15/190 S I N D A C A L E                      18/05/2000

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ASSUNZIONI OBBLIGATORIE: incentivazione all’occupazione dei disabili


Segnaliamo che sulla G.U. n° 88 del 14 Aprile 2000, è stato pubblicato il decreto 13 Gennaio 2000 n° 91, contenente il regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 13, comma 1 della legge 68/99.

Illustriamo di seguito i principali punti del nuovo regolamento.

I SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono accedere alle agevolazioni, finanziate con le disponibilità del Fondo, sono:

- i datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di assunzione dei disabili di cui alla legge 68/99;

- le cooperative sociali,

- i consorzi,

- le organizzazioni di volontariato;

- tutti gli altri soggetti pubblici e privati che svolgano attività idonee a favorire l’integrazione lavorativa di persone disabili.

I datori di lavoro devono stipulare apposite convenzioni con il Centro per l’Impiego territorialmente competente – Servizio Collocamento Obbligatorio, alle quali dovranno essere allegati i relativi programmi di inserimento dei disabili diretti ad ottenere le agevolazioni contributive.

I datori interessati dovranno presentare, al competente Servizio, i suddetti programmi entro il 30 giugno di ciascun anno. Per il solo anno 2000, IL TERMINE È FISSATO AL 31 MAGGIO.

LE INCENTIVAZIONI

Le agevolazioni, in caso di assunzione mediante convenzione, sono le seguenti:

· otto anni di fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, per ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge 68/99, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Lo stesso sgravio, a prescindere dal grado di invalidità, è riconosciuto ai lavoratori con handicap intellettivo o psichico;

· cinque anni di fiscalizzazione dei contributi nella misura del 50%, per le assunzioni di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

· il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, nonché per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche;

· il rimborso degli oneri assicurativi (INAIL e responsabilità civile) sostenuti dal datore che, tramite convenzioni, abbia permesso a soggetti disabili di svolgere un’attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo massimo di 12 mesi (rinnovabili una sola volta).

LA PROCEDURA

Per accedere ai benefici di cui sopra, i datori di lavoro interessati devono:

1. stipulare una convenzione con il Centro per l’impiego della Provincia – Servizio collocamento obbligatorio -;

2. predisporre un programma di inserimento da allegare alla convenzione;

3. il programma deve essere presentato entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, per il solo anno 2000, entro il 31 maggio.

I Centri per l’impiego, nel valutare i programmi porranno particolare attenzione alle seguenti iniziative:

a) programmi diretti all’avviamento di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili.

Nella valutazione, ai fini dell’ammissione agli incentivi, sono comunque privilegiati i programmi indicati alla lettera a). A parità di requisiti, il Servizio concederà le agevolazioni seguendo l’ordine di presentazione delle relative domande.

Il Servizio del Collocamento Obbligatorio potrà richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l’ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

Possono essere ammessi alle agevolazioni anche programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all’anno 2000, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate.

Il Servizio provinciale del collocamento obbligatorio approva o respinge i programmi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, a meno che, entro tale termine, il Servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il suddetto termine non può essere differito per più di 30 giorni.

In caso di approvazione dei programmi, il Servizio autorizzerà il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione.

Saranno, infatti, le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, a stabilire termini e modalità omogenei di rimborso, in favore dei datori di lavoro, degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all’approvazione del programma.

Gli uffici dell’API ed il Centro per l’Impiego – Servizio Collocamento Obbligatorio di Como (Responsabili: Sig. Luna e Sig.ra Frigerio) sono comunque a disposizione nell’offrire ogni tipo di assistenza nell’ambito della stipula delle suddette convenzioni.

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