15/197                   A L I M E N T A R E                    18/05/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale"


Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 titolato: "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale", con il quale viene modificata l’esistente normativa (in particolare il D.Lgs. 109/92) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

Di seguito riportiamo le novità di maggior interesse per le Aziende:

DENOMINAZIONE DI VENDITA

E’ la denominazione prevista dalle disposizioni comunitarie ad essa applicabili, in assenza delle quali vale quella prevista dalle leggi o dai regolamenti italiani.

Qualora non risultino applicabili nè le norme comunitarie nè quelle nazionali, vale "il nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all’acquirente di conoscere l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso".

E’ ugualmente consentito l’uso della denominazione di vendita utilizzata dallo Stato membro di origine, purchè non risulti ingannevole per il consumatore.

AMIDO

  • L’indicazione della presenza di amido, qualora l’amido stesso possa contenere glutine, deve essere accompagnata dalla specificazione della sua origine vegetale.
  • ESENZIONE INDICAZIONE INGREDIENTI

  • L’esenzione è possibile qualora:

    - il prodotto sia costituito da un solo ingrediente;

    - la denominazione di vendita coincida con quella dell’ingrediente oppure consenta di conoscere l’effettiva natura dell’ingrediente.

  • INGREDIENTE CARATTERIZZANTE EVIDENZIATO

  • L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti usati nella fabbricazione deve essere specificata (nell’enumerazione generale o dopo la denominazione) qualora:

    - l’ingrediente sia richiamato nella denominazione di vendita;

    - la sua presenza sia associata a questa dal consumatore, sia messa in rilievo con diciture o immagini o risulti essenziale alle caratteristiche del prodotto.

    L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti usati nella fabbricazione non è invece necessaria qualora:

    - debba figurare nell’etichettatura per effetto delle disposizioni legislative in vigore;

    - sia indicata come peso sgocciolato netto;

    - l’ingrediente sia usato in debole dose come aromatizzante;

    - si tratti di miscuglio di frutta o di ortaggi o di spezie o di piante aromatiche;

    - l’ingrediente evidenziato non sia tale da determinare la scelta del consumatore.

  • TERMINE MINIMO DI CONSUMAZIONE

  • Viene indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ...." qualora la data contenga l’indicazione del giorno; con la dicitura "da consumarsi entro la fine ..." negli altri casi.
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

  • Vengono differenziate a seconda dell’infrazione compiuta:

    - da 6 a 36 milioni per pubblicità ingannevole;

    - da 3 a 18 milioni per omissione nella indicazione degli ingredienti e nelle diciture obbligatorie o per vendita di prodotti scaduti;

    - da 1 a 6 milioni nella generalità dei casi.

  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    E’ consentito utilizzare fino al 31/12/2000 etichette ed imballaggi non conformi alle disposizioni del Decreto; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

    wb01511_.gif (114 byte)  Indice