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DISTACCHI IN ITALIA DEI LAVORATORI COMUNITARI: le nuove regole


Decreto legislativo n. 72/2000

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2000 è stato pubblicato il D.Lgs. n° 72 del 25 febbraio 2000, in attuazione della Direttiva CEE 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Il provvedimento legislativo regolamenta i distacchi in Italia dei lavoratori comunitari (abitualmente occupati nello Stato di provenienza) per l’esecuzione di una prestazione di servizi transnazionale.

Ciò per garantire ai lavoratori distaccati, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dalla contrattazione collettiva, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, nel paese in cui avviene il distacco.

Periodo di distacco

Il periodo di distacco deve essere in ogni caso limitato e, sin dall’inizio deve essere predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.

· Campo di applicazione

Il presente decreto interessa le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, per conto proprio e sotto la loro direzione, distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano.

Il decreto stesso si applica anche alle imprese che distaccano un lavoratore in territorio italiano, presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

In entrambi i casi durante il periodo di distacco deve continuare ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite al di fuori dell’Unione europea, sempre che siano rispettate le condizioni del presente decreto.

  • Lavoro temporaneo
  • L’art. 4 del sopracitato decreto prevede la possibilità di occupare in distacco lavoratori temporanei provenienti da imprese fornitrici ubicate in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, purché durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra lavoratore distaccato e l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo.

    Dette imprese sono soggette alle disposizioni della Legge n° 196/1997, ad eccezione delle norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura, sempre che operino in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall’autorità competente dello Stato straniero e riconosciuto tale dal Ministero del lavoro.

  • Giurisdizione
  • Il lavoratore distaccato, che presta o ha prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano, può far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro, così come garantiti dal D.Lgs. in oggetto, anche avanti all’autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.

    Qualora per la risoluzione delle controversie venga adita l’autorità giudiziaria italiana, non si applica l’articolo 410 del codice di procedura civile.

  • Verifiche
  • L’art. 7 del provvedimento in questione stabilisce che, entro il 31 dicembre 2000, il Ministero del Lavoro, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, proceda a verificare gli effetti prodotti dall’applicazione delle predette disposizioni.

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