoratore che abbia prestato, per l’intero periodo, la propria opera per 4 ore al giorno e 20 ore settimanali anziché le 8 ore al giorno e 40 settimanali previste per il tempo pieno).

    Punto 17 - Quota eccedente

    Deve essere indicata la parte delle indennità di fine rapporto che, maturando in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua, prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 (nuova disciplina del trattamento di fine rapporto), non concorre a formare il reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota IRPEF corrispondente (art. 17, comma 3 del T.U.I.R.).

    Il caso tipico è quello dei dirigenti industriali che, fino al 31 gennaio 1979, hanno maturato per contratto una mensilità e mezza e per i quali tale mezza mensilità, accantonata al 31 maggio 1982, deve essere mensilmente rivalutata sulla base degli stessi indici ISTAT utilizzati per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto (montante percentuale).

    Punto 18 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1999 - Mese erogazione

    Deve essere indicato il mese del 1999, espresso in forma numerica, nel corso del quale è stato erogato il T.F.R. o un’indennità equipollente ovvero anticipazioni e acconti degli stessi.

    Nel caso di più erogazioni in corso d'anno, si indica il mese dell’ultima di esse.

    Punto 19 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1999 - Titolo erogazione

    Deve essere indicato:

    - A - se si tratta di anticipazione (in costanza di rapporto di lavoro);

    - B - se si tratta di saldo;

    - C - se si tratta di acconto (per rapporti cessati nell'anno).

    - D - se si tratta di acconto di somme per incentivare l’esodo dei dipendenti;

    - E - se si tratta di saldo di somme per incentivare l’esodo dei dipendenti;

  • - F - se si tratta di anticipazioni di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

    - G - se si tratta di acconti di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

    - H - se si tratta di saldo di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

  • Con Circ. Min. Finanze n. 2/8/040 del 5.2.1986 è stato precisato che per "anticipi" sul TFR vanno intese tutte quelle erogazioni, a valere sul trattamento di fine rapporto, che vengono corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro e, solitamente, a seguito di formale richiesta dello stesso dipendente, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile.

    Gli "acconti" costituiscono invece somme erogate a titolo satisfativo, seppure parziale, di un trattamento di liquidazione relativo a un rapporto di lavoro dipendente già definitivamente cessato.

    Si parlerà infine di "saldo" di TFR sia quando la liquidazione viene corrisposta in un’unica soluzione, sia quando viene erogata l’ultima tranche in ipotesi di precedenti erogazioni di acconti e/o di anticipi. Pertanto, la corresponsione del "saldo" comporterà la determinazione dell’aliquota nell’ipotesi di erogazione del trattamento di fine rapporto a soggetti già percettori di anticipo, e la determinazione dell’"unica" aliquota nell'ipotesi di liquidazioni corrisposte in un’unica soluzione (ovviamente in mancanza di riliquidazione per fatti sopravvenuti). L’acconto, al contrario, non comporta modificazioni dell’aliquota precedentemente determinata, costituendo un mero frazionamento temporale della corresponsione della liquidazione.

    Punto 20 - T.F.R. o Indennità equipollenti corrisposti nel 1999 - % Abbattimento

    Questa casella deve essere compilata solo per i pubblici dipendenti.

    Deve infatti essere indicata la percentuale di abbattimento applicata alla "indennità equipollente" (cioè non al T.F.R.) prevista per i pubblici dipendenti dall'art. 17, c. 1, del T.U.I.R.: "L’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza".

    Punto 21 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1999 - Ammontare netto

    Deve essere indicato l’ammontare del T.F.R. o delle indennità equipollenti erogate nel 1999:

    - al netto degli eventuali acconti ed anticipazioni erogati dal 1974 al 1998, da indicare nel successivo punto 27 (e dell’abbattimento risultante dall’applicazione dell’aliquota, di cui alla casella 20);

    - al netto del contributo dello 0,50%, dovuto ai sensi dell’art. 3, c. 15, della legge n. 297/82, che il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS e poi trattiene dal T.F.R. maturato nell’anno dal lavoratore;

    - al lordo degli eventuali contributi obbligatori a carico del lavoratore (da indicare nel successivo punto 26).

    Punti 22-23-24-25 - Altre indennità corrisposte nel 1999 - Mese erogazione - Titolo

    erogazione - Abbattimento - Ammontare netto

    Per questi quattro punti vale quanto detto per le precedenti caselle 18-19-20-21 relative al T.F.R. o indennità equipollenti.

    Come è noto infatti ai fini dell’ammontare delle riduzioni e per la determinazione dell’aliquota si prendono in considerazione solo il T.F.R o le indennità equipollenti. Le "altre indennità" vengono tassate per il loro importo globale e con l’aliquota già determinata per il T.F.R.

    Per questo si richiede l’indicazione separata dell’ammontare netto del T.F.R. (punto 21) e delle altre indennità (punto 25).

    Tra queste ultime sono comprese:

    - le indennità sostitutive del preavviso, al lordo dei contributi obbligatori a carico del lavoratore (questi ultimi da indicare nel successivo punto 26);

    - le indennità erogate a fronte dell’obbligo di non concorrenza, corrisposte all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2125 C.C.);

    - i premi, le incentivazioni, le liberalità, il "premio di prepensionamento", altre somme intese a

    incentivare l’esodo del personale, ecc., comunque convenuti (per accordo diretto, per accordi

    sindacali, aziendali, ecc.);

    - le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del tardivo pagamento delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, esclusi gli interessi legali;

    - le indennità cd. integrative, normalmente costituite con il contributo del datore di lavoro e dello stesso lavoratore, per l'erogazione delle quali è prevista apposita organizzazione, sia direttamente presso il datore di lavoro, sia nella forma di Fondi, Casse e Gestioni speciali - sia autonome, sia costituite presso il datore di lavoro - che erogano somme in aggiunta allo specifico trattamento legale di fine rapporto.

    In questa ipotesi è previsto un abbattimento, da indicare nel punto 24, della parte imponibile pari all’importo dei contributi versati dal lavoratore (art.17, comma 2 del T.U.I.R.), sempreché risultino rispettate le seguenti condizioni:

    * tale somma non deve superare il 4% della retribuzione imponibile (al netto dei contributi);

  • * lo statuto della Cassa o del Fondo non deve prevedere clausole che consentano l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità spettante;
  • Come già detto per il precedente punto 21 l’ammontare delle "Altre indennità" deve essere indicato:

  • - al netto degli acconti ed anticipazioni erogati dal 1974 al 1998, da indicare nel successivo punto 28 (e dell’abbattimento indicato al punto 24);

    - al lordo degli eventuali contributi obbligatori a carico del lavoratore (da indicare nel successivo punto 26).

  • Punto 26 - Contributi obbligatori a carico del lavoratore

    Devono essere indicati i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore sugli importi di cui nei precedenti punti 21 e 25. Dal momento che il T.F.R. non costituisce imponibile previdenziale, l’ipotesi normale riguarda i contributi obbligatori sull’indennità sostitutiva di preavviso (che, come già detto, nel punto 25 deve essere riportata al lordo del contributi).

    In tale casella si ritiene non debba essere indicato il contributo aggiuntivo dello 0,50%, di cui all’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 297/82, che il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS e poi trattiene dal T.F.R. maturato nell’anno, in quanto:

  • - la norma letteralmente definisce il contributo "a carico del datore di lavoro", detraibile dal TFR dei lavoratori: quindi non è un contributo sul T.F.R. ma solamente detraibile dallo stesso;
  • - l’accantonamento del T.F.R. avviene al netto di tale contributo.

    Punti 27 e 28 - Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1998 - T.F.R. o indennità equipollente - Altre indennità

    Devono essere indicati gli importi lordi degli acconti e delle anticipazioni, erogati al lavoratori nel periodo 1974 - 1998 sul T.F.R. o indennità equipollente (punto 27) ovvero sulle altre indennità (punto 28). Infatti nella determinazione dell’imposta dovuta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, si deve tener conto di eventuali acconti ed anticipazioni erogati negli anni precedenti (comunque a partire dal 1974 anno di entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione).

    Le relative ritenute fiscali devono essere indicate nel successivo punto 39.

    Punto 29 - Totale indennità (21+25-26+27+28)

    Deve essere indicato il totale delle indennità risultante dalla somma degli importi riportati nei punti 21, 25, 27 e 28, al netto dei contributi obbligatori, riportati nel punto 26.

    Punto 30 - Totale riduzioni

    Deve essere indicato il totale dell’abbattimento spettante, pari a £. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione degli eventuali periodi di anzianità convenzionale, come indicato nella casella 57 del Cud.

    L’importo della deduzione di £. 600.000 si rende applicabile nei casi di cessazioni di rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, cioè nei confronti di soggetti che al 31.12.97 erano in costanza di rapporto di lavoro e il cui diritto alla percezione del T.F.R. è sorto dal 1° gennaio 1998. Pertanto, sebbene l’indennità venga corrisposta nel 1998, per le interruzioni di rapporti avvenuti fino al 30.12.97 competerà il precedente abbattimento a 500.000 lire .

    L'importo di £. 600.000 deve essere rapportato:

    - per le frazioni di anno, a dodicesimi (= £. 50.000/mese);

    - per il lavoro a part-time, alla percentuale risultante dal rapporto tra ore lavorate a tempo parziale ed ore contrattuali a tempo pieno.

    Se cioè un lavoratore per un anno ha effettuato una prestazione di 20 ore, rispetto alle 40 contrattuali, l'abbattimento spettante per quest’anno è pari a £. 300.000 (= 600.000 x 20/40).

    Qualora le riduzioni risultassero superiori all’ammontare del T.F.R., nella casella in esame si deve indicare un importo pari a quest’ultimo.

    Punto 31 - Reddito di riferimento

    Deve essere indicato il T.F.R. o indennità equipollente, che è stato utilizzato per la determinazione del reddito di riferimento al numeratore della formula:

    T.F.R. o indennità equipollente

    Reddito di riferimento = ----------------------------------- x 12

    Periodo di commisurazione

    Punto 32 - Aliquota

    Deve essere indicata l’aliquota media di tassazione, indicata nella casella 58 del Cud, ottenuta applicando la formula:

    IL x 100

    --------------------

    RR

    dove:

    IL = è l’imposta lorda calcolata applicando al reddito di riferimento (RR) le aliquote IRPEF in vigore nel 1999.

    RR = è il reddito di riferimento, calcolato con la formula di cui al precedente punto 31.

    Punti 33 e 34 - Art. 4, 3° comma, L. 482/1985 - Retribuzione media biennio precedente -

    Aliquota

    Tali punti devono essere compilati solo nel caso di applicazione dell’art. 4, 3° comma, della Legge n. 482/1985, che prevede: "Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, (cioè prima del 1° ottobre 1985), qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano stato in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge".

    L’espressione legislativa riveste un duplice significato: oltre cioè a voler dire che le indennità o quote di esse corrisposte dopo il l° ottobre 1985 sono soggette alla nuova normativa, significa anche che, nei loro confronti, si applicano tutte le disposizioni del 1° comma, ultimo periodo, dello stesso articolo, che prevede che "in nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta".

    Pertanto i sostituti d'imposta, con riguardo ai rapporti cessati prima dell’1.10.1985, sia nel liquidare le indennità non ancora corrisposte, sia nel liquidare ulteriori quote o saldi delle stesse già parzialmente corrisposte prima dell’1.10.1985, terranno conto del fatto che la nuova imposta non può in ogni caso essere superiore a quella che sarebbe stata applicata dagli stessi sostituiti secondo il vecchio sistema, riducendo conseguentemente l’importo delle ritenute dopo aver operato gli opportuni confronti fra i due sistemi, ove il nuovo sistema risulti più gravoso del vecchio.

    Se il datore di lavoro, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, c.3 della Legge n. 482/1985, deve averne fatto specifica menzione nell’apposito spazio del Cud riservato alle Annotazioni.

    Punti 35 e 36 -Imponibile T.F.R - Imponibile altre indennità

    Devono essere indicati rispettivamente l’ammontare imponibile ai fini fiscali del T.F.R. (al netto quindi delle riduzioni spettanti) e l’ammontare imponibile delle altre indennità e somme (per le quali, com’è noto, non competono invece abbattimenti).

    Punto 37 - Imponibile dell’anno

    Questa casella va compilata solo se nel periodo 1988-1998 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o un’anticipazione, cioè solo se è stata compilata la casella 34 del Cud.

    Ai sensi dell’art. 16 del T.U.I.R., chi riceve somme a titolo di T.F.R. o somme soggette allo stesso trattamento fiscale può optare, in alternativa alla tassazione separata, per la tassazione ordinaria, se la ritiene più conveniente, in sede di dichiarazione dei redditi.

    La facoltà può essere esercitata solo con riferimento alle indennità di fine rapporto e loro anticipazioni e acconti percepiti a decorrere dal 1988 e limitatamente a quelle indennità per le quali non si sono avuti negli anni precedenti (sino al 31.12.87) né acconti né anticipazioni.

    Una volta esercitata questa opzione nell’anno in cui è stata percepita l’anticipazione o l’acconto, il percipiente è tenuto a mantenere l’opzione anche al momento di ricevere il saldo.

    Le caselle 27 e 28 sono state introdotte per consentire all’Amministrazione di verificare chi ha ricevuto acconti o anticipazioni a decorrere dal 1988 e se, al momento di ricevere il saldo, mantiene lo stesso regime di tassazione.

    L’importo da indicare è dato dalla differenza tra l'imponibile complessivo (punto 38) e l’imponibile dell’acconto o anticipazioni ricevuti nel periodo 1988 - 1998 (punti 27 e 28) che corrisponde alla parte di imponibile del T.F.R. erogato nell’anno di riferimento.

    Punto 38 - Totale reddito imponibile

    Deve essere indicato il reddito imponibile ai fini IRPEF, al quale deve essere applicata l’aliquota fiscale per determinare l’imposta dovuta, corrispondente alla somma dei punti 35 e 36.

    Punto 39 - Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1998

    Devono essere indicate le ritenute fiscali operate sugli acconti e sulle anticipazioni, di cui ai precedenti punti 27 e 28 erogati dal 1974 al 1998.

    Punto 40 - Imposta dovuta

    Deve essere indicato l’importo ottenuto applicando l’aliquota del punto 32 sul totale del reddito imponibile indicato al punto 38.

    Punto 41 - Ritenute fiscali operate in eccedenza

    Deve essere compilata solo se il totale delle ritenute operate (punto 42) risulta superiore all’imposta dovuta (punto 40).

    Ciò può verificarsi nell’ipotesi in cui un’anticipazione sia stata già tassata (ad esempio, prima dell’entrata in vigore della Legge 482/95), mentre, al momento della riliquidazione, il saldo risulti a credito a seguito di un abbattimento che riduca l’imponibile al di sotto dell’anticipazione a suo tempo erogata.

    Il rimborso al contribuente dell’imposta trattenuta in eccedenza potrà avvenire solo in seguito al controllo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’importo indicato in questa casella.

    Punto 42 - Ritenute operate

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute fiscali operate nel 1999 sulle indennità di fine rapporto al netto, quindi, delle ritenute effettuate su acconti e anticipazioni erogati in anni precedenti esposte al punto 39.

    Punto 43 - Ritenute sospese

    In questo punto deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

    Punti 44 - 45 - 46 - 47 - Art. 2122 Cod. Civ. - Tipo - Quota spettante - Indennità spettante - Codice fiscale del dipendente deceduto

    I punti in esame devono essere compilati solo nel caso in cui il trattamento di fine rapporto sia stato percepito dagli eredi e dagli aventi diritto del lavoratore deceduto.

    In tal caso devono essere, indicati:

    - i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 44 a 47, del lavoratore dipendente deceduto;

    - per ciascun avente diritto o erede, vanno compilati ulteriori numeri d’ordine, esponendo solo i dati anagrafici, i dati contabili dei punti da 45 a 46 e al punto 47 il codice fiscale del dipendente deceduto;

    - nel punto 44 deve essere indicato il codice:

    1) se trattasi di erogazione di indennità ai sensi dell’art. 2122 C.C. o delle leggi speciali

    corrispondenti;

    2) in caso di eredità;

  • - nel punto 45 deve essere indicata la quota percentuale dell’indennità di fine rapporto spettante all’erede, o avente diritto, come risultante dalla casella 66 del Cud 2000;
  • - nel punto 46 deve essere indicata, per ciascun erede o avente diritto, la quota parte

    dell’indennità spettante, calcolata con la percentuale del punto 45.

    Se nel corso del 1999 sono state corrisposte somme sia al deceduto che agli eredi o aventi diritto, deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

    4 - QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI

    Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta che nel corso del 1999 hanno corrisposto a persone fisiche o ad associazioni costituite tra artisti e professionisti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, o ad essi assimilati di cui all’art. 49 del T.U.I.R. e alcuni redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1 del T.U.I.R., cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 600/73 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

    Il Quadro SC raccoglie tutti i redditi di lavoro autonomo e pertanto dall’anno scorso non è più necessario effettuare alcuna distinzione tra redditi assoggettabili o meno al Contributo Inps 10 - 12%.

    A partire dallo scorso anno non sussiste più nemmeno l’obbligo di inoltro all’Inps di una copia del quadro del 770 relativo ai redditi inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione alla Gestione separata lavoro autonomo Inps 10 - 12%.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell'ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d'imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    4.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

    4.1.1 Elenco dei percipienti

    Nei punti da 1 a 10 devono essere riportate le generalità del percipiente; qualora a uno stesso percipiente siano state corrisposte somme a vario titolo, soggette a regime impositivo differente, dovranno essere utilizzati tanti numeri d’ordine quante sono le diverse tipologie di somme corrisposte.

    I punti da 11 a 14 devono essere compilate solo se il percipiente è un "non residente".

    Nel punto 15 (Causale) dovrà essere riportata la causale del pagamento effettuato dal sostituto, utilizzando uno dei seguenti codici:

    A - Per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

    B - Per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;

    C - Per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);

    D - Per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;

    E - Per prestazioni rese nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;

    F - Per indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;

    G - Per l’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

    H - A titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

    I - A titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

    K - Per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;

    L - Per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;

    M - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

    N - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

    P - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;

    Q - Per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore, di

    opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico;

    R - Per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    S - A titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;

    T - Altro titolo diverso dai precedenti.

    Nel punto 16 (Ammontare lordo del compenso corrisposto) deve essere indicato l’ammontare lordo dei compensi corrisposti dal sostituto nel 1999; le Istruzioni Ministeriali precisano che "il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17". Ricordiamo che neppure l’IVA corrisposta dal sostituto al lavoratore autonomo soggetto passivo di tale imposta dovrà essere indicata. Il compenso deve essere invece al lordo del 4% addebitato a titolo di rivalsa dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps del 10-12%, in quanto tale importo fa parte del compenso e concorre a formare l’imponibile su cui va operata la ritenuta.

    Nel punto 17 (Somme non soggette a ritenuta) deve essere indicata la parte non soggetta a ritenuta delle somme corrisposte al lavoratore autonomo (ad esempio, la detrazione forfettaria del 25% nel caso di compensi erogati a fronte di utilizzo di diritti d’autore) ovvero, nei casi limitati consentiti dalla normativa, dei rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento (ad esempio, pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura).

    In questo punto devono essere inoltre indicati i compensi d'importo inferiore a £. 50.000 per prestazioni di lavoro autonomo occasionale corrisposti da enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

    Nel punto 18 (Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale) occorre indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto il sostituto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni: va compilata solo se è stata barrata la casella del punto 11 (N.R.).

    Nel punto 19 (Imponibile) deve essere indicato l'ammontare imponibile su cui applicare il prelievo costituito dalla differenza tra i dati contenuti nei punti 16 e 17.

    Nel punto 20 (Ritenute operate) deve essere indicato l’importo della ritenuta operata sulla base imponibile indicata nel punto 19.

    Nel punto 21 (Ritenute sospese) deve essere indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

    5 - QUADRO SD - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1999

    Il presente quadro raccoglie i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 1999.

    I dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel corso del 2000 non devono essere riportati nel presente quadro, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da presentare nel 2001.

    I sostituti d’imposta sono tenuti a compilare il presente quadro riportando:

    * nei punti da 9 a 36 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi da luglio a dicembre 1999, per il saldo dell’Irpef 1998, per l’addizionale regionale all’Irpef 1998 del dichiarante e del coniuge dichiarante, per la prima rata di acconto dell’Irpef per il 1999, per l’acconto del 20% dell’imposta su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

    * nei punti da 37 a 41 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di novembre e dicembre 1999, relativamente alla seconda o unica rata di acconto dell’'Irpef dovuta per il 1999.

    * nei punti da 42 a 45 i dati identificativi del Caf-dipendenti che ha effettuato la comunicazione Mod. 730-4 o Mod. 730-4 integrativo al sostituto.

    Vanno riportati, inoltre, i dati delle operazioni effettuate conseguenti a:

    - comunicazioni rettificative e integrative Modd. 730-4 ;

    - comunicazioni (anche integrative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;

    - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;

    - conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

    Vanno infine esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta nel corso del 1999.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    5.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

    I dati relativi ai conguagli vanno indicati distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. Nello stesso numero d’ordine, qualora si verifichino i presupposti, si devono compilare sia i punti da 9 a 36, sia quelli da 37 a 41.

    5.1.1 Elenco dei percipienti

    I punti da 1 a 7 sono riservati alle indicazioni dei dati anagrafici del dipendente.

    Il punto 8 (Causale) deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

    A - se le operazioni di conguaglio sono relative ad un lavoratore dipendente o ad un percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

    B - se le operazioni di conguaglio sono relative ad un collaboratore coordinato e continuativo

    Nei punti 9 e 37 va indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente nei successivi punti da 10 a 36 e da 38 a 41.

    Nei punti 12, 15, 20, 25, 29 e 39 devono essere indicati gli interessi per incapienza della retribuzione trattenuti nel mese indicato nei sopracitati punti 9 e/o 37. Tali interessi nella misura dello 0,4% mensile dovevano essere versati cumulativamente ai tributi cui si riferivano, senza quindi un’autonoma indicazione sui modelli di versamento.

    Nei punti 13, 16, 21, 26 e 30 devono essere indicati gli interessi per rateizzazione (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/97) trattenuti nel mese indicato nel punto 9. La richiesta di rateazione doveva essere espressa dal contribuente indicando (Sezione VI, colonna F7, casella 3 del Mod. 730) il numero delle rate (da due a sei) in cui intendeva frazionare il debito complessivo a titolo di saldo Irpef 1998, di addizionale regionale all’Irpef 1998, di acconto sui redditi soggetti a tassazione separata e di primo acconto Irpef per il 1999. Gli interessi dello 0,5% mensile, applicati sulle rate successive alla prima, dovevano essere versati con il codice 1668 (per la sezione Erario) e con il codice 3805 (per la sezione Regioni), con autonoma indicazione sul Mod. F24.

    Nei punti 22 e 27 devono essere indicati i codici delle regioni relativi rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante rilevabili dai Modd.730 o 730-4.

    I punti 32 e 41 (Esito) devono essere compilati per indicare il motivo per cui il conguaglio non sia stato effettuato in tutto o in parte (tali punti vanno compilati anche quando non risulta alcun debito o credito); in tal caso devono essere utilizzati i seguenti codici:

    A - cessazione del rapporto di lavoro;

    B - aspettativa senza retribuzione;

    C - decesso;

    D - retribuzione insufficiente;

    E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;

    F - richiesta di minore secondo o unico acconto;

    G - situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere indicati più codici;

    H - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;

    L - tutti gli importi da esporre nei punti da 10 a 31 o da 38 a 40, con riferimento ad uno stesso mese, sono inferiori alle 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione)

    T - altro.

    Nel punto 33 (Tipo) deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando i seguenti codici:

    A - conguaglio derivante da Mod. 730-3 integrativo;

    B - conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;

    C - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

    D - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;

    E - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;

    F - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;

    G - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

    H - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;

    L - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

    M - dati risultanti dal Mod. 730-3 o 730-4 rettificato;

    N - conguaglio non effettuato o non completato;

    T - altro.

    I punti 34 e 35 (Tot. rate - Num. rate) vanno compilati nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la rateazione e in essi devono essere indicati rispettivamente il numero di rate richieste dal dipendente e il numero della rata trattenuta nel mese indicato al punto 9.

    Nel punto 36 (Mod. 730/99) deve essere riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/99 non è risultato liquidabile:

    01 - errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante;

    02 - errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (dichiarante);

    03 - errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante;

    04 - errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (coniuge dichiarante);

    05 - errata o incompleta dichiarazione del quadro A Mod. 730/99 del dichiarante;

    06 - errata o incompleta dichiarazione del quadro A Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    07 - errata o incompleta dichiarazione del quadro B Mod. 730/99 del dichiarante;

    08 - errata o incompleta dichiarazione del quadro B Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    09 - errata o incompleta dichiarazione del quadro C Mod. 730/99 del dichiarante;

    10 - errata o incompleta dichiarazione del quadro C Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    11 - errata o incompleta dichiarazione del quadro D Mod. 730/99 del dichiarante;

    12 - errata o incompleta dichiarazione del quadro D Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    13 - errata o incompleta dichiarazione del quadro E Mod. 730/99 del dichiarante;

    14 - errata o incompleta dichiarazione del quadro E Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    15 - errata o incompleta dichiarazione del quadro F Mod. 730/99 del dichiarante

    16 - errata o incompleta dichiarazione del quadro E Mod. 730/99 del coniuge dichiarante;

    Punti da 42 a 45 - Dati identificativi del Caf-dipendenti che ha prestato assistenza

    Queste caselle devono essere compilate solo se l’assistenza fiscale al lavoratore interessato è stata resa da un Caf-dipendenti; in tal caso nelle caselle in esame devono essere riportati rispettivamente: codice fiscale, denominazione, numero d’iscrizione all’albo del C.A.F. e data di ricezione del Mod. 730-4 concernente la comunicazione e nel contempo la bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile dei Modd. 730/99 al sostituto al fine di verificarne la tempestività.

    RETTIFICA

    CASO 1

    Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei modelli 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese vanno esposti su specifici numeri d'ordine. In particolare si precisa che, nei casi di rettifica del solo codice regione dell’addizionale regionale, va compilato uno specifico numero d’ordine nel quale compilare i soli punti 22 e/o 27.

    Il sostituto deve compilare un ulteriore numero d’ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

    * i dati desunti dai Modd. 730-base e 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:

    - importo da rimborsare IRPEF saldo 1998 (punto 10);

    - importo da trattenere IRPEF saldo 1998 (punto 11);

    - prima rata di acconto IRPEF per il 1999 (punto 14);

  • - importo da rimborsare per addizionale regionale all’IRPEF 1998 relativo al dichiarante (punto 18);

    - importo da trattenere per addizionale regionale all’IRPEF 1998 relativo al dichiarante (punto 19);

  • - codice regione del dichiarante (punto 22);

  • - importo da rimborsare per addizionale regionale all’IRPEF 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 23);

    - importo da trattenere per addizionale regionale all’IRPEF 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 24);

  • - codice regione del coniuge dichiarante (punto 27);

  • - importo da trattenere per acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (punto 28);
  • - seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1999 (punto 38);

    * nel punto 33 (Tipo) dello stesso numero d’ordine va indicato il codice M (dati risultanti dal

    Mod. 730-3 o 730-4 rettificato).

    CASO 2

    Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei Caf-dipendenti degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti, perché consegnato in ritardo da parte del Caf o per causa dipendente dal sostituto, devono essere utilizzati:

    - uno o più numeri d’ordine per l’indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 33 del primo numero d’ordine dovrà essere riportato il codice H (conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto) o L (conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio).

    - un ulteriore numero d’ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le

    specifiche istruzioni sopra evidenziate.

    Se a seguito di rettifica il sostituto ha effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto Irpef e/o di acconto sui redditi soggetti a tassazione separata e/o di seconda rata di acconto Irpef, dovranno essere compilati rispettivamente i punti 17, 31 e 40.

    CONGUAGLIO NON EFFETTUATO O NON COMPLETATO

    Nei casi in cui il sostituto non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio (ad esempio a causa della cessazione del rapporto di lavoro o dell’insufficienza delle ritenute o delle retribuzioni) occorrerà compilare un apposito numero d’ordine nel quale esporre nei punti 10, 18 e 23 gli importi non rimborsati e nei punti 11, 14, 19, 24, 28 e 28 gli importi non trattenuti. In tale numero d’ordine deve essere compilato il punto 33 con il codice N, mentre devono essere compilati i punti 9 e 37.

    6 - QUADRO SE - PROVVIGIONI

    Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposte nel 1999, nonché provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 426/71, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    6.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

    6.1.1 Elenco dei percipienti

    Nei punti da 1 a 10 devono essere riportate le generalità del percipiente.

    Nel punto 11 deve essere indicata la causale del pagamento delle provvigioni utilizzando uno dei seguenti codici:

    A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;

    B - agente o rappresentante plurimandatario;

    C - commissionario;

    D - mediatore;

    E - procacciatore di affari.

    F - incaricati per la vendita a domicilio;

    G - incaricati per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.87, n. 67);

    T - altro soggetto diverso dai precedenti.

    Nel punto 12 (Ammontare lordo corrisposto) deve essere indicato il totale corrisposto sia in denaro (compresi gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio) sia in natura (ad esempio, viaggi premio), al lordo delle somme non soggette a ritenuta di cui ai successivi punti 13 e 14.

    Secondo quanto contenuto nella circolare del ministero delle Finanze n. 24/8/845 del 10.06.83, la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita:

    - dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al mediatore, al rappresentante di commercio e al procacciatore d’affari per l’attività da questi prestata;

    - da eventuali soprapprezzi riconosciuti, derivanti dalla differenza tra prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante o procacciatore d’affari;

    - da compensi speciali derivanti da prestazioni di garanzia sul regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (ad esempio, a titolo di "star del credere");

    - da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il preponente concluda

    direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;

    - da corrispettivi o proventi in natura;

    - da ogni altro compenso inerente all’attività dei soggetti ricordati, compresi i rimborsi spese

    connessi all’attività stessa ed escluse somme anticipate per conto dei committenti, che saranno indicati nel successivo punto 13.

    Il punto 13 (Spese anticipate) contiene l’indicazione delle somme non soggette a ritenuta ricevute a titolo di rimborso per spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti (come tali risultanti da fattura o altro documento contabile intestato al preponente o alla casa mandante).

    Nel punto 14 (Quota provvigioni) occorre indicare la quota di provvigione (l’importo, non la percentuale) esclusa dalla base imponibile pari al 50% o all’80% a seconda che i percipienti non abbiano ovvero abbiano dichiarato ai loro committenti, preponenti o mandanti, secondo le modalità di cui al Dm 16 aprile 1983, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di terzi, richiedendo conseguentemente la riduzione della base imponibile.

    Nel punto 15 (Imponibile) deve essere indicato l’importo imponibile ottenuto per differenza dal dato esposto nel punto 12 e quelli esposti nei punti 13 e 14 .

    Il punto 16 contiene gli importi delle ritenute operate.

    Nel punto 17 (Ritenute sospese) deve essere indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nel precedente punto 16.

    7 - QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

    In questo devono essere indicati i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nei diversi quadri staccati del modello di dichiarazione 770/2000.

    Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assicurati, laddove richiesto, devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

    Dati rilevati dal quadro SA

    Nel rigo SS1 bisogna indicare:

    * nel punto 1 il numero complessivo dei dipendenti elencati nel quadro SA, compresi anche quelli elencati ai soli fini previdenziali o assicurativi, con esclusione degli eredi;

    * nel punto 2 il numero complessivo dei soggetti che hanno percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente elencati nel quadro SA, compresi anche quelli elencati ai soli fini previdenziali o assicurativi, con esclusione degli eredi;

    * nel punto 3 il totale degli importi indicati ai punti 22;

    * nel punto 4 il totale degli importi indicati ai punti 23;

    * nel punto 5 l’importo totale relativo ai punti 24;

    * nel punto 6 l’importo totale relativo ai punti 29;

    * nel punto 7 l’importo totale relativo ai punti 30;

    * nel punto 8 l’importo totale relativo ai punti 31;

    * nei punti 9 e 10, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 32 e 33;

    * nel punto 11 l’importo totale relativo all’addizionale regionale all’Irpef che il sostituto d’imposta deve trattenere nel corso dell’anno 2000;

    * nel punto 12 l’importo totale relativo ai punti 34;

    * nei punti 13 e 14, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 35 e 36;

    * nel punto 15 l’importo totale relativo all’addizionale comunale all’Irpef che il sostituto d’imposta deve trattenere nel corso dell’anno 2000;

    * nei punti 16, 17, 18 e 19, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 37, 38, 39 e 40;

    * nei punti 20, 21, 22 e 23 gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 48 e 56, 49 e 57, 50 e 58, 51 e 59;

    * nei punti 24, 25, 26, 27 e 28 il totale degli importi totali relativi, rispettivamente, nei punti 60, 61, 62, 63 e 64;

    * nel punto 29 il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPS;

    * nel punto 30 l’importo totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPS;

    * nel punto 31 il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAI;

    * nel punto 32 l’importo totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPDAI;

    * nel punto 33 il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAP;

    * nel punto 34 l’importo totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPDAP;

    Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 3 a 28 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d’ordine nei quali è stata barrata la casella del punto 43del quadro SA

    Dati rilevati dal quadro SB

    Il rigo SS2 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati con esclusione degli eredi.

    Nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 va indicato, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 21, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 42 e 43.

    Dati rilevati dal quadro SC

    Il rigo SS3 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati.

    Nei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 va indicato, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

    Dati rilevati dal quadro SD

    Nel rigo SS4 bisogna indicare:

    * nel punto 1 il numero complessivo dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale diretta dal sostituto d’imposta nell’anno 1999 a seguito di presentazione del Mod. 730/99;

    * nel punto 2 il numero complessivo ai quali il sostituto d’imposta ha effettuato i conguagli a seguito di comunicazione da parte di un C.A.F..

    I restanti punti del riquadro devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d’ordine nei quali è stato compilato il punto 33 con il codice M.

    * nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rispettivamente il totale degli importi dei punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;

    * nei punti 11, 12, 13 e 14 rispettivamente il totale degli importi dei punti 18 e 23, 19 e 24, 20 e 25, 21 e 26;

    * nei punti 15, 16, 17 e 18 rispettivamente il totale degli importi dei punti 28, 29, 30 e 31;

    * nei punti 19, 20 e 21 rispettivamente il totale degli importi dei punti 38, 39 e 40.

    * nel punto 22 il compenso spettante in relazione l’assistenza fiscale prestata nel corso del 1999;

    * nel punto 23 l’ammontare dei maggiori compensi spettanti, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Dirigenziale 15 giugno 1999, per l’assistenza fiscale prestata nell’anno 1998 ed utilizzato dal sostituto effettuando una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali relative all’anno 1999.

    Dati rilevati dal quadro SE

    Il rigo SS5 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati.

    Nel punto 2 si deve indicare il totale relativo ai punti 12

    Nei punti 3, 4, 5, 6 e 7 si deve indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17.

    8 - QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, RELATIVI VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA

    Nel quadro ST devono essere indicate tutte le ritenute operate, i relativi versamenti, nonché altri dati ad esso relativi.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    Occorre innanzitutto fornire alcune regole di carattere generale:

    1) non si deve tenere conto delle compensazioni orizzontali effettuate nei modelli F24 anche se l’utilizzo di crediti per altri tributi e/o contributi risultanti da dichiarazioni annuali (ad esempio l’IVA annuale - cod. trib. "6099") e dalle denunce periodiche contributive ha avuto l’effetto di azzerare il debito per ritenute. Pertanto, dal momento che queste operazioni sono ininfluenti, le ritenute esposte nel modello F24 si devono considerare come regolarmente versate;

    2) si deve invece tenere conto delle sole compensazioni verticali, vale a dire quelle effettuate dal sostituto d’imposta utilizzando eccedenze di ritenute, crediti d’imposta e restituzioni (rimborsi di imposte scaturenti dai modelli 730). Poiché si tratta di "movimenti" contabili eseguiti dai sostituti prima della compilazione dei modelli F24 (nei quali si espone l’importo già al netto dei crediti compensati), tramite l’esame del quadro ST l’Amministrazione finanziaria verrà così messa a conoscenza delle operazioni che stanno a monte dei minori versamenti effettuati o addirittura non effettuati.

    ERRORI NEI MODELLI F24

    Una grande novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di sanare eventuali errori nella indicazione sul modello di pagamento di codici tributo e/o di codici regione.

    In questo caso, occorrerà compilare un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5.

    Occorre quindi compilare un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, 11 e 12, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.

    8.1.1 - Ritenute alla fonte e relativi versamenti

    - Punto 1 - Periodo di riferimento

    Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento F24 o F23 è prevista l’indicazione del solo anno di riferimento (ad es. addizionali all’Irpef o sanzioni per ravvedimento operoso).

    Occorre precisare che:

    - per i versamenti trimestrali o semestrali, bisogna indicare l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;

    - nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, si dovrà indicare il mese di chiusura dell’esercizio.

    - nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2000 e riferite all’anno 1999, nel punto 1 "Periodo di riferimento" si dovrà indicare il mese di dicembre 1999 e nel punto 8 "Note" il codice "B", a prescindere da quanto indicato sul modello F24.

    - Punto 2 - Ritenute effettuate

    Deve essere indicato l’importo delle ritenute operate.

    Con riferimento a tale punto esponiamo le modalità di compilazione per alcuni casi particolari:

    - Conguaglio di fine anno 1999 a debito

    Per i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno a debito, con ritenute sulle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 2000, si deve indicare nel punto 2 l’importo delle ritenute relative al conguaglio e al punto 10 il codice tributo 1013.

    Nei casi di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle ritenute dovute per il conguaglio, se il dipendente ha scelto di farsi trattenere nel corso del 2000 l'importo rimasto incapiente, devono essere indicati i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate fino alla data di presentazione del modello 770/2000. In tali casi, le ritenute operate da marzo 2000 devono essere maggiorate dello 0,5% mensile.

    - Conguaglio di fine anno 1998 a debito con incapienza delle retribuzioni

    In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle ritenute dovute conseguenti al conguaglio a debito di fine anno 1998, se il dipendente aveva scelto di farsi trattenere nel corso del 1999 l'importo rimasto incapiente, devono essere indicate le ritenute operate e i relativi versamenti effettuati nel 1999, successivamente alla data di presentazione del modello 770/99, maggiorati dell'1 % mensile.

    - Conguaglio di fine anno o di fine rapporto con risultato a credito - Restituzione del credito con le ritenute operate nello stesso mese o con anticipazione da parte del sostituto

    1) Se le ritenute operate nello stesso mese sono superiori alle ritenute che risultano a credito dei dipendenti, al punto 2 si indica la differenza;

    2) Se le ritenute operate nel mese sono uguali o inferiori al credito dei dipendenti, non si compila il rigo, in quanto il sostituto non ha effettuato alcun versamento;

    3) Se le ritenute operate nel mese sono inferiori al credito dei dipendenti e il sostituto ha provveduto alla restituzione a favore dei dipendenti anticipando direttamente le somme, non si compila il rigo e si indica l'importo anticipato dal sostituto al rigo ST23.

    Nel mese successivo in cui il sostituto ha recuperato l'importo anticipato, si deve indicare al punto 2 l'intero importo delle ritenute operate e al punto 4 l’importo dell'anticipazione recuperata;

    4) Se per restituire il credito ai dipendenti il sostituto ha utilizzato ritenute versate in eccesso relative ad altre categorie di reddito, in misura pari al credito, non si compila il rigo.

    Se invece le ritenute in eccesso utilizzate sono state inferiori al credito dei dipendenti al punto 2 si indica la differenza.

    Le ritenute in eccesso relative ad altre categorie di reddito vanno analiticamente esposte nel quadro e vanno comprese nell'importo da indicare al rigo ST28. Questa possibilità non dovrebbe essere stata utilizzata da nessun sostituto di imposta nel 1999, in quanto il D.P.R. n. 542/1999, che la prevede, è entrato in vigore solo il 3 marzo 2000.

    - Punto 3 - Ritenute non versate per versamenti in eccesso

    Deve essere indicato l’importo dell’eccedenza di cui all’art. 1 del D.P.R. 445/97 utilizzato a scomputo delle dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, concretizzando dei minori versamenti a seguito di ritenute versate in eccesso in periodi precedenti.

    Con riferimento a tale punto esponiamo le modalità di compilazione per le varie casistiche verificabili:

    1) ritenute indicate al rigo ST25: si tratta delle eccedenze di ritenute evidenziate nel 770/99 ai righi ST22 e ST23, per le quali il sostituto aveva chiesto l'utilizzo in compensazione, al netto dell'importo utilizzato per la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna con altri tributi e/o contributi prevista dal D.Lgs.n. 241/97;

    2) eccedenze indicate al rigo ST27: si tratta dei versamenti effettuati in eccesso nel corso del 1999 e utilizzati per lo scomputo dai successivi versamenti di ritenute relative alla stessa categoria di reddito;

    3) eccedenze indicate al rigo ST30: si tratta delle eccedenze di ritenute su interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi evidenziate nel quadro RZ del modello Unico 99 per le società di capitali e gli enti non commerciali, per le quali il sostituto ha chiesto l'utilizzo in compensazione, nonché dei versamenti fatti in eccesso nel corso del 1999 e delle restituzioni fatte dal sostituto nel 1999 relativamente ai predetti proventi.

    .

    - Punto 4 - Ritenute non versate per restituzioni effettuate dal sostituto

    Deve essere indicato l’importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo delle dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, derivanti da restituzioni relative al 1999 effettuate dallo stesso sostituto evidenziato nel rigo ST28 del presente quadro, quali:

    1) eccedenze indicate al rigo ST22: si tratta delle eccedenze di ritenute a credito dei dipendenti derivanti dal conguaglio di fin anno 1998, utilizzate per ridurre i versamenti delle ritenute nel 1999. Tali eccedenze sono state indicate nel 770/99, quadro ST, rigo ST25;

    2) somme anticipate dal sostituto per restituire ai dipendenti o ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i crediti derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro;

    3) eccedenze di versamenti di ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzate dal sostituto per restituire ai dipendenti o ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i crediti derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro (questa possibilità non dovrebbe essere stata utilizzata da nessun sostituto di imposta nel 1999, in quanto il D.P.R. n. 542/1999, che la prevede, è entrato in vigore solo il 3 marzo 2000);

    4) crediti di Irpef e di addizionale regionale all’Irpef risultanti dall’assistenza fiscale;

    5) compensi spettanti al sostituto che ha prestato assistenza fiscale diretta;

    6) restituzione di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria applicate e non dovute;

    7) restituzione del 60 % dell’Eurotassa;

    8) altri importi utilizzati per motivi diversi da quelli sopra indicati, da evidenziare indicando al punto 8 il codice "Z".

    - Punto 5 - Ritenute non versate per crediti di imposta

    Deve essere indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo ST29 del presente quadro

    - Punto 6 - Totale importo versato

    Deve essere indicato l’importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" del modello F24, comprensivo degli eventuali interessi a seguito di ravvedimento operoso:

    - Punto 7 - Interessi versati

    Deve essere indicato l’importo degli interessi, già ricompresi nel precedente punto 6, versati spontaneamente dal sostituto d’imposta a seguito di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

    In tal caso, si dovrà procedere come segue:

    * in un rigo bisognerà indicare i dati relativi al tardivo versamento, oggetto di ravvedimento, effettuato con il modello F24:

    - punto 1 - il mese e l’anno in cui sono state corrisposte effettivamente le somme le cui ritenute sono state versate tardivamente;

    - punto 2 - l’ammontare delle ritenute operate (al netto degli interessi);

    - punto 6 - l’ammontare delle ritenute versate tardivamente (comprensive degli interessi)

    - punto 7 - l’ammontare degli interessi maturati sulle ritenute versate tardivamente;

    * in altro rigo bisognerà indicare i dati relativi al versamento della sanzione amministrativa, applicata dal sostituto d’imposta, effettuato con il modello F23:

    - punto 6 - l’importo della sanzione versata;

    - punto 10 - il codice tributo utilizzato per il versamento (692T - sanzione pecuniaria sostituti d’imposta);

    - punto 13 - il codice "F";

    - punto 14 - la data di versamento.

    - Punto 8 - Note

    Per la compilazione di questa colonna devono essere indicati i seguenti codici:

    A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall’art. 2, comma 1, del D.P.R.10 novembre 1997, n. 445 (sostituti minori);

    B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973,su somme e valori relativi al 1999 erogati entro il 12 gennaio 2000;

    C - se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259;

    D - se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1037), deliberati fino al 30 giugno 1998, i cui versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 1999 e il 16 marzo 2000;

    E - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 2 del D.L. 10.6.1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (premio d’assunzione);

    F - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 45 del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito dalla Legge 22.3.1995, n. 85.

    G - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 213, della

    L.28.12.1996, n. 662, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.L. 28.3.1997, n. 79,

    convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997, n. 140 (recupero anticipato del credito

    d’imposta per anticipo T.F.R.);

    H - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 22 della L. 7.8.1997, n. 266 (credito d’imposta per imprese costruttrici di motocicli - rottamazione);

    L - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997, n. 403;

    M - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;

    N - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

    P - se il sostituto d’imposta ha utilizzato altri crediti d’imposta a versamento delle ritenute operate;

    Q - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall’art.1 del D.L. 23.12.1993, n. 532, convertito dalla Legge 17.2.1994 n. 111;

    R - se il sostituto d’imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all’art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n.44;

    S - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall’Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell’evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;

    T - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;

    U - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2860 dell’8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;

    W - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998, nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;

    Z - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme come richiesto al punto 4.

    Qualora in una stessa riga debbano essere indicati più codici, questi andranno elencati in ordine alfabetico.

    - Punto 9 - Versamento in Euro

    Se il versamento è stato eseguito nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata questa casella.

    - Punto 10 - Codice tributo o capitolo

    Deve essere indicato il codice tributo.

    Se il versamento è stato effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, occorre indicare il capitolo.

    - Punto 11 - Articolo

    Se il versamento è stato effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, occorre indicare l’articolo di bilancio utilizzato sul quale lo stesso è stato effettuato.

    - Punto 12 - Codice regione

    Deve essere indicato, in caso di versamento di addizionale regionale, il codice regione o provincia autonoma:

    1 - Abruzzo 12 - Molise

    2 - Basilicata 13 - Piemonte

    3 - Bolzano 14 - Puglia

    4 - Calabria 15 - Sardegna

    5 - Campania 16 - Sicilia

    6 - Emilia Romagna 17 - Toscana

    7 - Friuli Venezia Giulia 18 - Trento

    8 - Lazio 19 - Umbria

    9 - Liguria 20 - Valle d’Aosta

    10 - Lombardia 21 - Veneto

    11 - Marche

    - Punto 13 - T/F

    Si deve indicare la lettera "T" in caso di versamento effettuato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ovvero la lettera "F" in caso di versamento effettuato con Mod. F24 o F23.

    - Punto 14 - Data di versamento

    Va indicata la data di versamento espressa in giorni, mese ed anno.

    8.1.2 - Versamenti dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    (omissis)

    8.1.3 - Conguaglio effettuato dai datori di lavoro

    Nel rigo ST22 (eccedenza di ritenute di fine anno 1998 compensate nel 1999) deve essere indicato l’importo dell’eccedenza di ritenute a credito per i dipendenti derivante dalle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1998, che ha avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1999. L’importo di tale rigo deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati del 1999 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d’imposta a credito dei dipendenti. L’importo del rigo in questione deve essere, altresì, riportato nel rigo ST28.

    Nel rigo ST23 deve essere indicato l’importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d’imposta per crediti del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, nonché delle ritenute relative su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati utilizzate per lo stesso fine. Si precisa che l’importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all’Irpef restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. L’importo deve essere, altresì, riportato nel rigo ST28.

    8.1.4 - Prospetto dei crediti d’imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

    Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nei quadri ST e SU, uno o più crediti d’imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti", nei corrispondenti punti del rigo ST24 dovrà essere indicato l’importo relativo.

    8.1.5 - Riepilogo delle compensazioni

    Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta relativamente ai versamenti indicati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione.

    Nel rigo ST25 deve essere indicato l’importo dell’eccedenza evidenziata nei righi ST22 e ST23 del Mod. 770/99, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.

    Nel rigo ST26 deve essere indicato l’ammontare dell’eccedenza di versamento di ritenute indicato nel precedente rigo ST25, utilizzato in compensazione, entro la presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, ai sensi del D. Lgs. 241/97, mediante Modello F24.

    Nel rigo ST27 va indicato l’ammontare dei versamenti effettuati, per errore del sostituto d’imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate relativamente al 1999.

    Nel rigo ST28 va riportato l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta al percipiente relativamente al 1999. Si precisa che si tratta delle restituzioni effettuate per i motivi riportati nelle istruzioni per la compilazione del punto 4 dei righi ST2 a ST16 del presente quadro, contenute nel paragrafo 8.11 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti". Il predetto ammontare è comprensivo anche degli importi già indicati nei precedenti righi ST22 e ST23.

    Nel rigo ST29 va riportato il totale dei crediti d’imposta utilizzati per il versamento delle ritenute, indicati nei punti da 1 a 9 del rigo ST24.

    Nel rigo ST30 va riportato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonchè l’eventuale riporto dell’eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell’anno precedente, risultanti dalla dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzati nella presente dichiarazione.

    Nel rigo ST31 va indicato l’importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzate nella dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.

    Per i periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi ST30 e ST31 le date di inizio e fine del periodo d’imposta.

    Nel rigo ST32 va indicato l’importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chiesta a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite, dei crediti d’imposta utilizzati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione e gli importi indicati nel rigo ST30. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo ST31.

    Nel rigo ST33 va indicato l’importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare, nell’anno 2000, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24; quello che sarà o è già utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all’anno 2000,senza esporre la compensazione del Mod. F24. L’importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo ST31.

    Nel rigo ST34 va indicato l’importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

    8.1.6 - Regioni a statuto speciale

    Le caselle del rigo ST35 devono essere barrate dai sostituti d’imposta interessati dai dispositivi di legge riguardanti le entrate devolute rispettivamente alla Regione Valle d’Aosta, alla Regione Sardegna e alla Regione Sicilia.

    8.1.7 - Ritenute a titolo d’acconto certificate

    Nel rigo ST36 si deve indicare l’importo delle ritenute effettuate a titolo di acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d’imposta 1999, riportato nelle certificazioni di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 600/73, consegnate ai percipienti.

    Teoricamente l’importo delle ritenute effettuate e certificate indicate in tale rigo dovrebbe coincidere con l’importo totale dei punti 2 del quadro ST.

    Tuttavia si possono verificare situazioni che determinano un disallineamento fra l’ammontare delle ritenute effettuate e quelle certificate:

    - certificazioni in caso di conguaglio complessivo: dal computo delle ritenute effettuate dovrebbero escludersi le ritenute operate dal precedente datore di lavoro perché non effettuate dal sostituto d’imposta dichiarante sebbene siano state dallo stesso certificate;

    - ritenute, siano esse a titolo d’acconto (certificate) ovvero a titolo d’imposta (non certificate), che non devono essere indicate nel modello 770 bensì nel modello Unico 2000, quadro RZ (es. i proventi dei prestiti obbligazionari).

    9 - QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1999

    Nel quadro SU devono essere indicati gli importi delle imposte trattenute e versate dal sostituto a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 1999.

    Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

    - codice fiscale del dichiarante;

    - numero progressivo del foglio;

    - codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

    9.1 - Imposte trattenute e relativi versamenti

    In questo prospetto devono essere indicati gli importi dell’Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli relativi all’acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti e versati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 1999.

    Gli importi trattenuti devono trovare corrispondenza con quanto è stato indicato nel Quadro SD, nel quale sono stati esposti i conguagli a debito dei dipendenti.

    Il prospetto si compone di 27 righi e 14 punti.

    - Punto 1 - Periodo di riferimento

    Deve essere indicato il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della trattenuta per conguaglio a debito.

    Nel caso in cui l’assistenza fiscale si sia svolta senza anomalie di alcun genere, si dovrà indicare "07" per il primo conguaglio (saldo Irpef 1998, prima rata di acconto Irpef, acconto 20% sui redditi a tassazione separata) e "11" per il conguaglio relativo alla seconda o unica rata di acconto Irpef.

    In caso di rateizzazione degli importi a debito per saldo Irpef 1998 e prima rata di acconto Irpef 1999 dovranno essere compilati più righi, in ragione dell’indicazione del diverso importo dell’interesse trattenuto per ogni singola rata.

    - Punto 2 - Imposta trattenuta

    Deve essere indicata l’imposta trattenuta.

    - Punto 3 - Interessi trattenuti

    Vanno indicati gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale, sia per incapienza (0,40% mensile) della retribuzione che per rateizzazione (0,50% mensile).

    Ricordiamo che gli interessi per rateizzazione devono essere indicati su un rigo distinto rispetto a quello in cui viene indicata l’imposta trattenuta, in quanto versati con apposito codice tributo (1668 per la Sezione Erario; 3805 per la Sezione Regioni).

    - Punto 4 - Importo non versato per versamenti in eccesso

    Deve essere indicato l’importo dell’eccedenza di cui all’art. 1 del D.P.R. 445/97 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle imposte indicate nel punto 2, concretizzando dei minori versamenti a seguito di ritenute versate in eccesso in periodi precedenti.

    Questa possibilità è stata introdotta dal D.P.R. n. 542/1999, entrato in vigore solo il 3 marzo 2000.

    - Punto 5 - Importo non versato per restituzioni effettuate dal sostituto

    Deve essere indicato l’importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle imposte indicate nel punto 2, derivanti da restituzioni relative al 1999 effettuate dallo stesso sostituto per gli stessi motivi indicati per la compilazione del punto 4 del quadro ST (evidenziato nel rigo ST28), quali:

    1) eccedenze indicate al rigo ST22: si tratta delle eccedenze di ritenute a credito dei dipendenti derivanti dal conguaglio di fin anno 1998, utilizzate per ridurre i versamenti delle ritenute nel 1999. Tali eccedenze sono state indicate nel 770/99, quadro ST, rigo ST25;

    2) somme anticipate dal sostituto per restituire ai dipendenti o ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i crediti derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro;

    3) eccedenze di versamenti di ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzate dal sostituto per restituire ai dipendenti o ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i crediti derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro (questa possibilità non dovrebbe essere stata utilizzata da nessun sostituto di imposta nel 1999, in quanto il D.P.R. n. 542/1999, che la prevede, è entrato in vigore solo il 3 marzo 2000);

    4) crediti di Irpef e di addizionale regionale all’Irpef risultanti dall’assistenza fiscale;

    5) compensi spettanti al sostituto che ha prestato assistenza fiscale diretta;

    6) restituzione di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria applicate e non dovute;

    7) restituzione del 60 % dell’Eurotassa;

    8) altri importi utilizzati per motivi diversi da quelli sopra indicati, da evidenziare indicando al punto 8 il codice "Z".

    Anche questa possibilità è stata introdotta dal D.P.R. n. 542/1999, entrato in vigore solo il 3 marzo 2000.

    - Punto 5 - Importo non versato per crediti di imposta

    Devono essere indicati gli importi non versati a seguito dell’utilizzo di crediti d’imposta indicati nel rigo ST 24 del quadro ST.

    Tutti gli importi utilizzati dal sostituto d’imposta per ridurre i versamenti indicati nei punti 4, 5 e 6, devono essere riportati nel quadro ST, nel riquadro del riepilogo delle compensazioni.

    - Punto 7 - Importo versato

    Deve essere indicato l’importo versato comprensivo degli interessi. Tale importo dovrà coincidere con l’importo indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24, in caso di versamento effettuato con tale modalità.

    - Punto 8 - Interessi versati a carico del datore di lavoro

    Deve essere indicato l’importo degli interessi (già inclusi nel precedente punto 7) versato dal sostituto d’imposta che si è avvalso dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97.

    - Punto 9 - Interessi versati a carico del dipendente

    Deve essere indicato l’importo degli interessi eventualmente versati a carico del dipendente

    Per la corretta compilazione dei suddetti punti 7, 8 e 9, occorre procedere come segue:

    - In caso di ravvedimento operoso

    In corrispondenza del numero d’ordine relativo alla rata versata tardivamente, al punto 2 si dovrà riportare l’importo della rata da trattenere, mentre al punto 7 si indicherà l’importo versato, comprensivo degli interessi, specificando al punto 8 l’ammontare degli interessi (il punto 3 dovrà rimanere in bianco).

    Si dovrà quindi utilizzare un ulteriore rigo per poter indicare i dati relativi al versamento della sanzione effettuato con il Mod. F23, indicando al punto 7 la sanzione versata, al punto 12 il codice tributo indicato sul Mod. F23 e al punto 14 la data di versamento.

    - In caso di incapienza della retribuzione

    Ricordando che l’importo di tali interessi (pari allo 0,40% mensile) andava versato cumulativamente al tributo, occorrerà indicare nell’ordine:

    - al punto 3 gli interessi trattenuti;

    - al punto 7 l’importo cumulativamente versato (imposta più interessi dovuti per incapienza);

    - al punto 9 l’ammontare degli interessi versati e trattenuti all’assistito.

    - In caso di rateizzazione

    Si ritiene che in questo caso la migliore rappresentazione possibile sia la seguente:

    - va compilato un numero d’ordine specifico per l’interesse, il quale andava versato separatamente al tributo a cui si riferisce (codici 1668 - Erario; 3805 - Regioni), nel quale si evidenzieranno separatamente gli interessi trattenuti per rateazione alle caselle 1, 3, 7, 9, 12 e 14);

    - si dovrà poi compilare un numero d’ordine per evidenziare la rata trattenuta e versata, indicando nella casella 7 l’importo delle sole imposte versate senza riportare niente nella casella 3.

    - Punto 10 - Note

    Deve essere indicato il codice già elencato per la compilazione del quadro ST, per segnalare la causa che ha consentito al sostituto di versare un importo inferiore rispetto a quanto trattenuto al dipendente o al collaboratore.

    - Punto 11 - Versamenti in Euro

    Se il versamento è stato eseguito nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 7, 8 e 9 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata questa casella.

    - Punto 12 - Codice tributo

    Deve essere indicato il codice identificativo del tributo.

    - Punto 13 - Codice regione

    Deve essere indicato il codice identificativo della regione destinataria del versamento dell’addizionale:

    1 - Abruzzo 12 - Molise

    2 - Basilicata 13 - Piemonte

    3 - Bolzano 14 - Puglia

    4 - Calabria 15 - Sardegna

    5 - Campania 16 - Sicilia

    6 - Emilia Romagna 17 - Toscana

    7 - Friuli Venezia Giulia 18 - Trento

    8 - Lazio 19 - Umbria

    9 - Liguria 20 - Valle d’Aosta

    10 - Lombardia 21 - Veneto

    11 - Marche

    - Punto 14 - Data di versamento

    Va indicata la data di versamento espressa in giorni, mese ed anno.

    10 - QUADRO SY - PROSPETTO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEI CREDITI

    Nel modello 770/2000 è stato inserito un nuovo quadro per evidenziare le compensazioni che i sostituti di imposta possono aver fatto, ai sensi dell’art. 1 del dpr n. 445/97, tra crediti e debiti dovuti ad enti diversi (Irpef con addizionale regionale, addizionale di una regione con l’addizionale di altra regione).

    Il quadro va compilato in tutti i casi in cui il sostituto si è avvalso della compensazione cosiddetta verticale o interna (senza il modello F24) e per effetto di tale compensazione dovuto non è pervenuto all’ente creditore ma è stato assorbito da crediti nei confronti di altri enti.

    Con riferimento a tale tipo di compensazione si ricorda che:

    * nel 1999 le eccedenze di ritenute potevano essere scomputate solo dai successivi versamenti di ritenute relative alle stesse categorie di reddito. Per esempio, l’eccedenza di un versamento con il codice 1001, poteva essere utilizzata per ridurre i successivi versamenti di ritenute dovute su redditi di lavoro dipendente, ma non poteva essere utilizzata per ridurre un versamento di addizionale regionale. Il sostituto che non ha rispettato le regole poste dall’art. 1 del dpr 445/97, nel testo in vigore nel 1999, utilizzerà il quadro SY per indicare le compensazioni comunque effettuate. Si ricorda che il dpr 542/99 ha modificato il dpr 445/97, rendendo possibile lo scomputo delle ritenute versate in eccesso dai successivi versamenti a qualunque titolo dovuti dai sostituti. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 3/3/2000;

    * relativamente ai conguagli per assistenza fiscale, per rimborsi dell’addizionale regionale dovevano essere utilizzate le trattenute operate dal sostituto per il versamento delle addizionali risultanti dai modelli 730/3 o 730/4 ovvero le trattenute operate, sempre per addizionali, in sede di conguaglio di fine rapporto. La compensazione poteva anche avvenire tra importi relativi ad addizionali regionali di competenza di regioni diverse (risoluzione n. 128/E del 29.7.1999). In tali casi diventa necessario compilare il quadro SY per evidenziare le compensazioni effettuate.

    SOGGETTI CHE NON DEVONO COMPILARE IL QUADRO SY

    Non devono compilare il quadro:

    * le amministrazioni dello stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che fanno riferimento per le ritenute all’art. 29 del dpr 600/73;

    * i sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi dell’art. 1 del dpr 445/97;

    * i sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni ai sensi dell’art. 1 del dpr 445/97 esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari (ritenute da ritenute, addizionale di una regione da addizionale della stessa regione), a condizione che non risultino crediti residui, per i quali può essere chiesto l’utilizzo in compensazione o il rimborso, nei confronti di enti diversi dall’erario. Se, pertanto, risulta un credito residuo di addizionale di una determinata regione, il quadro deve essere compilato.

    La compilazione del quadro

    Rigo SY1 - Punto 1: deve essere indicata l’eccedenza di ritenute evidenziata al rigo ST25. Si tratta delle eccedenze di ritenute evidenziate nel 770/99 ai righi ST22 e ST23, per le quali il sostituto aveva chiesto l’utilizzo in compensazione. L’importo comprende anche la parte di dette eccedenze utilizzata per la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna con altri tributi e/o contributi prevista dal dlgs n. 241/97. Gli importi utilizzati per la compensazione ex dlgs 241 vengono poi indicati nella colonna 1 dei righi SY2 a SY26.

    Rigo SY1 - Punto 2: deve essere indicato il totale dei crediti di imposta utilizzati nel 1999 ed evidenziati al rigo ST29.

    Righi a SY 2 a SY26: vanno evidenziati i seguenti dati.

    Colonna 1: riporto eccedenze 1998 utilizzato in F24. La parte delle eccedenze di ritenute indicate al punto 1 del rigo SY1, utilizzate per la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna con altri tributi e/o contributi prevista dal Dlgs. n. 241/97, attraverso il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione. L’importo totale delle eccedenze utilizzate ex Dlgs. 241/97 è indicato al rigo ST26.

    Colonna 2: versamenti effettuati in eccesso nel 1999. Il totale di tali importi è evidenziato al rigo ST27 (versamenti effettuati erroneamente in eccesso rispetto alle ritenute operate nel 1999) e al rigo ST30 (eccedenza chiesta in compensazione risultante dal quadro RZ del modello Unico 99 per società di capitali e enti non commerciali, nonchè versamenti in eccesso e restituzioni effettuati nel 1999, relativi ai proventi che si dichiarano con il quadro RZ dell’Unico, utilizzati per i versamenti elencati nel quadro ST). L’importo evidenziato al rigo ST30 potrà essere esposto solo nella colonna 2 del rigo SY2 (erario).

    Colonna 3: restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999. Vanno indicati gli importi il cui totale è indicato al rigo ST28. Si tratta delle somme restituite dal sostituto ai percipienti relativamente al 1999 per uno dei motivi indicati per la compilazione del punto 4 del quadro ST.

    Colonna 4: Ente percettore del minor versamento. Vanno indicati gli importi evidenziati al rigo ST32 (importo complessivo delle eccedenze utilizzate nei quadri ST e SU del 770/2000) e al rigo ST31 (importo complessivo delle ritenute versate in eccesso e delle restituzioni del 1999, nonchè l’eccedenza risultante dal 770/99 chiesta in compensazione e non utilizzata con il modello F24, utilizzati a riduzione dei versamenti dovuti relativamente ai proventi che si dichiarano nel quadro RZ del modello Unico 2000 per società di capitali ed enti non commerciali).

    L’importo evidenziato al rigo ST31 può essere indicato solo a colonna 4 del rigo SY2 (erario).

    Colonna 5: Riporto. Va indicato l’importo per il quale si chiede il riporto a nuovo. L’importo totale per il quale si chiede il riporto e quindi la compensazione è evidenziato al rigo ST33 (eccedenze residue per le quali si chiede l’utilizzo in compensazione nel corso del 2000).

    Colonna 6: Rimborso. Va indicato l’importo per il quale si chiede il rimborso. L’importo totale per il quale si chiede il rimborso è indicato al rigo ST34.

    La somma degli importi totali (SY27) delle colonne 5 e 6 coincidono con il risultato della seguente somma algebrica:

    + SY1 punto 1 - Eccedenze riportate dal 1998

    + SY1 punto 2 - Crediti di imposta utilizzati

    - SY 27 Colonna 1 - Eccedenze di ritenute riportate dal 1998 e utilizzate con il modello F24

    + SY 27 Colonna 2 - Versamenti effettuati in eccesso nel 1999

    + SY 27 Colonna 3 - Restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999

    - SY 27 Colonna 4 - Versamenti fatti in meno ai vari enti creditori

    Il totale della predetta somma algebrica corrisponde al totale delle colonne 5 e 6.

    Esempio di compilazione del quadro SY

    Dal 770/99 (rigo ST22) risultano eccedenze di ritenute per 500, che vengono indicate al rigo SY1 - punto 1.

    Il sostituto nel corso del 1999:

    - ha utilizzato la predetta eccedenza a riduzione di successivi versamenti di ritenute per 300 (tale importo viene indicato al rigo SY2 colonna 4) e ha utilizzato la restante somma in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 con il modello F24 (SY2 colonna 2);

    - ha rimborsato un credito di 150 per addizionale regionale dovuta alla regione Liguria (SY11 colonna 3) derivante dall’assistenza fiscale utilizzando gli importi a debito per addizionale regionale dovuta alla regione Lombardia (SY12 colonna 4) sempre risultanti dall’assistenza fiscale;

    - ha rimborsato con una propria anticipazione un credito per addizionale regionale dovuta alla regione Basilicata (SY4 colonna 2) risultante dall’assistenza fiscale e non ha recuperato detto importo che risulta a suo credito e per il quale sceglie il riporto al periodo successivo (SY4 colonna 5).

    La dichiarazione nei casi di operazioni societarie straordinarie e di successione nell’attività - Il quadro SV

    Sono previste particolari modalità di compilazione della dichiarazione nei casi in cui, prima della presentazione della dichiarazione, sia intervenuta una delle seguenti operazioni straordinarie o uno dei seguenti eventi:

    - fusioni proprie o per incorporazione,

    - scissioni totali,

    - trasferimenti di aziende in onlus,

    - scioglimento di una società di persone con continuazione dell’attività da parte di un solo dei soci sotto forma di ditta individuale,

    - successione a causa della morte dell’imprenditore individuale o dell’esercente arti e professioni, con prosecuzione dell’attività da parte dell'erede,

    - trasferimenti di competenze tra amministrazioni pubbliche.

    Tutti i casi sopraelencati sono caratterizzati dalla scomparsa del soggetto preesistente e dalla prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto. Il soggetto che prosegue l’attività deve presentare il 770/2000, ricomprendendo anche i dati dei soggetti estinti, relativamente al periodo del 1999 in cui essi hanno effettivamente operato. Nei casi di fusioni e scissioni, i dati vanno riferiti ai soggetti estinti fino alla data in cui essi hanno effettivamente operato, non avendo rilevanza la diversa data dalla quale si sono fatti decorrere gli effetti giuridici della fusione o della scissione.

    Le modalità di compilazione della dichiarazione risultano più semplici rispetto agli anni passati, soprattutto per quanto riguarda l’esposizione dei dati relativi ai dipendenti. In particolare si devono seguire le seguenti regole:

    * nel quadro SV devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti estinti.

    * i dati contabili riferiti ai soggetti estinti, riguardanti il 1999, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell’attività, devono essere esposti in quadri distinti da quelli in cui vengono indicati i dati del soggetto dichiarante, con esclusione dei quadri SS e SY. I quadri distinti compilati per il soggetto estinto hanno una numerazione propria, che non si cumula con quella relativa ai quadri dello stesso tipo utilizzati per dichiarare i dati relativi al sostituto dichiarante.

    L’indicazione in quadri distinti dei dati contabili riferiti ai soggetti estinti (diversamente da quanto previsto negli anni passati) deve essere effettuata anche per i dati dei lavoratori dipendenti per effetto degli eventi sopraindicati, si è verificato un passaggio dei dipendenti dal soggetto estinto al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. Le particolari modalità di compilazione sono illustrate nel commento al quadro SA.

    I quadri SS e SY devono comprendere cumulativamente si ai dati del dichiarante che i dati del soggetto estinto.

    Nei quadri compilati per i soggetti estinti il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale» il proprio codice fiscale e nel primo rigo del quadro contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale del sostituto d’ imposta» il codice fiscale del soggetto estinto.

    La dichiarazione nei casi di trasformazione

    Le particolari modalità di compilazione del modello 770, descritte per i casi di fusioni, scissioni, successioni a causa di morte non devono esser seguite nei casi di trasformazione.

    Nei casi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa il soggetto che risulta dalla trasformazione deve presentare un unico modello 770 ricomprendendo tutti i dati del 1999, senza procedere alla compilazione di distinti quadri per i dati contabili riferiti al periodo anteriore alla data in cui ha avuto effetto la trasformazione.

    La dichiarazione presentata dall’erede che non prosegue l’attività

    Per le persone fisiche decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi.

    Sul frontespizio, nel riquadro "Persone fisiche", devono essere indicati i dati della persona deceduta, mentre nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" vanno indicati i dati dell’erede, indicando il codice 7 come codice carica. Nei singoli quadri staccati deve essere indicato soltanto il codice fiscale della persona deceduta nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" e non deve essere compilato il rigo "Codice fiscale del sostituto d’imposta".