19/254                   AMBIENTE E SICUREZZA                   03/07/2000

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Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66

"Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro."


 

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66 titolato: "Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro."

Con tale decreto, entrato in vigore in data 8 aprile 2000, il legislatore traspone sul piano nazionale le direttive CE 97/42 e 1999/38, estendendo la tutela dei lavoratori dagli agenti cancerogeni (già prevista dal D. Lgs. 626/94) anche agli agenti mutageni.

Si riporta un breve riassunto dei punti di maggiore interesse per le aziende:

- Agenti cancerogeni: sono definiti agenti cancerogeni (nuovo art. 61 del D.Lgs. 626/94) le sostanze ed i preparati rispondenti ai criteri ed ai requisiti di concentrazione previsti dai più recenti aggiornamenti delle disposizioni in materia di etichettatura [D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997 n. 58) e D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 (Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998 n. 181)].

Tale prescrizione sostituisce il precedente rinvio dello stesso art. 61 alle sostanze e ai preparati etichettati con le frasi di rischio R45, "Può provocare il cancro" e R49, "Può provocare il cancro per inalazione" contenute nelle direttive CEE 67/548 e 88/379.

La "nuova" definizione di "agente cancerogeno" è riportata nel testo aggiornato del D.Lgs. 626, in chiusura di comunicazione.

- Polvere di legno duro: viene integrato l’Allegato VIII [E’ l’Allegato che riporta un elenco, non esaustivo, delle sostanze, dei preparati e dei processi che possono provocare il cancro] del D.Lgs. 626/94, con la previsione concernente l’esposizione alla polvere di legno duro [L’elenco delle essenze considerate potenzialmente in grado di dare origine a "polveri di legno duro" è riportato in chiusura di comunicazione"].

- - Agenti mutageni: anche per la definizione degli agenti mutageni il legislatore opera un rinvio agli stessi decreti richiamati per gli agenti cancerogeni.

La "nuova" definizione di "agente mutageno" è riportata nel testo aggiornato del D.L.gs. 626, in chiusura di comunicazione.

Con la modifica all’art. 62 del D.Lgs 626/94 e con l’aggiunta dell’Allegato VIII bis, il decreto impone inoltre precisi valori limite per l’esposizione dei lavoratori a determinate sostanze (benzene, cloruro di vinile monomero, polveri di legno): quindi il datore di lavoro, per tali sostanze, non potrà più limitarsi a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori "al livello più basso tecnicamente possibile" delle sostanze dannose, ma dovrà assicurarsi che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori massimi stabiliti.

Inoltre il medico competente, oltre alla tenuta dei registri di esposizione, deve istituire una cartella sanitaria per ogni lavoratore a rischio di esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Le cartelle dovranno essere aggiornate e conservate in azienda.

Per le lavorazioni già in essere, comportanti il rischio di esposizione alle polveri di legno duro, è previsto l’adeguamento alle nuove disposizioni (art. 62, valori limite [E’ stato stabilito il valore di 5 mg/mc], art. 70 - cartella sanitaria) entro il 31 dicembre 2002.

Di seguito riportiamo il nuovo testo degli articoli del D.Lgs. 626/94 modificati dal Decreto e l’elenco delle essenze in grado di produrre "polveri di legno duro"; con successiva comunicazione verranno date indicazioni sulle modalità da seguire per approntare le cartelle sanitarie e di rischio e verrà fornito un elenco delle sostanze, per le quali è ipotizzabile l’impiego presso le aziende associate, etichettate "Cancerogene" e "Mutagene".

 

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

[Nota: la parti modificate dal D.L.gs 66/2000 sono evidenziate in neretto]

[... omissis ...]

TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 60. - Campo di applicazione.

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III".

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 61. - Definizioni. - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cangerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

[Sono definiti cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza];

2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

[Sono definiti mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza];

2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Art. 62. - Sostituzione e riduzione.

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.

Art. 63. - Valutazione del rischio.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.

[... omissis ...]

Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.

1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.


2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.


3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".

Art. 71. - Registrazione dei tumori.

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche.
L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

Art. 72. - Adeguamenti normativi.

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.".

ALLEGATO VIII - Elenco di sostanze, preparati e processi.

[(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

ALLEGATO VIII-bis - Valori limite di esposizione professionale

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

___________________________________________________________________________________

Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osservazioni Misure transitorie

agente di esposizione

professionale

Mg/m3(3) ppm(4)

Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre

2001 il valore

limite è di 3 ppm

(=9,75 mg/m3)

Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - -

vinile mo-

nomero

Polveri di - - 5,00(5)(7) - - -

legno

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

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