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ICI: Dichiarazione anno 1999 - Versamenti anno 2000


 

Dichiarazione relativa all’anno 1999

La dichiarazione ICI (il cui modello viene esposto alle pagine seguenti) deve essere presentata in caso di acquisto o cessione di immobili effettuata nel 1999, nonché in caso di variazioni relative agli immobili posseduti nel 1999.

La dichiarazione ICI può essere consegnata direttamente al Comune sul cui territorio insistono gli immobili (il Comune deve rilasciare ricevuta), oppure spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1999".

I termini di presentazione sono i seguenti:

1) persone fisiche e società di persone: entro il 31 luglio 2000

2) soggetti IRPEG con esercizio coincidente con l’anno solare: entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 1999, quindi entro il 20 luglio 2000

3) soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l’anno solare: entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta che comprende il 31.12.1999.

Ricordiamo che il differimento dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi si applica anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI: nello spazio riservato alle "Annotazioni" andrà indicata la condizione che legittima tale differimento.

Versamenti relativi all’anno 2000

Il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2000 deve essere effettuato come segue:

- prima rata, pari al 90% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre, dal 1° al 30 giugno 2000

- seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, tra il 1° e il 20 dicembre 2000.

Rimane possibile effettuare il versamento in una sola soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

I versamenti possono essere effettuati, utilizzando il medesimo modello di versamento, con le seguenti modalità:

a) con versamento diretto al concessionario della riscossione territorialmente competente;

b) con apposito c/c postale intestato al predetto concessionario.

Il Comune può peraltro prevedere che il versamento ICI venga effettuato direttamente al Comune stesso (tramite c/c postale o presso il tesoriere):

- in via esclusiva, precludendo quindi la possibilità di effettuare il pagamento secondo le modalità precedentemente esposte;

- in via alternativa, offrendo così una ulteriore modalità di pagamento in aggiunta alle due tradizionali.

Si fa presente inoltre che, sulla base della C.M. 23/E dell’11 febbraio 2000, dal 1° gennaio 2000 le pertinenze dell'abitazione principale vengono a quest'ultima assimilate sia agli effetti dell'aliquota ridotta che delle detrazioni di imposta.

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