17/226 F I S C A L E 13/06/2000
NUOVO MODELLO F24 - Precisazioni ministeriali
Diamo nota qui di seguito del testo integrale della Risoluzione ministeriale n. 69/E del 24 maggio 2000 la quale fornisce importanti precisazioni sulle modalità di compilazione del nuovo modello F24.
""In riscontro alle richieste di precisazione giunte in merito alle avvertenze del nuovo mod. F24 approvato con decreto dirigenziale 31 marzo 2000 ed alle istruzioni contenute nella circolare n. 83/E del 27 aprile 2000:
1) si fa presente che i soggetti il cui periodo dimposta non coincide con lanno solare devono indicare nella colonna "anno di riferimento" dello stesso mod. F24:
- il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo dei saldi e degli acconti;
- l'anno solare cui si riferisce il versamento, in corrispondenza dei codici tributo delle ritenute alla fonte e dell'IVA periodica;
2) si ribadisce che, per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e la definizione agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 e agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, ferma restando l'utilizzazione del nuovo mod. F24, i nuovi codici tributo devono essere impiegati esclusivamente con riferimento agli atti impositivi recanti il "codice atto", e non, invece, per quelli che, essendo stati predisposti antecedentemente al 1 maggio 2000, sono privi di tale indicazione.
Per questi ultimi, quindi, i contribuenti che aderiscono ai citati istituti conciliativi:
- devono continuare ad utilizzare i vecchi codici tributo, che fino al 30 aprile venivano usati con il mod. F23 o con il "vecchio" mod. F24;
- nel nuovo mod. F24 devono riempire lo spazio "codice ufficio", ma non quello "codice atto";
3) si istituiscono i seguenti codici tributo, non utilizzabili a credito né rateizzabili:
A) "9400 - spese di notifica dovute per gli atti impositivi relativi ai tributi art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 e all'imposta sugli intrattenimenti in caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 o degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997".
Periodo di riferimento: anno d'imposta per il quale è stato emesso il provvedimento impositivo;
B) Accertamento con adesione:
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Contributo al Servizio 8895 9419
Sanitario Nazionale
- Contributo straordinario 9420
per l'Europa e interessi
- Sanzioni contributo straordinario 9421
per l'Europa
- Imposta sul patrimonio netto delle 9422
imprese
- Sanzioni imposta sul patrimonio 9423
netto delle imprese
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
C) Conciliazione giudiziale (Art. 48 d.lgs n. 546/1992)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Contributo al Servizio 8894 9516
Sanitario Nazionale e interessi
- Sanzioni contributo al Servizio 8894 9517
Sanitario Nazionale
- Contributo straordinario 9518
per l'Europa e interessi
- Sanzioni contributo straordinario 9519
per l'Europa
- Imposta sul patrimonio netto delle 9520
imprese
- Sanzioni imposta sul patrimonio 9521
netto delle imprese
- Sanzioni IRPEG 1652 9522
- Sanzioni altre imposte sui redditi 1652 9523
- Sanzioni ritenute 1652 9524
- Sanzioni ILOR 1652 9525
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
D) Definizione agevolata per omessa impugnazione dellatto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 472/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Sanzioni imposta sul patrimonio 654T 9615
netto delle imprese
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
E) Definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (Art. 15 D. Lgs. n. 218/1997):
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Contributo al Servizio 8896 9470
Sanitario Nazionale
- Contributo straordinario 9471
per l'Europa e interessi
- Sanzioni contributo straordinario 9472
per l'Europa
- Imposta sul patrimonio netto delle 9473
imprese
- Sanzioni imposta sul patrimonio netto 9474
delle imprese
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
F) Ravvedimento:
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Sanzioni pecuniarie imposte 687T 8913
sostitutive delle imposte sui redditi
- Sanzione pecuniaria imposta sul 688T 8914
patrimonio netto delle imprese
In proposito, si precisa che nel mod. F23 continuerà ad essere utilizzato, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle imposte sostitutive delle imposte indirette, il codice 687T, che assume la seguente denominazione: "687T - sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte indirette";
Inoltre, con riferimento agli istituti conciliativi di cui agli allegati da 1 a 4 della circolare n. 83/E (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e definizioni agevolate), si fa presente che occorre utilizzare, in via residuale, per tutte le sanzioni relative a violazioni riconducibili ai tributi il cui versamento si effettua con il mod. F24 e per le quali non sono già previsti specifici codici tributo, il nuovo codice tributo 9424.
Correlativamente,
- i codici tributo 8911 e 8912 assumono la seguente denominazione:
"8911 - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA. Ravvedimento";
"8912 - sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA. Ravvedimento".
- i codici tributo 695T e 683T devono continuare ad essere utilizzati nel mod. F23, ma con la seguente denominazione:
"695T - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative alle tasse ed alle imposte indirette ed alle relative imposte sostitutive";
"683T - sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale. Tasse, imposte indirette e relative imposte sostitutive";
4) rispetto alle indicazioni fornite nelle tabelle allegate alla citata circolare n. 83/E sui codici tributi che venivano utilizzati fino al 30 aprile u.s., si procede ad effettuare le seguenti integrazioni e precisazioni:
A) i vecchi codici tributo per "IRAP e interessi" e "Sanzioni IRAP" erano, rispettivamente:
- per l'accertamento con adesione, 3820 e 3823;
- per la conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. n. 546/1992), 3821 e 3823;
- per la definizione agevolata per omessa impugnazione dellavviso di accertamento o di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997), 3822 e 3823;
B) il codice tributo della sanzione pecuniaria IVA dovuta per ravvedimento era 670T, e non 684T;
C) il codice tributo della sanzione IVA dovuta per la definizione agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 era 631T, e non 671T;
D) il codice tributo della sanzione Irpef dovuta in caso di accertamento con adesione era 4454, e non 4456.
E) sono soppressi i codici tributo 9510 e 9464, istituiti con la circolare n. 83/E e, correlativamente, i codici tributo 9509 e 9463 assumono la seguente denominazione:
"9509 - IVA e interessi. Conciliazione giudiziale";
"9463 - IVA e interessi. Definizione agevolata omessa impugnazione. Art. 15 D. Lgs. n. 218/1997".
Ciò premesso, per agevolare la ricostruzione dei codici tributo da utilizzare nel mod. F24, si allegano alla presente, debitamente corrette, le tabelle già allegate alla circolare n. 83/E del 27 aprile u.s.
Infine, con l'occasione:
A) si sostituisce la denominazione del codice tributo 3805 con la seguente:
"3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali";
B) si sostituisce la denominazione del codice tributo 1245 con la seguente:
"1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - Art.7, c. 1 e 2, d.l. n. 323/1996. Sostituti d'imposta";
C) si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nel mod. F24:
"3804 - interessi pagamento dilazionato tributi enti locali" (non utilizzabile a credito né rateizzabile), il cui periodo di riferimento è lanno d'imposta per il quale si effettua il versamento che deve essere utilizzato nella seconda parte della sezione "regioni ed enti locali" del mod. F24 per corrispondere gli interessi per la rateazione, ai sensi dellart. 20 del d.lgs. n. 241/1997, dei tributi degli enti locali;
"1130 - eccedenze imposte sostitutive quadro RT mod. UNICO" (utilizzabile soltanto a credito e non rateizzabile), il cui periodo di riferimento e' l'anno d'imposta dal quale deriva l'eccedenza;
"1131 - eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nei righi RX9, colonna 3, mod. UNICO 2000 - persone fisiche e RX5, colonna 3, mod. UNICO 2000 - società di persone" (utilizzabile soltanto a credito e non rateizzabile), il cui periodo di riferimento è l'anno d'imposta dal quale deriva leccedenza;
"1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. Art. 7, c. 2, d.l. n. 323/1996. Autotassazione" (rateizzabile e non utilizzabile a credito), il cui periodo di riferimento è l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento.
"9399 - regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione. Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997";
"9701 - IVA dovuta ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 633/1972" e
"9702 - sanzioni IVA dovute ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 633/1972", il cui periodo di riferimento è l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento.
Tali codici devono essere utilizzati, per il pagamento delle somme individuate nella loro denominazione, in sostituzione del codice 100T, finora impiegato nel mod. F23. Tuttavia, analogamente a quanto precisato al punto n. 2 della presente risoluzione, per gli avvisi di rettifica e di accertamento predisposti anteriormente al 1° maggio 2000 e, quindi, privi del codice atto, dovrà essere utilizzato nel nuovo mod. F24 il vecchio codice 100T, senza riempire lo spazio "codice atto", ma compilando quello "codice ufficio".""
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ALLEGATI
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Allegato 1
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Irpef e interessi 4453 9401
- Sanzioni Irpef 4454 9402
- Addizionale regionale Irpef e interessi 3806 9403
- Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9404
- Irpeg e interessi 2453 9405
- Sanzioni Irpeg 2454 9406
- Altre II.DD. e sostitutive e interessi 1115 9407
- Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1116 9408
- Ritenute e interessi 1117 9409
- Sanzioni ritenute 1118 9410
- Ilor e interessi 3453 9411
- Sanzioni Ilor 3454 9412
- IVA e interessi 6316 9413
- Sanzioni IVA 6317 9414
- Irap e interessi 3820 9415
- Sanzioni Irap 3823 9416
- Addizionale comunale Irpef e interessi 9417
- Sanzioni addizionale comunale Irpef 9418
- Contributo al Servizio Sanitario Nazionale 8895 9419
- Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9420
- Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9421
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9422
- Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese 9423
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
codice fiscale e alle altreviolazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 2
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Irpef e interessi 4452 9501
- Sanzioni Irpef 1652 9502
- Addizionale regionale Irpef e interessi 3807 9503
- Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9504
- Irpeg e interessi 2452 9505
- Sanzioni Irpeg 1652 9522
- Altre II.DD. e sostitutive e interessi 1114 9506
- Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1652 9523
- Ritenute e interessi 1074 9507
- Sanzioni ritenute 1652 9524
- Ilor e interessi 3452 9508
- Sanzioni Ilor 1652 9502
- IVA e interessi 100T e 140T 9509
- Sanzioni IVA 421T 9511
- Irap e interessi 3821 9512
- Sanzioni Irap 3823 9513
- Addizionale comunale Irpef e interessi 9514
- Sanzioni addizionale comunale Irpef 9515
- Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale e interessi 8894 9516
- Sanzioni contributo al Servizio
Sanitario Nazionale 8894 9517
- Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9518
- Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9519
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9520
- Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle
imprese 9521
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 3
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N. 472/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Sanzione pecuniaria Irpef 650T 9601
- Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 658T 9602
- Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef 659T 9603
- Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef 9604
- Sanzione pecuniaria Ilor 651T 9605
- Sanzione pecuniaria Irpeg 652T 9606
- Sanzione pecuniaria Irap 660T 9607
- Sanzione pecuniaria imposte sostitutive 653T 9608
- Sanzione pecuniaria prestazioni
servizio sanitario nazionale 657T 9609
- Sanzione pecuniaria imposta patr. netto imprese 654T 9610
- Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 655T 9611
- Sanzione pecuniaria contributo
straordinario per l'Europa 656T 9612
- Sanzione pecuniaria IVA 421T 9613
- Sanzione pecuniaria per atti
emessi dalla Guardia di Finanza 422T 9614
- Sanzione pecuniaria imposta sul
patrimonio netto delle imprese 9615
- Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 4
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Irpef e interessi 4455 9451
- Sanzioni Irpef 4456 9452
- Addizionale regionale Irpef e interessi 3808 9453
- Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9454
- Irpeg e interessi 2455 9455
- Sanzioni Irpeg 2456 9456
- Altre II.DD. e sostitutive 1661 9457
- Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1662 9458
- Ritenute e interessi 1072 9459
- Sanzioni ritenute 1073 9460
- Ilor e interessi 3455 9461
- Sanzioni Ilor 3456 9462
- IVA e interessi 100T e 140T 9463
- Sanzioni IVA 631T 9465
- Irap e interessi 3822 9466
- Sanzioni Irap 3823 9467
- Addizionale comunale Irpef e interessi 9468
- Sanzioni addizionale comunale Irpef 9469
- Contributo al Servizio Sanitario Nazionale 8896 9470
- Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9471
- Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9472
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9473
- Sanzioni imposta sul patrimonio netto
delle imprese 9474
- Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 5
RAVVEDIMENTO
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
- Sanzione pecuniaria Irpef 684T 8901
- Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 693T 8902
- Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 8903
- Sanzione pecuniaria IVA 670T 8904
- Sanzione pecuniaria Irpeg 686T 8905
- Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 692T 8906
- Sanzione pecuniaria Irap 694T 8907
- Sanzione pecuniaria altre II.DD. 689T 8908
- Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
- Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa
ad imposta sugli intrattenimenti 8910
- Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie
relative ad imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA 695T 8911
- Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale. Imposte sui redditi,
relative imposte sostitutive, IRAP e IVA 683T 8912
- Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive
delle imposte sui redditi 687T 8913
- Sanzioni pecuniarie imposta sul patrimonio
netto delle imprese 8914