16/---                    SINDACALE                    --/05/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

C.C.N.L. ALIMENTARI: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL TESTO CONTRATTUALE


 

In occasione della stesura definitiva del C.C.N.L. 14 marzo 2000, avvenuta lo scorso 23 maggio, sono state apportate alcune integrazioni e modifiche al testo contrattuale.

In particolare:

1 è stato completamente riscritto l'art. 9 (Lavoro a tempo parziale), per tenere conto di quanto previsto dal D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e dei rinvii dello stesso D.Lgs alla contrattazione nazionale;

2 è stata modificata la parte dell'art. 32, relativa al lavoro notturno, per tenere conto di quanto previsto dal D. Lgs. 26 novembre 1999 n. 532 e dei rinvii dello stesso D.Lgs alla contrattazione nazionale;

3 è stato inserito un allegato, già previsto dall'art. 12, relativo alla formazione degli apprendisti.

1 - Lavoro a tempo parziale

Il precedente art. 9 è stato così riscritto:

"In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale:

* il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:

- "orizzontale", come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;

- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".

* l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa (in quest'ultimo caso con l'assistenza almeno di un componente della R.S.U. o, in mancanza, convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro);

* il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito;

* il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché gli altri elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto a tempo parziale;

* in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente concordata, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto.

La variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito verrà comunicata al lavoratore con preavviso di almeno 10 giorni.

Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale la disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal lavoratore.

Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto con clausole elastiche e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma successivo non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Nel patto con clausole elastiche è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma precedente, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma successivo.

Il lavoratore mantiene il diritto di ripensamento, decorso un periodo di almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto, con un preavviso, da presentare con atto scritto, di almeno 22 giorni di effettiva prestazione a favore del datore di lavoro, che ha facoltà di rinunciarvi in tutto od in parte.

Tale diritto può essere esercitato purchè sia documentata una delle seguenti ragioni:

a) esigenze di carattere familiare;

b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;

c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.

d) esigenze di studio o di formazione, conseguenti alla partecipazione a corsi regolari di studio, attinenti all'attività' svolta, che richiedano la partecipazione del lavoratore negli stessi orari, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.

Le ore temporalmente collocate in orari diversi da quelli inizialmente concordati o successivamente modificati comportano altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. 25, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Il datore di lavoro è tenuto:

- a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso.

- ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro straordinario.

In caso di assunzione di personale, il diritto di precedenza di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali é in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale:

- in caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 Km. dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa;

- in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato."

In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle ordinarie concordate con il lavoratore, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dall'art 25.

L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto attraverso clausole elastiche, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato ovvero a seguito di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per un periodo predeterminato nonché nei seguenti casi di assunzioni a termine:

- quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e pertanto per la sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- quelli previsti dalla vigente legislazione e dall’art. 8 e 8bis.

L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Il lavoro supplementare è ammesso:

a) fino al raggiungimento del normale orario di lavoro giornaliero, settimanale/plurisettimanale, annuo dei lavoratori a tempo pieno, in tal caso compensato con una maggiorazione del 20%;

b) oltre i limiti di cui al precedente punto a) ed entro i limiti massimi di prestazione straordinaria giornaliera, settimanale/plurisettimanale ed annua, previsti per i lavoratori a tempo pieno, in tal caso compensato con una maggiorazione del 50%.

Tali maggiorazioni, calcolate con i criteri di cui all’art. 25, comprendono l’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l’utilizzo della flessibilità di cui all’art. 20.

Il lavoratore potrà richiedere il consolidamento nel suo orario di lavoro ordinario, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto oltre i limiti di cui sopra, qualora effettuato:

- per i part-time verticali, per almeno due anni consecutivi per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 30% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato;

- per i part-time orizzontali, in caso di distribuzione su almeno 35 settimane annue, in misura superiore al 25% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato.

Tale richiesta deve essere presentata con atto scritto ed ha decorrenza dalla data di presentazione della stessa.

Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:

- l’importo della retribuzione oraria;

- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;

- la maternità;

- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;

- l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;

- l’accesso ai servizi sociali aziendali;

- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dal presente C.C.N.L.;

- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta.

Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità."

2 – Lavoro notturno

Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali, si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Agli effetti legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che:

- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno tre ore al giorno in regime di normale e continuativa assegnazione;

- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme contrattuali, per almeno 80 giorni all’anno.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 2 del D. Lgs. 26.11.1999 n. 532, i casi di eccezionalità sono individuati in quelli in cui al lavoratore non sono richieste prestazioni notturne continuative, ricorrenti o comunque strutturali, quali:

- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;

- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti, da parte di lavoratori non addetti alla manutenzione;

- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;

- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;

- il lavoro effettuato per le causali sotto elencate di ricorso al lavoro straordinario (per i casi di cui al punto g, purchè non effettuato in via strutturale) e pertanto:

a) necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento c/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;

b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna ovvero connesse al ricevimento e/o spedizione del prodotto;

c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;

d) quando non sia oggettivamente possibile utilizzare la flessibilità della prestazione.

e) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (ad esempio il cambio turno, deperibilità delle materie prime, ecc.);

f) eventi particolari, quali mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse;

g) esecuzione di lavori preparatori o complementari, che debbano essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro, necessari ad esempio per:

- predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro;

- apprestare le materie prime;

- ultimare e sgomberare i prodotti;

- realizzare in genere tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo;

- riparare, costruire, fare la manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericoli per gli operai;

- compilare l'inventario dell'anno;

- la custodia o vigilanza dell'azienda;

- le verifiche e le prove straordinarie;

h) punte anomale di assenze dal lavoro.

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 26.11.1999 n. 532, al lavoro notturno possono essere adibiti, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 26.11.1999 n. 532, qualora l’avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, purché non continuativo, ricorrente o comunque strutturale, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi, erogando, all’atto dell’effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 26.11.1999 n. 532, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o altri ruoli, equivalenti, se esistenti e disponibili.

In mancanza o indisponibilità di tali mansioni, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità sopravvenuta, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in altre mansioni o altri ruoli di livelli anche inferiori, se esistenti e disponibili, con l’applicazione del trattamento economico contrattualmente previsto per gli stessi. In tal caso il lavoratore potrà richiedere l’assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni Sindacali cui conferisca mandato.

3 - Formazione degli apprendisti

Per la formazione degli apprendisti è stato sottoscritto un apposito allegato al C.C.N.L., che, in sintesi, prevede:

1. L'addestramento dell'apprendista deve essere supportato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 24.6.1997 n 196, da iniziative di formazione esterna.

A tal fine, il monte ore per tale formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite, in linea generale, ridotte a:

b) 80 ore medie annue retribuite, qualora l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere;

c) 20 ore, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, qualora tale titolo di studio sia di scuola media superiore o laurea.

Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.

2. I contenuti formativi si distinguono in:

a) contenuti a carattere trasversale, per i quali dovrà essere utilizzato un numero non inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico, articolati in funzione del livello professionale cui è destinato l'apprendista, per la parte restante del monte ore complessivo.

2. a) La formazione a carattere trasversale è quella di cui all'art. 2, 1° comma, lett. a) del D.M. 8.4.1998, ed all'art. 1, primo comma, del D.M. 20.5.1999, ed è articolata nelle seguenti quattro aree:

- competenze relazionali

- organizzazione ed economia

- disciplina del rapporto di lavoro

- sicurezza sul lavoro (misure collettive).

2. b) La formazione a carattere professionalizzante è quella di cui all'art. 2, 1° comma, lett. b) del D.M. 8.4.1998 ed all'art. 2, 1° comma del D.M. 20.5.1999, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- conoscere i prodotti o i servizi;

- conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;

- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale specifiche del settore;- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

3. L'articolazione e la modulazione dei contenuti professionalizzanti, sia della formazione esterna che di quella finalizzata all'acquisizione delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, avverrà sulla base dello schema allegato, distinto per funzioni aziendali (All. 1)-

La modulazione sarà elaborata per "gruppi di figure professionali", come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 8.4.1998 (vedasi a titolo esemplificativo All. 2), riferiti ai livelli di inquadramento per i quali è possibile l'instaurazione del contratto di apprendistato (7°, 6°, 5°, 4°, oltre il 4°).

Tale modulazione avverrà selezionando e graduando gli interventi formativi con riferimento alla professionalità richiesta per il livello di destinazione dell'apprendista.

4. Al termine del periodo di apprendistato gli attuatori delle iniziative formative certificano il percorso formativo effettuato durante il periodo di apprendistato.

Copia della certificazione sarà consegnata all’apprendista.

5. Per la realizzazione delle iniziative formative e per sviluppare sinergie di sistema, potranno anche essere costituiti appositi consorzi di imprese, al fine di individuare ed attivare possibilità di accesso a finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Allegato 1

Conoscere i prodotti e servizi di Settore Conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare misure di sicurezze individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di processo e del contesto produttivo

Amministrazione e Gestione aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore - Contabilità generale

- Lingue - Tecniche di:

- gestione aziendale

- archiviazione

- amministrazione del personale, sviluppo organizzativo e formazione

- Tecnica bancaria - Competenze informatiche - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Innovazioni

- Orientamento alla soddisfazione del cliente

Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo Conoscenza delle materie prime, dei prodotti o dei servizi di settore - Disegno tecnico

- Lingue - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP

- Analisi di laboratorio - Competenze informatiche

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

- Ecologia e tutela ambientale - Innovazioni

- Orientamento alla soddisfazione del cliente

Produzione Conoscenza delle materie prime, dei prodotti, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore - Disegno tecnico

- Lingue - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP - Competenze informatiche

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

- Ecologia e tutela ambientale - Innovazioni

- Orientamento alla qualità

Logistica Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore Normative sull'igiene e la conservazione dei prodotti alimentari durante il trasporto - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP

- Tecn. di magazzino e stoccaggio - Competenze informatiche

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

- Ecologia e tutela ambientale - Innovazioni

- Orientamento alla qualità

Sistemi informativi Conoscenza dei prodotti e servizi di settore - Informatica generale - Tecniche e Metodi di lavoro - Informatica e telematica applicate

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Innovazioni

- Orientamento alla qualità

Commerciale e Comunicazione Conoscenza dei prodotti e servizi di settore - Struttura della rete distributiva

- Lingue - Tecniche di comunicazione

- Tecniche Ricerca di mercato

- Tecniche di vendita

- Tecniche di marketing

- Servizio clienti - Informatica e telematica applicate

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Innovazioni

- Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore

Manutenzione - Impiantistica Conoscenza dei prodotti, dell'impiantistica di produzione e servizi di settore Materiali di lavoro, componentistica impianti Tecniche di manutenzione (Tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica e/o elettronica e/o elettrotecnica e/o pneumatica, ecc.) - Competenze informatiche

- Strumenti di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale

- Ecologia e tutela ambientale - Innovazioni

Allegato 2

Amministrazione e Gestione aziendale

* Tecnici amministrazione/finanza/controllo dì gestione

* Operatori di contabilità

* Tecnici di gestione personale

* Operatori di segreteria

Ricerca e Sviluppo dei prodotto/processo

* Tecnici acquisti

* Tecnici ricerca sviluppo alimentare

* Disegnatori/progettisti cad/cam

* Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo

* Tecnici sistemi qualità (processi e prodotti)

* Tecnici di laboratorio

* Tecnici di ambiente/sicurezza

Produzione

* Tecnici programmazione della produzione

* Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)

* Conduttori di processi e sistemi automatizzati

* Operatori di produzione e servizi

Logistica

* Tecnici programmazione della logistica

* Tecnici approvvigionamenti

* Magazzinieri

* Operatori alla movimentazione e stoccaggio

Sistemi informativi

* Tecnici sistema informativo aziendale

* Tecnici di informatica industriale

Commerciale e Comunicazione

* Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite

* Operatori- servizi commerciali

* Venditori (distribuzione/assistenza clienti)

* Tecnici di comunicazione e immagine

Manutenzione - Impiantistica

* Tecnici di programmazione della manutenzione

* Manutentori

* Progettisti di implementazione/adeguamento impianti

wb01511_.gif (114 byte)  Indice