2/23                    F I S C A L E                    25/01/2000

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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: ultime novità


Con riferimento alla ns. comunicazione n. 1/7 del 19.01 u.s., diamo nota di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con apposito Comunicato Stampa 14 gennaio 2000 e pubblicato sugli organi di stampa specializzati in data 20 gennaio 2000.

COMUNICATO STAMPA

Precisazioni su alcuni dubbi applicativi sollevati sulla stampa specializzata

Con riferimento ad alcuni dubbi applicativi sollevati sulla stampa specializzata il Ministero delle finanze precisa quanto segue:

Modalità del prelievo delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per effetto delle recenti modifiche normative intervenute, le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) relative ai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, come già precisato con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, sono determinate dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e sono da questi trattenute a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le predette operazioni sono compiute in un numero di rate che è pari al massimo a 11, o 10 o 9, a seconda del mese di effettuazione del conguaglio.

Ovviamente si avrà una rateazione di durata inferiore se le cadenze di pagamento degli emolumenti non consentono di adottare il numero massimo di rate consentite dalla legge. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, le addizionali sono, invece, trattenute, in unica soluzione, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Vista la formulazione delle nuove disposizioni è evidente che saranno sanzionati soltanto i comportamenti volti ad effettuare un numero di rate superiori a quelle previste dalla legge. E' appena il caso di precisare, invece, che il sostituto d'imposta, d'accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore. Una rateazione inferiore. a quella prevista può essere adottata anche ad iniziativa del solo sostituto d'imposta se l’importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo.

Queste nuove modalità di prelievo vanno adottate per la prima volta per le addizionali dovute con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati relativi al periodo d'imposta 1999. Infatti, in tal senso dispone l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, relativamente all'addizionale regionale. Per quanto riguarda l’addizionale comunale, la modifica è stata apportata dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, entrato in vigore, in mancanza di specifica decorrenza, dal 1° gennaio 2000. Tenuto conto che si tratta di disposizione di natura procedimentale, che interviene sulle modalità di trattenuta dell'addizionale e non su quelle sostanziali di determinazione della stessa, la norma si applica dal conguaglio relativo ai redditi 1999.

Si ricorda, infatti, che le operazioni di conguaglio devono essere svolte entro il 28 febbraio dell'anno successivo e che nessun conguaglio operato nel mese di dicembre può ritenersi definitivo. Infatti, entro il 12 di gennaio dell'anno successivo il dipendente può chiedere al sostituto d'imposta di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso dell'anno precedente o di oneri sostenuti e che fino alla stessa data del 12 gennaio possono essere comunicati i compensi corrisposti da terzi e che, ove ciò avvenga, il sostituto d'imposta è obbligato a ripetere correttamente le operazioni di conguaglio eventualmente già effettuate.

Consegue da quanto sopra che il versamento della prima rata delle addizionali relative al 1999 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2000, utilizzando i medesimi codici di versamento già approvati.

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