16/216 E C O L O G I C O 29/05/2000
Decreto Legislativo 22/97 ("Decreto Ronchi")
Norme per la gestione degli imballaggi
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Esportazione di imballaggi - Procedura semplificata (Ex-Ante)
A seguito di numerose richieste di chiarimento, desideriamo fornire alcune precisazioni in merito al corretto utilizzo della procedura "Ex-Ante", individuata dal CONAI per consentire alle Aziende esportatrici di ottenere lesenzione dallapplicazione del contributo ambientale sugli imballaggi destinati allestero.
Come già esposto in nostre precedenti comunicazioni, ricordiamo che la procedura semplificata "Ex Ante" si basa sulla determinazione, in via presuntiva e sulla base dei dati del precedente anno solare, della quota di imballaggi pieni e/o vuoti che si ipotizza verranno esportati nellanno in corso ["Plafond"], e che quindi potranno essere esentati dal pagamento del contributo ambientale.
La segnalazione del "Plafond" dovrà essere effettuata sia al CONAI che ai produttori di imballaggi, entro il termine massimo del 31 marzo di ogni anno.
A tale proposito precisiamo che:
- Fino alla data del 31 marzo, qualora non sia stata trasmessa, dallazienda esportatrice, alcuna segnalazione di aggiornamento del Plafond, verrà applicato, dal produttore di imballaggi, il Plafond dellanno precedente;
- Lapplicazione del nuovo Plafond decorrerà dalla data di trasmissione, da parte dellutilizzatore, dellautodichiarazione attestante laggiornamento del "Plafond" [Mod. 6.5/CONAI e Mod. 6.5/FORNITORI];
- Le richieste di esenzione pervenute dopo il 31 marzo non verranno prese in considerazione dal CONAI: in caso di ritardo i produttori, a partire dal 1 aprile, applicheranno quindi il Contributo Ambientale sul 100% del quantitativo di imballaggi ceduti;
- Analogamente, la mancata segnalazione dellaggiornamento del "Plafond" entro il 31 marzo determinerà, a partire dal 1 aprile, lassoggettamento del 100% degli imballaggi al Contributo Ambientale.