2/20                    S I N D A C A L E                     25/01/2000

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ASSUNZIONI OBBLIGATORIE:

INIZIALI INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99.


 

Facciamo seguito alla ns. comunicazione n.1/11 del 19.01.2000, per segnalare che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4/2000 del 17.01.2000, ha anticipato l’emanazione del regolamento di attuazione della legge 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La circolare consente ai datori di lavoro interessati all’attuazione della legge, che - ricordiamo - è entrata in vigore a pieno regime dal 18.01.2000, di conoscere i vari aspetti e adempimenti che la legge stessa prevede.

Illustriamo di seguito i principali chiarimenti forniti dalla nota ministeriale.

DESTINATARI DELLA LEGGE

La disciplina sul collocamento obbligatorio vede come beneficiarie le persone disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età prevista dall’ordinamento, ovvero:

· le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

· le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 % accertata dall’Inail;

· le persone non vedenti, intendendosi tali quelle che sono colpite da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione;

· le persone sordomute, intendendosi tali quelle che sono colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;

· le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Inoltre, fra i destinatari vengono considerati gli orfani, le vedove e quelli ad essi equiparati, i figli e i coniugi superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati nonché i congiunti delle vittime del terrorismo.

BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA

La base di computo viene calcolata sull’organico complessivo dell’azienda. Ai fini della determinazione della quota di riserva, la circolare ha previsto che non sono computabili tra i dipendenti:

· i dirigenti;

· i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi;

· i lavoratori occupati ai sensi della nuova legge 68/99;

· i soci di cooperative di produzione e lavoro.

Inoltre devono essere esclusi dalla base di calcolo:

· i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

· gli apprendisti;

· i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;

· i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice;

· i lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio;

i lavoratori part-time sono computati proporzionalmente all’orario di lavoro effettuato. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 % sono considerate unità.

· i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata dell’attività stessa;

· i lavoratori stagionali, allorché abbiano prestato, nel corso dell’anno solare, anche se non continuativamente, una attività lavorativa non superiore a 9 mesi;

· i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 %, salvo che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro, riguardo alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ricordiamo che la disciplina stabilisce per i datori l’obbligo ad avere, alle proprie dipendenze, lavoratori appartenenti alle speciali categorie nelle seguenti misure:

· 7 % dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. Per le aziende con più di 150 lavoratori l’obbligo diventa, in concreto, dell’8 % in quanto una normativa transitoria (art. 18, comma 2 della legge 68/99), in attesa di una riforma della disciplina del diritto al lavoro degli orfani e del coniuge superstite di coloro che sono deceduti per motivi di lavoro, servizio, guerra e così via, attribuisce una quota aggiuntiva di riserva dell’1 % a favore dei predetti soggetti svantaggiati. Tale quota è pari a una unità per le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti.

· 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

· 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La circolare specifica che per le aziende con un numero di dipendenti che va da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo opera nei loro confronti solo in presenza di nuove assunzioni. Bisogna precisare che non sono da considerarsi nuove assunzioni:

- quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

- quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio, qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione;

- le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/99.

In ogni caso la circolare precisa che, anche in presenza di una nuova assunzione, l’inserimento del lavoratore disabile può essere differito in un arco temporale di 12 mesi, decorrenti dalla data della predetta assunzione. Se però, precedentemente all’assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, questi dovrà assumere contestualmente il lavoratore disabile: in tal caso, cioè, provvederà a inoltrare la relativa richiesta di avviamento nei 60 giorni di tempo previsti, decorrenti dalla data della seconda nuova assunzione.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI

Il Ministero riconosce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi delle condizioni di crisi (cassa integrazione guadagni straordinaria, amministrazione controllata, contratto di solidarietà, apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione dall’obbligo di assunzioni. E’ sufficiente la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni suddette, per accedere alla sospensione, che opererà per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore può ugualmente chiedere al Servizio competente, di fruire della predetta sospensione. Il Servizio, valutata la situazione dell’impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane sostanzialmente immutato rispetto alla previgente normativa. Resta sempre di competenza del Ministero del Lavoro la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, mentre si assegna al servizio individuato dalla Regione, la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione.

Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione. Tale domanda sarà indirizzata al servizio, individuato dalla Regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuterà l’ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati, e con le modalità che saranno individuate dalle regioni.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata e corredata dell’ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni della Direzione generale per l’impiego del Ministero del Lavoro, che provvederà ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni, sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia ai fini della decisione.

ESONERI PARZIALI

In riferimento alla legge 68/99, i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione una somma, pari a £ 25.000 per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata. In ogni caso, la percentuale massima di esonero richiedibile è costituita dal 60 % della quota di riserva.

Il datore dovrà presentare la domanda di esonero parziale al Servizio per l’Impiego del territorio in cui ha sede l’impresa. Qualora la domanda interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la richiesta di esonero sarà presentata al Servizio del territorio in cui il datore ha la sede legale.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l’esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate:

· le speciali condizioni dell’attività aziendale che evidenziano la difficoltà di effettuare l’inserimento mirato, riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

· gli elementi identificativi del datore di lavoro;

· il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta;

· la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni, e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i datori verseranno al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (con le modalità che saranno individuate dalla normativa regionale) della regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si chiede l’esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo saranno stabiliti dalle regioni, che determineranno anche la periodicità con la quale il datore richiedente deve trasmettere al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.

Da ricordare che la persistente inadempienza nel versamento del contributo potrebbe comportare la decadenza dall’autorizzazione all’esonero.

CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA

In merito alle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, la direttiva ministeriale precisa che la ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell’adempimento dell’obbligo.

Per i datori che occupano, attualmente, un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzione da effettuarsi con chiamata numerica, è stabilito che le residue assunzioni obbligatorie possono essere effettuate con chiamata nominativa.

Ricordiamo che i datori possono procedere alle assunzioni nominative nei seguenti casi:

· sempre, qualora occupino da 15 a 35 dipendenti;

· per il 50 % delle assunzioni cui sono tenuti i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti;

· per il 60 % delle assunzioni per i datori che occupano più di 50 dipendenti.

Si rammenta inoltre che il tempo concesso per effettuare la nuova assunzione è di 2 mesi. I datori dovranno quindi presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo all’assunzione dei disabili; essa s’intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti degli appositi prospetti informativi (vedasi ns. comunicazione n. 1/11 del 19.01.2000).

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Com’è noto, l’articolo 17 della legge 68 impone ai datori che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare la regolarità della loro posizione in ordine al collocamento obbligatorio.

Nell’attuale fase di prima applicazione, il Servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all’anno 2000, il Servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso.

Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore e dovrà essere rilasciata dal Servizio competente per il territorio nel quale il datore ha la sede legale.

Altre indicazioni operative verranno date con successive comunicazioni.

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