20/265                    ECOLOGICO-FISCALE                     12/07/2000

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Riguarda le aziende che prelevano acqua autonomamente

(da corpo d’acqua superficiale o da pozzo privato)

CONCESSIONI DEMANIALI

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici sulle derivazioni di acqua.


 

Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000 della Circolare 1 dicembre 1999 n. 12999 titolata "Art. 23, commi 4 e seguenti del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - DPR 18 febbraio 1999 n. 238 - Art. 2 della L. 7 agosto 1999 n. 290 - Art. 28 della L. 30 aprile 1999 n. 136 - Concessioni in sanatoria, decorrenza canoni demaniali e durata concessioni".

UTENZE ESERCITATE "SENZA TITOLO"

Con tale Circolare il Ministero dei Lavori Pubblici fornisce chiarimenti in ordine alle ultime innovazioni normative in materia di concessioni di derivazione di acqua, con particolare riguardo:

  • · alla nuova disciplina delle utenze esercitate senza titolo;

    · alla fissazione di nuove decorrenze per il pagamento dei relativi canoni demaniali.

  • Ricordiamo che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 152 ha prescritto il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica [La Legge 36/94 (Legge "Galli") e il DPR 238/99 hanno affermato il principio della pubblicità generalizzata di tutte le acque, ad eccezione di quelle meteoriche prima della raccolta in invasi e/o cisterne] senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente, pena l’immediata cessazione dell’utenza abusiva e la sanzione amministrativa fino a 50 milioni.

    Il D.P.R. 238/99 aveva previsto, per le utenze abusive in atto, l’obbligo di presentare domanda in sanatoria entro il 13 dicembre 1999 [Si veda ns. comunicazione n. 31/359 del 29 novembre 1999. E’ possibile che tale termine venga riaperto e ulteriormente prorogato dalle modifiche, in corso di approvazione, che verranno apportate al testo del D. L.gs. 152].

     

    La Circolare specifica che non rientrano tra le utenze abusive:

    · le utenze correlate a domande di concessione "in itinere", cioè le utenze in esercizio per le quali è stata inoltrata domanda di concessione, ma che non hanno ancora ricevuto un provvedimento formale di riconoscimento;

    · le utenze il cui titolo a derivare sia scaduto e per le quali sia stata presentata, prima della scadenza, domanda di rinnovo.

    La Circolare fornisce inoltre istruzioni sulla decorrenza del pagamento dei canoni per le acque considerate "pubbliche" a seguito dei provvedimenti sopra citati: i canoni dovranno essere versati a partire dal 3 febbraio 1997.

    DENUNCIA DEI POZZI ESISTENTI

    Ricordiamo inoltre che la legge 17 agosto 1999 n. 290 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20/8/99), "Proroga di termini nel settore agricolo", ha riaperto il termine per la denuncia dei pozzi esistenti, prorogandolo al 21 agosto 2000.

    La presentazione della denuncia esclude l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 10 del citato Decreto Legislativo n. 275 del 1993 [La mancata trasmissione della denuncia è sanzionata, in via amministrativa, con il pagamento di una somma compresa tra Lit. 200.000 e Lit. 1.200.000] ed estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso.

    La presentazione delle autodenunce, come prescrive la legge, deve essere effettuata, per i soli usi domestici ed agricoli, esclusivamente presso l’Amministrazione Provinciale competente per territorio, mentre per tutti gli altri usi (quindi anche per gli usi industriali) dovrà essere effettuata, sia presso la predetta Amministrazione Provinciale, sia presso gli STAP - Uffici del Genio Civile - competenti per territorio.

    Non dovrà presentare autodenuncia chi l’ha già presentata, a suo tempo, ai sensi del D.L.gs. 275/93 e chi, successivamente al termine di scadenza, ha presentato domanda di autorizzazione allo scavo di pozzi agli uffici istruttori del Genio Civile.

    I dati da riportare nelle autodenunce sono gli stessi previsti dalla D.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50599, emanata in attuazione del D.Lgs. 275/93.

    Poichè le autodenunce sono equiparate, ai sensi della L.R. 34/98, alle domande di concessione, le Amministrazioni Provinciali provvederanno a trasmettere gli elenchi delle nuove autodenunce per uso domestico e/o agricolo agli uffici del Genio Civile per l’applicazione delle procedure di regolarizzazione amministrativa delle derivazioni in atto.

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