15/197 A L I M E N T A R E 18/05/2000
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68
"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale"
Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 titolato: "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale", con il quale viene modificata lesistente normativa (in particolare il D.Lgs. 109/92) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
Di seguito riportiamo le novità di maggior interesse per le Aziende:
DENOMINAZIONE DI VENDITA
E la denominazione prevista dalle disposizioni comunitarie ad essa applicabili, in assenza delle quali vale quella prevista dalle leggi o dai regolamenti italiani.
Qualora non risultino applicabili nè le norme comunitarie nè quelle nazionali, vale "il nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire allacquirente di conoscere leffettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso".
E ugualmente consentito luso della denominazione di vendita utilizzata dallo Stato membro di origine, purchè non risulti ingannevole per il consumatore.
AMIDO
ESENZIONE INDICAZIONE INGREDIENTI
- il prodotto sia costituito da un solo ingrediente;
- la denominazione di vendita coincida con quella dellingrediente oppure consenta di conoscere leffettiva natura dellingrediente.
INGREDIENTE CARATTERIZZANTE EVIDENZIATO
- lingrediente sia richiamato nella denominazione di vendita;
- la sua presenza sia associata a questa dal consumatore, sia messa in rilievo con diciture o immagini o risulti essenziale alle caratteristiche del prodotto.
Lindicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti usati nella fabbricazione non è invece necessaria qualora:
- debba figurare nelletichettatura per effetto delle disposizioni legislative in vigore;
- sia indicata come peso sgocciolato netto;
- lingrediente sia usato in debole dose come aromatizzante;
- si tratti di miscuglio di frutta o di ortaggi o di spezie o di piante aromatiche;
- lingrediente evidenziato non sia tale da determinare la scelta del consumatore.
TERMINE MINIMO DI CONSUMAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- da 6 a 36 milioni per pubblicità ingannevole;
- da 3 a 18 milioni per omissione nella indicazione degli ingredienti e nelle diciture obbligatorie o per vendita di prodotti scaduti;
- da 1 a 6 milioni nella generalità dei casi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E consentito utilizzare fino al 31/12/2000 etichette ed imballaggi non conformi alle disposizioni del Decreto; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.