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730: CONGUAGLI


 

Con riferimento alle operazioni di conguaglio derivanti dalla elaborazione dei Modelli 730/2000, si propone un estratto della Circolare Min. Finanze n. 89/E del 3 maggio 2000: le parti di maggiore interesse verranno evidenziate in grassetto.

"4. Operazioni di conguaglio

4.1 Modalità e termini

I sostituti d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4, anche integrativi e rettificativi, trasmessi dai Centri di assistenza fiscale.

E’ opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a soggetti con i quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione.

Somme a credito per il contribuente

Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito Irpef per il contribuente, il rimborso è effettuato a partire dal mese di luglio mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto operate sui compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese.

Nel caso in cui quest’ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2000.

Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito a titolo di addizionale regionale all’Irpef per il contribuente, il rimborso, a partire dal mese di luglio, è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute, anche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, relative alla medesima regione. In caso di incapienza di tali somme il sostituto utilizzerà le ritenute relative alle altre regioni e le ritenute Irpef.

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito a titolo di addizionale comunale all’Irpef per il contribuente, il rimborso, a partire dal mese di luglio, è effettuato esclusivamente mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute, anche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a titolo di addizionale comunale all’Irpef nell’ambito di uno stesso comune.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

L’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi spettanti ai sostituti.

Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare l’intero rimborso, il sostituto, entro il mese di dicembre, deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dall’amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Il sostituto che elabora modelli rettificativi o che riceve da parte dei CAF comunicazioni del risultato contabile relative a dichiarazioni rettificative, deve effettuare le operazioni di conguaglio nel primo mese utile del medesimo periodo d’imposta.

Il sostituto deve, inoltre, effettuare gli eventuali rimborsi risultanti da comunicazioni integrative, Mod. 730-4-integrativo, sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Somme a debito per il contribuente

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio. Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,50 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel medesimo mese.

Può accadere che il sostituto non possa rispettare la scelta operata dal contribuente circa il numero delle rate prescelte. Infatti, la rateazione deve terminare comunque con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre. In questo caso il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell’anno 2000. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dello 0,50 per cento mensile dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2000 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l’importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento mensile.

Gli importi trattenuti per conguaglio sulle retribuzioni sono versati nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti.

*N.d.A. - Alla pagina seguente sottoponiamo per maggiore chiarezza i codici tributo da utilizzare:

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, indicano l’apposito capitolo.

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intero importo dovuto dal sostituito per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2000, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità ordinariamente previste.

Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d’importo inferiore a lire 20.000.

4.2 Casi particolari

Cessazione del rapporto di lavoro

Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente.

In caso, invece, di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese, con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Nei casi di comunicazioni relative a dichiarazioni mod. 730-integrativo, il sostituto deve effettuare il rimborso nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre.

La dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730.

Pertanto, se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.

Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Rimane comunque impregiudicata la facoltà per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello "UNICO 2000 Persone fisiche" per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Anche nel caso in cui il decesso del contribuente dichiarante sia avvenuto successivamente alla presentazione di una dichiarazione mod. 730 in forma congiunta, il sostituto deve astenersi dall’effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve comunicare al coniuge superstite gli importi a debito o a credito.

Il coniuge superstite deve provvedere ad effettuare la separazione della propria posizione tributaria da quella del coniuge dichiarante deceduto.

Pertanto, devono essere calcolate le somme a debito o a credito di ciascun coniuge. Le eventuali imposte a saldo o in acconto dovute dal coniuge superstite devono essere dallo stesso tempestivamente versate. Per tali versamenti non si rendono applicabili le sanzioni previste per i casi di tardivo versamento, non sussistendo i presupposti di colpevolezza richiesti dal decreto legislativo n. 472 del 1997. Un eventuale credito a favore del coniuge superstite potrà essere fatto valere dallo stesso nella prima dichiarazione dei redditi utilmente presentata.

Si fa presente che la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi

Per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve seguire le seguenti modalità.

In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio.

Nel caso in cui l’ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d’imposta. Se alla fine del periodo d’imposta non è stato possibile effettuare l’intero rimborso, il sostituto deve comunicare all’interessato gli importi residui.

In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d’imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi.

Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d’imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l’importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate.

Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo di imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l’applicazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile.

Si ricorda che la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti".

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