15/194                    PREVIDENZIALE                    18/05/2000

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PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA: chiarimenti I.N.P.S.


 

L’I.N.P.S., con propria circolare n. 55 del 1° marzo 2000, fornisce chiarimenti in merito alla prescrizione contributiva e alla validità degli atti interruttivi della stessa.

Riportiamo di seguito il testo integrale di tale circolare, unitamente ai punti delle circolari precedenti richiamati dalla stessa.

I.NP.S. - Circolare 1° marzo 2000, n. 55

Pervengono da molte Sedi richieste di chiarimenti in materia di prescrizione e di validità di atti interruttivi specie per quanto concerne addebiti contributivi notificati in sede ispettiva.

Tale situazione di incertezza si riscontra anche in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi ove, peraltro, si è rilevata una non uniforme applicazione della normativa dettata in materia.

Al riguardo, nel richiamare per intero le disposizioni impartite con circolare n. 262/95 e n. 18/1996 per quanto concerne i periodi addebitabili e la validità degli atti interruttivi posti in essere, si precisa quanto segue:

1. Periodi prescrizionali

Il periodo prescrizionale secondo quanto previsto dall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 dell’08.08.1995 è fissato dal 01.01.1996 in 5 anni.

Tale periodo, limitatamente alla contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, è poi elevato a 10 anni in presenza di denuncia del lavoratore. (Vedi punto 1.3.1. della circolare n. 262/1995). Questa denuncia tuttavia deve avere carattere formale ed i requisiti di cui al punto d) della circolare n. 18/1996.

Ciò comporta che non possono essere considerate denunce le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede ispettiva, a meno che le stesse non vengano formalizzate con le modalità sopra riportate.

Per completezza di informazione si fa presente che è fatta eccezione al periodo prescrizionale sopra ricordato (cinque anni) solo nei casi previsti dalla normativa transitoria dettata dal comma 10 dell’art. 3 della richiamata legge 335/95, quando cioè siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione prima della ricordata data del 01.01.1996. (Vedi al riguardo il punto 1.3.1. della richiamata circolare n. 262/1995).

Si ricorda infine che i contribuenti prescritti, per espresso dettato della legge citata 335/95 art. 3, comma 9, non possono essere versati. Di conseguenza se acquisiti dall’Istituto dovranno essere comunque restituiti.

2. Requisiti dell’atto interruttivo

Gli atti interruttivi della prescrizione, perchè siano validi, richiedono sempre la quantificazione del credito, o comunque l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione (Vedi messaggio n. 10 922 del 24.10.1996).

Ne consegue che frasi generiche tipo "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati", ovvero i verbali di accesso in uso presso alcune sedi, in mancanza degli elementi per la quantificazione delle omissioni, non sono validi e non possono ritenersi atti idonei ad interrompere i termini prescrizionali.

Poichè il mancato rispetto delle norme richiamate determina la presentazione di ricorsi amministrativi che, anche se interessano parte degli addebiti elevati, di fatto vanificano l’efficacia delle attività ispettive e dilatano i tempi di recupero, le Sedi in presenza di eccezioni in materia di termini prescrizionali procederanno, se del caso, direttamente al ridimensionamento degli addebiti in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Le Sedi regionali, dal canto loro, verificheranno la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, assicurando uniformità di comportamento nel territorio.

I.N.P.S. - Circolare 13 ottobre 1995, n. 262

1.3 Efficacia della disposizione

1.3.1 I nuovi termini di prescrizione si applicano a decorrere dal 17 agosto 1995 data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. Il comma 10 dell’art. 3 della legge in esame specifica poi che i nuovi termini si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti il 17 agosto 1995.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni si deve ritenere che i nuovi termini si applicano alle prescrizioni in corso alla data del 17 agosto 1995; quindi,

- per quanto riguarda la contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche obbligatorie, (il cui nuovo termine di prescrizione, come sopra specificato è decennale sino alla data del 31 dicembre 1995 e quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996), l’atto interruttivo della prescrizione posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge in esame e sino al 31 dicembre 1995 interromperà la prescrizione dei contributi relativi ai 10 anni precedenti; l’atto interruttivo posto in essere a decorrere dal 1 gennaio 1996 interromperà la prescrizione dei contributi relativi a periodi contributivi anteriori di cinque anni. In merito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Sedi, considerato che la data in cui si considera effettuato un atto interruttivo è, come noto, quella di ricezione della raccomandata da parte del debitore, dell’importanza che gli atti interruttivi posti in essere prima del 31 dicembre 1995 siano ricevuti dal debitore entro tale data, come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.2.

In ogni caso il nuovo termine di prescrizione che decorrerà dopo l’atto interruttivo sarà quinquennale in ambedue i casi. A quest’ultimo riguardo, la disposizione di legge in esame precisa che il termine prescrizionale resta decennale anche dopo il 1 gennaio 1996 qualora l’azione di recupero dei contributi omessi sia iniziata a seguito di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La denuncia può riguardare sia la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro, sia il mancato versamento dei contributi dovuti. Tale particolare termine prescrizionale peraltro deve intendersi limitato solo alla contribuzione relativa al lavoratore denunciante e non può essere estesa ad altri eventuali lavoratori interessati nei cui confronti persista una analoga omissione contributiva. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve essere presentata ad una autorità competente, Istituto assicuratore, Ispettorato del Lavoro, Autorità Giudiziaria. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per l’Istituto di porre in essere, non appena venuto a conoscenza della denuncia del lavoratore, gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

- Per quanto riguarda la contribuzione non di pertinenza delle gestioni pensionistiche l’atto interruttivo posto in essere dopo il 16 agosto 1995 e cioè dopo l’entrata in vigore della legge, interromperà i termini relativi ai periodi contributivi anteriori di cinque anni.

2. Chiarimenti

2.2 Come noto, e come ricordato al precedente punto 1.3, gli atti interruttivi della prescrizione si intendono compiuti alla data di ricezione da parte del debitore della lettera raccomandata a.r., o di altro atto ritenuto equipollente dalla legge.

Si intende che nel caso che la lettera non venga recapitata per irreperibilità del destinatario dovrà provvedersi agli accertamenti del caso e quindi procedere, eventualmente, ad una nuova notificazione.

I.N.P.S. - Messaggio 16 settembre 1995, n. 24382

Si richiama l’attenzione delle sap sulla circostanza che la disciplina della prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale dettati dalla norma in epigrafe (v. messaggio n. 21297 del 28 agosto 1995) si applica anche alla contribuzione dovuta al fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri sia per quanto riguarda i nuovi termini sia per quanto concerne il divieto dell’ammissibilità di versare contributi al predetto fondo dopo che per gli stessi sia intervenuta la prescrizione.

Pertanto le istruzioni fornite con la circolare n. 257 del 7 dicembre 1989 sullo specifico punto nel capitolo contribuzione ordinaria in ordine all’istituto della prescrizione debbono ritenersi superate.

I.N.P.S. - Circolare 22 gennaio 1996, n. 18

A seguito della emanazione della circolare n. 262 del 13 ottobre 1995 concernente l’introduzione dei più brevi termini prescrizionali stabiliti, come è noto, dall’art. 3, commi 9 e 10 della legge dell’8 agosto 1995, n. 335, alcune sedi hanno manifestato delle perplessità in ordine alla efficacia di alcuni atti volti ad interrompere il corso della prescrizione.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni.

A) Soggetti abilitati a compiere atti interruttivi della prescrizione

Per un principio generale di diritto, l’atto inteso ad esigere l’adempimento di un obbligo giuridico deve necessariamente provenire da uno dei soggetti del rapporto dal quale l’obbligo scaturisce. Il rapporto previdenziale si instaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavoratore che, rispetto a tale rapporto è soltanto il soggetto a cui favore si produrranno gli effetti del rapporto stesso. Di conseguenza soltanto a carico dell’ente e del datore di lavoro sussiste l’obbligo di compiere l’atto inteso a pretendere l’osservanza dell’obbligo stesso.

In conseguenza di quanto sopra esposto si ritiene che i verbali dell’Ispettorato del Lavoro che contengono prescrizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali non interrompono i termini prescrizionali in quanto tali atti, come sopra detto, devono necessariamente provenire dal creditore e cioè dall’Istituto. E’ pertanto necessario che le sedi non appena venute a conoscenza dei suddetti verbali pongano in essere i relativi atti interruttivi della prescrizione.

A chiarimento dei quesiti rivolti al riguardo si fa presente che la suddetta conclusione non è in contrasto con quanto affermato nella richiamata circolare n. 262/1995 nella parte in cui si dice che i processi verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro, relativamente alle omissioni contributive indicate nei verbali stessi devono ritenersi inizio di una procedura per il recupero del credito e che di conseguenza non si rendeva necessario in tal caso un atto interruttivo da parte dell’Istituto. Infatti la suddetta affermazione è stata inserita nella circolare n. 262/1995 solo per illustrare, con un esempio, il criterio dettato dall’art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995 che, come è noto, ha stabilito la possibilità di applicazione della precedente normativa in materia di termini prescrizionali quando fosse iniziata, prima dell’entrata in vigore della richiamata legge n. 335/1995, una procedura per il recupero del credito contributivo. In conclusione, al di fuori della suddetta normativa, resta il criterio di carattere generale che richiede la necessità di un atto interruttivo della prescrizione da parte dell’Istituto in caso di verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro.

B) Impossibilità di esercitare il diritto di credito

Altro chiarimento che è stato richiesto in merito all’argomento in questione riguarda l’affermazione, contenuta nella richiamata circolare n. 262/1995, secondo la quale l’impedimento da parte del debitore all’esercizio del diritto di credito dell’Istituto impedisce il corso della prescrizione. In particolare è stato chiesto in quali casi possa ravvisarsi tale fattispecie.

Al riguardo deve innanzitutto premettersi che l’Istituto ha un autonomo potere di accertamento dei propri crediti contributivi e che di conseguenza non può ricorrere l’ipotesi di cui sopra è cenno quando l’Istituto stesso ha la possibilità di accertare il proprio credito.

Non può pertanto ricorrere l’ipotesi in questione nel caso di evasione contributiva totale o parziale o anche nel caso di "lavoro nero" e cioè di lavoratori non iscritti neppure al libro paga o matricola.

Si ritiene invece che l’ipotesi di cui sopra è cenno possa ravvisarsi, per quanto riguarda la contribuzione dovuta da artigiani ed esercenti attività commerciali, nell’ipotesi in cui il reddito venga denunciato parzialmente o totalmente al fisco e non all’INPS.

Per quanto riguarda invece le aziende si ritiene che l’ipotesi possa concretizzarsi nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano denunciato la propria attività con dipendenti, non risultino iscritti negli appositi albi e non si siano, neppure, muniti dei regolamentari libri paga e matricola.

In questo caso infatti l’Istituto si trova nella impossibilità di esercitare il proprio diritto di credito neanche ricorrendo al proprio autonomo potere di accertamento, essendo dolosamente occultata la stessa attività dell’azienda.

Si ritiene infine che possa ravvisarsi un altro caso di impedimento all’esercizio del diritto di credito, quando il datore di lavoro si rifiuta di esibire i libri paga e matricola agli ispettori dell’Istituto, necessari per effettuare il controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’azienda.

Appare infatti evidente che il predetto atteggiamento da parte del datore di lavoro non renda possibile all’Istituto l’esercizio del proprio diritto di credito e che esso di conseguenza impedisca il corso della prescrizione del credito contributivo.

Al riguardo è opportuno sottolineare che, affinchè tale effetto interruttivo si verifichi, è necessario che il rifiuto del datore di lavoro di esibire i libri contabili risulti regolarmente "verbalizzato" dall’Ispettore di vigilanza in sede di accesso ispettivo.

C) Riconoscimento del debito. Presentazione dei modd. 01/M

E’ stato chiesto se la presentazione dei modd. 01/M da parte dei datori di lavoro possa interrompere il corso della prescrizione relativamente ai periodi contributivi indicati nei modelli stessi.

Al riguardo si deve premettere che come precisato nella circolare n. 262/1995 sopra citata, l’interruzione dei termini prescrizionali può avvenire oltre che per atto del creditore anche attraverso il riconoscimento del debito da parte del debitore. Nella richiamata circolare è stato fatto presente che tale ipotesi si verifica quando il debitore presenta il rendiconto mensile, modd. DM/M10, totalmente o parzialmente insoluto.

Anche la presentazione all’INPS da parte dei datori di lavoro dei modelli 01/M concretizza un’altra ipotesi di riconoscimento del debito. Infatti anche in tale fattispecie con la presentazione del modello, il debitore indicando le retribuzioni corrisposte al dipendente ed affermando che su tali somme sono dovuti i contributi di legge, riconosce il proprio debito contributivo nei confronti dell’Istituto, e quindi interrompe i termini di prescrizione. Non si ritiene al riguardo che ostacoli tale effetto della presentazione dei suddetti modelli la circostanza che il debito contributivo, non è direttamente indicato, in quanto esso è comunque certo e quantificabile con elementari operazioni di calcolo.

D) Denuncia del lavoratore. Decorrenza della prescrizione

Altro quesito riguarda l’individuazione della "denuncia" del lavoratore, richiesta, come è noto, dall’art. 9, lett. a) della legge n. 335/1995 per poter applicare per quanto riguarda la contribuzione dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione decennale invece di quella ordinaria quinquennale.

E’ stato in particolare chiesto se la dichiarazione rilasciata dal lavoratore nel corso di un accertamento ispettivo, dalla quale risulti una retribuzione corrisposta al lavoratore inferiore a quella denunciata ai fini contributivi, possa o meno valere, ai fini di cui sopra è cenno, come denuncia del lavoratore che possa consentire ai sensi del richiamato comma 9 dell’art. 3 della legge n. 335/1995 l’applicazione della prescrizione decennale.

Al riguardo si osserva che il legislatore con la disposizione richiamata abbia voluto fare una eccezione alla generale prescrizione quinquennale introdotta, per proteggere il lavoratore che spontaneamente denunci l’inadempimento contributivo nei propri confronti del datore di lavoro, concedendo un termine più ampio di prescrizione dei contributi dovuti al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Si ritiene pertanto che il suddetto effetto in quanto eccezione non può che essere legato ad una denuncia formale del lavoratore (possibilmente da redigere sul mod. Vig. 1) diretta ad informare l’Istituto previdenziale dell’esistenza di una omissione contributiva, parziale o totale.

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